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Pedagogisti ed Educatori Socio-Pedagogici: i chiarimenti dell’APEI.

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Nota di chiarimento in merito alle competenze degli Educatori professionali socio-pedagogici e dei Pedagogisti nei servizi e presidi socio-sanitari e della salute, in base alla legislazione vigente.

Egregio Direttore,

con riferimento alla nota della Commissione dell’Albo nazionale degli educatori socio sanitari, con la quale si sostiene la fantasiosa tesi, non supportata dalle  vigenti leggi e regolamenti, relativa a possibili “sovrapposizioni” tra la figura di educatore professionale socio-pedagogico e quella di educatore professionale socio sanitario e in cui si persevera in una narrazione perniciosa del presunto “doppio educatore”, senza tener conto delle numerose sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato; si ritiene doveroso fornire a questa pregiatissima istituzione gli opportuni riferimenti normativi che confutano quanto affermato della Commissione Albo educatore professionale socio sanitario, non senza un preciso interesse di parte.

Si principia che:

  • la Legge 205/2017, art. 1, commi 594 – 595, ha attribuito la qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico a seguito del conseguimento della Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione L19, e di Pedagogista  a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-93, individuando i principali ambiti di intervento di tali figure professionali da sempre operanti nei servizi educativi, socio-educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e della salute;
  • la succitata legge, al medesimo articolo, comma 596 distingue nettamente i due profili di educatore professionale socio-pedagogico ed educatore professionale socio-sanitario, superando definitivamente la denominazione generica di “educatore professionale”;
  • la Legge 30/12/2018 n.145, art. 1, comma 517, ha integrato il comma 594 della Legge 205/2017 ed, in relazione alle attività degli educatori professionali socio pedagogici, ha riconosciuto a pieno titolo la possibilità, per gli stessi, di continuare ad operare “nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute”, ovviamente per quanto concerne gli aspetti socio-educativi;
  • il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, art. 33-bis, comma 2, convertito con Legge n. 126 del 2020, recante “Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute” ne ha esplicato le funzioni in tali ambiti ed il conseguente Decreto del Ministero della Salute d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca del 27/10/2021, ha disposto che: “l’educatore professionale socio-pedagogico opera, limitatamente agli aspetti socio educativi, nei servizi socio-assistenziali e nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute”, stabilisce inoltre che: “il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell’educatore professionale socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute […] è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.”;
  • e inoltre,  con riferimento alla attività professionali, il suddetto decreto interministeriale precisa che “le funzioni dell’educatore professionale socio-pedagogico sono identificabili all’interno della promozione della prospettiva pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o comunque contenere le difficoltà educativo-relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita pedagogico-educativa e progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale, in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci all’ambito patologico e riabilitativo” pertanto, senza alcuna sovrapposizione con le professioni sanitarie.

In particolare, il suddetto decreto prevede la presenza degli educatori professionali socio – pedagogici, contemplandone espressamente l’inserimento nei presidi socio – sanitari e della salute e declinandone le relative funzioni da svolgersi in collaborazione con altre figure socio – sanitarie “‘a’- individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell’ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale; ‘b’ – contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale; ‘c’ – progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all’accompagnamento e all’implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l’arco della vita; ‘d’ – costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate”.

Va pertanto esclusa qualsiasi ipotesi di “usurpazione” della funzione o di “sovrapposizione” degli educatori professionali socio – pedagogici rispetto agli educatori professionali socio-sanitari, visti i ruoli diversi delle due figure professionali.

Al riguardo, come ritenuto dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 5337/2015), vanno evidenziati i seguenti profili: – l’inclusione, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 328/2000, nell’ambito del progetto individuale di valutazioni diagnostico/funzionali, nonché di prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, non esautora dallo svolgimento dei restanti compiti di assistenza integrata i soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie; – l’approccio alla persona in stato di disabilità non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versi in condizione di ridotte capacità di interagire con l’ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale. 

Nella certezza di aver fornito giusti elementi giuridici che chiariscono definitivamente che non vi sono sovrapposizioni di sorta, tra i due profili professionali: uno riabilitativo e l’altro pedagogico, uno afferente alla laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, l’altro a quella in Medicina e Chirurgia, uno che intende dare ordinamento ad una professione educativa e pedagogica, l’altro già disciplinato in un ordine sanitario

La Commissione Tutela e Albi APEI

Il Presidente Nazionale APEI

Ped. Alessandro Prisciandaro

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