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martedì, Marzo 19, 2024
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Permessi retribuiti e Congedi per Infermieri, Ostetriche/i, Oss e Professioni Sanitarie.

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Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, Oss e Professionisti Sanitari e permessi retribuiti: conoscete quali sono i vostri diritti e doveri nell’ambito della vostra attività lavorativa? Quando li potete richiedere? E se non ve li danno sapete che la vostra azienda sta commettendo un abuso o ha sempre ragione?

Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, Oss e Professionisti Sanitari: viaggio attraverso il cosidetto permesso retribuito. Sono domande a cui cercheremo di rispondere nell’ambito del servizio, sperando di fare cosa gradita a chi su questi argomenti spesso ci ha chiesto chiarimenti. Le regole valgono sia per il lavoro nel servizio sanitario pubblico, che parzialmente in quello privato (dove andrebbero analizzati i singolo CCNL).

Ecco i sette permessi più richiesti e spesso meno conosciuti dai lavoratori.

Quasi sempre, purtroppo è così, non conosciamo il nostro Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL del Comparto Sanità; per i privati vanno visti i singoli CCNL, che possono essere di varia natura a seconda se si lavora con una Cooperativa, un’azienda privata o una società di somministrazione lavoro). Non siamo consapevoli, per questo, del fatto che abbiamo diritti da pretendere e doveri da garantire. I permessi di cui parleremo non riguardano i professionisti dotati di P.IVA e in attività libero-professionale.

Il permesso retribuito: cos’è?

Esistono diversi permessi da richiedere per potersi assentare dal lavoro, molti di questi sono “retribuiti”. Si tratta in sostanza di quelle assenza programmate e programmabili attinenti ad eventi/appuntamenti particolari per cui è prevista il pagamento in busta paga di una corresponsione retributiva normale.

La loro richiesta rappresenta un cosiddetto “diritto soggettivo” del lavoratore. Esso si manifesta nel momento in cui ricorrono le circostanze che lo legittimano. Va da se pensare che quando vengono richiesti devono essere concessi. Il datore ha però l’obbligo di accertare che alla richiesta corrispondano fatti reali, verificabili e verificati. Il lavoratore all’uopo deve produrre idonea documentazione giustificativa.

La dichiarazione sostitutiva per i permessi.

Ai più sfugge che “la certificazione di stati e fatti, può essere effettuata mediante il ricorso alla dichiarazione sostitutiva” (D.P.R. 445/2000). I permessi possono essere fruiti anche in ore, sino ad un massimo di “18 ore complessive”.

Fino a qualche tempo fa i dipendenti con “contratto a tempo determinato” erano esclusi dalla fruizione dei permessi retribuiti; le norme sono ultimamente cambiate; per il matrimonio è prevista la corresponsione del trattamento economico in busta paga (per i 15 giorni di assenza previsti).

Da dove nascono i permessi retribuiti.

I permessi retribuiti vengon fuori essenzialmente da due fonti:

  • le leggi in materia;
  • i Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tali norme stabiliscono che a seguito della domanda del dipendente sono concessi “permessi retribuiti” per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi ed esami;
  • lutto;
  • matrimonio;
  • particolari ragioni personali;
  • assemblee sindacali;
  • partecipazione a progetti terapeutici di riabilitazione (solo dipendenti del comparto);
  • diritto allo studio (solo dipendenti del comparto);
  • per i donatori di sangue e di midollo osseo;
  • per la Legge 104/92.

Tutto va debitamente documentato e giustificato (ad esempio i viaggi, gli attestati di partecipazione ad eventi o concorsi, il certificato di matrimonio, il certificato di lutto, ecc.).

Concorsi, esami e aggiornamento professionale.

Vi sono permessi retribuiti specifici per concorsi, esami e per la formazione. Ad esempio:

  • Lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Permessi retribuiti nel limite di 8 giorni all’anno per i seguenti motivi debitamente documentati:
    • la partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
    • aggiornamento professionale facoltativo, comunque connesso all’attività di servizio.
  • Lavoratori con lavoro a tempo parziale:
    • di tipo verticale: permessi in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa;
    • di tipo orizzontale: permessi negli stessi termini e modalità previsti per il personale a tempo pieno.
  • Lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato:
    • se iscritti e frequentanti i corsi regolari di studio indicati nel comma 1 dell’art. 10, della legge n. 300 del 1970, al fine di sostenere i relativi esami, possono comunque avvalersi dei particolari permessi ivi previsti.

Permesso retribuito per lutto.

Il lutto dà diritto solitamente a tre giorni di assenza e fa riferimento ai singoli eventi luttuosi:

  • i lavoratori con rapporto a tempo indeterminato hanno diritto ad un permesso retribuito in ragione di tre giorni lavorativi consecutivi per evento in caso di decesso del coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado. Per stabilire il grado di parentela o affinità si fa riferimento alle norme contenute in materia negli artt. 76-78 del codice civile;
  • i lavoratori con rapporto a tempo parziale verticale e orizzontale possono usufruire per intero dell’assenza in quanto essa viene riconosciuta in relazione a ciascun evento luttuoso;
  • i lavoratori a tempo determinato, in caso di lutto, possono avvalersi delle previsioni dell’art. 4 della legge n. 53/2000 nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità ivi previste e delle altre indicazioni contenute nel DM 278/2000;
  • il DPR 278/2000 ha previsto la possibilità per tutti di fruire dei permessi per gravi motivi familiari, incluso il lutto, entro e non oltre 7 giorni dall’evento, escluse le festività.

Permesso retribuito per il matrimonio.

