FNO TSRM PSTRP: ecco l’Ordine delle Professioni Sanitarie.

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Tutto ciò che indispensabile sapere per iscriversi all’Ordine. Attenzione a non farlo!

Quali sono le novità introdotte dalla Legge 3/2018 per i Professionisti Sanitari? E’ veramente obbligatorio iscriversi al nuovo ordine professionale? Ci sono nate novità ed è obbligatorio iscriversi al neonato Ordine TSRM PSTRP. In questo servizio vi spiegheremo come fare e come “funziona” la registrazione.

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La Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (F.N.C.P.T.S.R.M.) è stata istituita nel 1965 con la legge n° 1103.

Al 31/12/2017 La Federazione era rappresentativa di 61 Collegi provinciali e interprovinciali, con un totale di circa 28.200 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica iscritti ai relativi Albi professionali.

Dal 15/2/2018, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” la Federazione assume la denominazione ufficiale seguente:

Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), in rappresentanza di ben 19 professioni sanitarie e 61 Ordini provinciali e interprovinciali.

Contemporaneamente i preesistenti Collegi professionali (provinciali e interprovinciali) hanno assunto la denominazione di Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Si stima che la neo costituita Federazione, in attesa del censimento ufficiale e della istituzione dei relativi albi professionali (provinciali e interprovinciali), rappresenti circa 220.000 professionisti sanitari.

Attualmente la Federazione delle Professioni Sanitarie (come viene chiamata in gergo) è presieduta dal dott. Alessandro Beux (nella foto di apertura).

Iscrizione obbligatoria al Super-Ordine.

La Legge 3/2018 ha affermato che: “Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”. L’iscrizione al relativo albo quale requisito indispensabile per l’esercizio della professione è obbligatoria.

In assenza dell’iscrizione al relativo albo, si prospetta il rischio di incorrere nell’esercizio abusivo della professione.

A decorrere dal 1 luglio u.s. tutti i professionisti sanitari dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione sono tenuti a presentare la domanda d’iscrizione.

I diciotto mesi riportati nel DM 13 marzo 2018 non sono termini per il professionista (il tempo che ha a disposizione ed entro il quale deve iscriversi), bensì per l’Ordine che, in assenza delle commissioni d’albo, per diciotto mesi potrà disporre dei RAMR (i Rappresentanti delle Associazioni Maggiormente Rappresentative) per la prima delle funzioni che la legge 3/2018 pone in capo alle stesse commissioni (la valutazione dei titoli abilitanti alla professione sanitaria).

La procedura realizzata per rendere operative le iscrizioni ai relativi albi è disposta in conformità a quanto previsto dalla Legge 3/2018 e dal DM del 13 marzo 2018 ed è completamente dematerializzata.  Non è necessario l’invio di alcuna documentazione in formato cartaceo.

A metà del mese di agosto sono state circa 50.000 le richieste d’iscrizione, pari al 25% della popolazione professionale stimata.

Come ci si iscrive?

  • Per iscriversi si deve accedere al portale www.tsrm.org, cliccare sul pulsante “Procedura d’iscrizione dei professionisti agli albi istituiti con D.M. 13 Marzo 2018″ ed effettuare la registrazione inserendo i propri dati richiesti. E’ indispensabile disporre di un proprio l’indirizzo di posta elettronica (preferibilmente certificata).

Il professionista richiedente l’iscrizione deve indicare la professione che esercita, quindi l’albo al quale intende iscriversi.

Se il richiedente non lavora, la proposta d’iscrizione sarà inviata all’Ordine competente sul territorio in cui è il soggetto è residente; se il soggetto lavora, la proposta d’iscrizione sarà inviata all’Ordine competente sul territorio dove opera.

Tutte le informazioni fornite dal professionista richiedente hanno valore di autocertificazione per le quali lo stesso si assume la responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, secondo le normative vigenti.

In base alla professione sanitaria selezionata, verrà proposto al richiedente il corrispondente elenco di titoli abilitanti all’esercizio della professione (diploma di laurea, diploma universitario, laurea titoli equipollenti ex D.M. 27 luglio 2000e titoli esteri riconosciuti abilitanti). Tra questi si dovrà indicare preferibilmente il primo titolo abilitante conseguito.

Per le professioni di Audiometrista, Audioprotesista, Logopedista, Tecnico dell’Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Terapista occupazionaleè possibile esercitare l’opzione ai sensi dell’art. 2 del DM del 27 luglio 2000 (equipollenza dei titoli).

  • È previsto un campo “Altro titolo abilitante”, nel quale il soggetto che non possiede uno dei titoli ai sensi del DM del 27 luglio 2000, deve indicare la denominazione del titolo posseduto e i riferimenti normativi, giurisdizionali o amministrativi che ritiene lo rendano abilitato. In tal caso è obbligatorio allegare la scansione del documento in forza del quale il soggetto è abilitato. 

