Nel 1997 nasce la figura dell’assistente sanitario.
Una delle prime figure professionali che si differenzia dall’infermiere è quella dell’assistente sanitario. Si sviluppa dall’idea della medicina preventiva e opera in un’ottica pro-attiva.
Con Decreto ministeriale n.69 del 17 gennaio 1997, “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’assistente sanitario”, nasce la figura dell’assistente sanitario. Finalmente il Ministero della sanità inizia a delineare i profili di tutti i professionisti operanti nell’ambito sanitario.
Oggi questi professionisti sono riuniti sotto un unico ordine: FNO TRSM PSTRP (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ).
Il Regolamento, non superato da nessuna legge al momento, reca le seguenti indicazioni. All’articolo 1 individua la figura professionale dell’Assistente sanitario con il seguente profilo: l’Assistente sanitario è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.
Al comma 2 dell’art.1 denota le attività proprie del professionista: individuare bisogno di salute e priorità dell’intervento educativo/preventivo/di recupero rivolto alla persona, alla famiglia e alla collettività.
Nello specifico l’assistente sanitario, cita il comma 3 dell’art. 1, è la figura che:
- identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle proprie competenze;
- progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
- collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria;
- concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria;
- interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
- attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai pro- grammi di terapia per la famiglia;
- sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle Scuole e nelle comunità assistite e controlla l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo;
- relaziona e verbalizza alle Autorità competenti e propone soluzioni operative;
- opera nell’ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
- collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle Scuole;
- partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
- concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
- partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
- svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici;
- svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
- agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
Al comma 4 dell’articolo 1 viene spiegato come in altre professioni che concorre alla formazione del personale di supporto e all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
Il comma 5 dell’articolo 1 chiarisce dove può svolgere attività tale figura professionale: in ambito pubblico o privato, in regime di dipendenza o libero professionale.
L’articolo 2 comma 1 enuncia che il diploma universitario conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale. Oggi sappiamo che è nato un Ordine che comprende tutte le professioni sanitarie.
La figura dell’Assistente sanitario si sviluppa in seguito alla forte spinta data nell’ultimo decennio del novecento all’ambito preventivo in Sanità. Fondamentale punto di riferimento per tali professionisti rimane la Carta di Ottawa, datata 1986.