E’ uno dei permessi indiscutibili che sono retribuiti per l’intera durata dell’assenza (solitamente 15 giorni). Vanno presi nelle vicinanze della data delle nozze.

Ad esempio:

  • i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato hanno diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, da richiedere entro 30 giorni dall’evento;
  • quelli a tempo parziale verticale e orizzontale il permesso per matrimonio (non è frazionabile) spetta per intero solo nei periodi coincidenti con la prestazione lavorativa (se ad es. lavora tre giorni a settimana il singolo lavoratore potrebbe mancare anche per oltre un mese).

Motivi personali o familiari.

Poi c’è il permesso retribuito per motivi personali o familiari, ma ci sono delle regole da seguire:

  • i lavoratori con rapporto a tempo indeterminato possono usufruire, a richiesta, di 3 giorni lavorativi all’anno di permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari 3 non vanno assolutamente documentati, compresa la nascita dei figli; va da se immaginare che tali permessi sono richiedibili e utilizzabili solto in ore per un massimo di 18 ore annuali; possono essere utilizzate per visite specialistiche, terapie mediche o accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari diversi da quello di lavoro; inoltre possono essere utilizzate per testimonianze in tribunale, assenze per calamità naturali, ecc.;
  • i lavoratori con rapporto a tempo parziale di tipo verticale possono usufruire di permessi in misura strettamente proporzionale alla percentuale di prestazione lavorativa effettiva;
  • lavoratori con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale possono utilizzare tali permessi per intero come per chi ha l’indeterminato;
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato possono avvalersi delle previsioni dell’art. 4 della legge n. 53/2000, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità ivi previste e delle altre indicazioni contenute nel d.m. 278/2000; in questi casi i lavoratori possono altresì ricorrere all’utilizzo dei 10 giorni di permesso non retribuito previsti dalla disciplina contrattuale; tali permessi non sono cumulabili con i permessi per gravi motivi familiari previsti dalla L. 53/2000.

Permesso retribuito breve (vanno recuperati).

I lavoratori del Comparto Sanità con contratto a tempo indeterminato e determinato possono richiedere al dirigente preposto all’organizzazione del lavoro e del personale di assentarsi per un periodo non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, sempre che lo stesso sia costituito da almeno 4 ore consecutive.

Tali permessi non possono andare oltre le 36 ore annuali e devono essere, di norma, recuperati entro i 30 giorni successivi. Se le ore non vengono recuperare le giornate lavorative saranno decurtate direttamente dallo stipendio.

Partecipazione ad assemblee (permesso retribuito orario).

Solitamente vengono utilizzate per motivi sindacali. Ecco come possono essere richiesti e da chi:

  • i lavoratori con rapporto a tempo indeterminato e determinato hanno il diritto a partecipare, durante i turni di lavoro, alle assemblee sindacali; possono essere richiesti fino ad un massimo di 12 ore annue;
  • i lavoratori con rapporto a tempo parziale di tipo verticale possono richiedere i permessi proporzionalmente alla percentuale di prestazione lavorativa;
  • i lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo orizzontale possono usufruire dei permessi così come per il person ale a tempo indeterminato.

Lavoratori portatori di handicap per progetto terapeutico di riabilitazione.

I lavoratori con rapporto a tempo indeterminato hanno il diritto a permessi orari giornalieri retribuiti fino a 2 ore per tutta la durata del progetto terapeutico di riabilitazione. Ovviamente tali permessi non possono essere cumulati a quelli previsti dalla “L. 104/1992” e successive modifiche ed integrazioni.

Diritto allo studio.

I permessi per il diritto allo studio non possono essere richiesti per la preparazione agli esami.

  • Personale con rapporto di lavoro a “tempo indeterminato”: sono concessi, a richiesta, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda, permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda all’inizio di ciascun anno, con arrotondamento all’unità superiore.
  • Personale con lavoro a “tempo parziale di tipo verticale”: spettano in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa.
  • Rapporto di lavoro a “tempo parziale di tipo orizzontale”: tali permessi spettano per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.

Tutti gli altri permessi retribuiti.

Il dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi specifici retribuiti previste da varie normative in materia di lavoro.

Tra questi ricordiamo i permessi:

  • per donatori di sangue: L. 584/1967 e successive modifiche e integrazioni (smi);
  • per donatori di midollo osseo: L. 52/2001 e smi;
  • per genitori di minore con handicap in situazione di gravità: L. 104/1992 e smi, art. 3, comma 2;
  • per assistere persona con handicap in situazione di gravità compreso lo stesso lavoratore: L. 104/1992 e smi, art. 3, commi 3 e segg.;
  • permessi per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico: L. 162/1992 e smi, L. 74/2001 e smi;
  • per l’espletamento funzione giudice popolare: L. 287/1951 e smi, art. 11;
  • per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive: D.lgs. 267/2000 e smi, art. 79;
  • per effettuare esami prenatali: D.lgs. 151/2001 e smi, art. 14;
  • per lo svolgimento operazioni elettorali: DPR 361/1957 e smi, art. 119 – L. 69/1992;
  • per volontariato nelle attività di protezione civile: DPR 194/2001 e smi, art. 9;
  • per attività sindacali.

Fonti:

  • ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale per le Pubbliche Amministrazioni (www.aranagenzia.it);
  • Archivio AssoCareNews.it – Corso di formazione sui Concorsi per Infermieri, Infermieri Pediatrici ed OSS;
  • Snaidero D., Contratto di lavoro e Gestione delle Risorse Umane, McGraw-Hill, 2007.

Per ulteriori approfondimenti: LINK.

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