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TAR Toscana: Sentenza definisce il Mobbing nel Pubblico Impiego, anche per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie.

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Una recente sentenza del TAR della Toscana, la numero 303/2024, ha fornito un chiarimento fondamentale sulla definizione e le caratteristiche del mobbing nel contesto del pubblico impiego. La stessa vale anche per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie.

Questa decisione contribuisce a delineare le condotte riconducibili al mobbing e ad approfondire la comprensione di questo fenomeno complesso.

La sentenza: TAR-Toscana-303_2024

Origini e Definizione di Mobbing.

Il termine “mobbing” ha origini negli studi intrapresi negli anni ’80 dallo psicologo svedese Leymann e successivamente portati in Italia dagli studi del psicologo tedesco Ege. Il mobbing è definito come una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, in cui una o più persone vengono soggette a azioni persecutorie da parte di individui in una posizione gerarchica superiore, inferiore o di parità, con l’obiettivo di provocare danni di vario tipo e gravità alla vittima.

Evolution della Nozione Giuridica di Mobbing.

Nonostante l’assenza di una definizione legislativa specifica, la giurisprudenza italiana ha progressivamente costruito una nozione giuridicamente rilevante di mobbing, attingendo dalle scienze mediche e sociali. Secondo la giurisprudenza, il mobbing si manifesta attraverso una serie di atti vessatori, protratti nel tempo, finalizzati all’emarginazione e alla persecuzione del lavoratore.

Caratteristiche Specifiche del Mobbing nel Pubblico Impiego.

Secondo il TAR della Toscana, il concetto di mobbing nel pubblico impiego richiede specifiche caratteristiche per essere riconosciuto come tale:

  1. Complessità: I comportamenti vessatori devono essere interconnessi e ripetuti nel tempo.
  2. Protrazione nel tempo: Il mobbing è un fenomeno protratto nel tempo, caratterizzato da continuità e ripetitività.
  3. Chiara intenzione persecutoria: I comportamenti vessatori devono essere manifestati con una chiara intenzione di persecuzione.
  4. Differenza rispetto al normale svolgimento del lavoro: I comportamenti vessatori devono essere significativamente diversi dal normale svolgimento del rapporto di lavoro.
  5. Mirare alla degradazione ed emarginazione: L’obiettivo del mobbing è la degradazione e l’emarginazione del dipendente.

Prova del Mobbing.

La sentenza sottolinea che la prova del mobbing richiede diversi elementi:

  • Presenza di comportamenti persecutori o vessatori ripetuti nel tempo.
  • Danneggiamenti alla salute fisica o psicologica del dipendente.
  • Collegamento causale tra i comportamenti e i danni subiti.
  • Dimostrazione dell’intento persecutorio.

È cruciale per il dipendente fornire prove concrete e specifiche per dimostrare l’esistenza di un disegno vessatorio, evitando lamentele generiche.

Conclusione.

La sentenza del TAR della Toscana offre un quadro chiaro e dettagliato della nozione di mobbing nel pubblico impiego, sottolineando l’importanza di riconoscere e dimostrare la presenza di comportamenti vessatori con intento persecutorio. Questo contribuisce a proteggere i diritti dei lavoratori e a promuovere un ambiente di lavoro sano e rispettoso.

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