E’ consigliabile allegare sempre la scansione digitale del titolo, o di altro documento utile che permetterà di semplificare le procedure di verifica.

Il professionista deve poi dichiarare di avere il pieno godimento dei diritti civili e di non avere nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale, selezionando l’apposita voce ella piattaforma. In caso di carichi pendenti, l’Ordine prenderà contatto il professionista per una valutazione riservata, al fine di comprendere se il carico pendente possa precludere l’iscrizione all’albo.

  • Terminato l’inserimento dei dati richiesti, il professionista dovrà stampare l’autocertificazione elaborata dalla piattaforma, sottoscriverla, scansionarla e poi caricarla sul portale, insieme al proprio documento d’identità (fronte/retro).

Se il richiedente è in possesso dello strumento per la firma digitale, non sarà necessario stampare il modulo dell’autocertificazione ma potrà firmarlo digitalmente.

Oltre a quanto indicato, andrà caricata sul portale la quietanza di pagamento dei diritti di segreteria (€ 35) ma solo se pagata con bonifico bancario (non con MAV elettronico).

Per gli iscritti alle Associazioni Maggiormente Rappresentative (AMR), ovvero ANTeL e FITeLab, i diritti di segreteria non saranno richiesti perché saranno direttamente le AMR che provvederanno ad assolverli.

Il professionista può verificare costantemente lo stato della sua pratica.

A regime, la valutazione della domanda sarà in capo alle Commissioni di Albo. In attesa della loro costituzione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 13 marzo 2018, questa funzione è affidata dagli Ordini ai Rappresentanti delle Associazioni Maggiormente Rappresentative (i RAMR) da quest’ultime appositamente nominati.

Le Associazioni Maggiormente Rappresentative (AMR) delle 17 professioni sanitarie attualmente prive di albo, hanno designato per ciascun profilo professionale e per ogni regione da 1 a 5 rappresentanti che, per conto degli Ordini, dovranno valutare e verificare l’ammissibilità delle domande d’ iscrizione. Questo mandato durerà 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè fino alla fine di settembre 2019, data in cui i RAMR, ovvero due responsabili regionali per ciascuna AMR, decadranno dalle loro funzioni.

I RAMR, entro 60 giorni dalla richiesta di iscrizione alla piattaforma, valutano quanto dichiarato e allegato dal richiedente e, se necessario, chiedendo l’integrazione dei documenti ricevuti. Verificata la loro completezza e correttezza, esprimono il loro assenso o dissenso alla richiesta d’iscrizione. Tale decisione è riportata nel relativo verbale di valutazione sulla conformità del titolo presentato.

Se il titolo è conforme la pratica diventa proposta d’iscrizione ed è inviata al Consiglio Direttivo dell’Ordine che avrà 90 giorni per esprimersi in merito e procederà alla verifica di quanto dichiarato dal professionista.

Terminate le procedure di validazione e veridicità il Consiglio Direttivo dell’Ordine comunicherà l’accoglimento della pratica e le modalità di formalizzazione.

 L’interessato dovrà quindi procedere:

  1. al pagamento della tassa di concessione governativa € 168,00dovuta una sola volta all’atto della prima iscrizione;
  2. al pagamento, per l’anno in corso, della tassa annuale d’iscrizione deliberata dallo specifico Ordine(il cui valore oscilla per il 2018 tra i 65/165 € e in base all’Ordine territoriale competente). La temporalità dell’iscrizione è da considerare dal 1 gennaio al 31 dicembre, anno solare.
  3. a stampare dal portale la domanda d’iscrizione, i cui dati sono stati verificati dai RAMR, su cui andrà apposta una marca da bollo da € 16,00 (quale certificazione del titolo, quindi pagabile solo la prima volta).

Il richiedente dovrà inoltre caricare sulla piattaforma:

  1. la domanda di iscrizione all’Albodatata, firmata e completa della marca da bollo;
  2. la fotoper il tesserino di riconoscimento;
  3. le ricevute di pagamentodelle tasse di concessione governativa e della tassa di iscrizione annua.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine, comunicherà l’esito finale e l’avvenuta iscrizione all’albo (delibera riportante la data e il n° di iscrizione all’albo).

Da gennaio 2020 si dovrà solo rinnovare l’iscrizione all’albo corrispondente.

Per informazioni il professionista può prendere contatto con l’Associazione Maggiormente Rappresentativa territoriale o l’Ordine di riferimento (TSRM).

Per contattare la FNO TSRM PSTRP:

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