Sentenza Shock della Corte Costituzionale. Dichiarata incostituzionalità di alcune procedure di stabilizzazione. Tremano Infermieri, Professioni Sanitarie e OSS precari non in regola.
La corte costituzionale ha affermato l’assoluto divieto di stabilizzazione di personale non assunto direttamente dall’azienda come quello somministrato, quello a partita iva e quello dipendente di società esterna.
Si legge nella sentenza a pagina 5:
continua la Corte a pagina 9:
Si tratta, più in generale, di limiti introdotti dal legislatore statale al fine di porre un argine al rischio di un’indiscriminata stabilizzazione di personale cosiddetto precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare l’indiscutibile necessità di «rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19» con l’esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto altresì del già richiamato principio in materia di pubblico concorso.
🤯18/05/2023 Sentenza Shok CORTE COSTITUZIONALE
🚫Dichiarata incostituzionalità di alcune procedure di stabilizzazione
La corte costituzionale ha affermato l’assoluto divieto di stabilizzazione di personale non assunto direttamente dall’azienda come quello somministrato, quello a partita iva e quello dipendente di società esterna.
Si legge nella sentenza a pagina 5: “Tali norme – sia nella parte in cui disciplinano la stabilizzazione del personale precario, sia nella parte in cui consentono l’espletamento di procedure selettive per il reclutamento di dipendenti da destinare ai ‘servizi reinternalizzati’ – oltre a determinare la lesione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost. ecc…”.
Continua la Corte a pagina 9:
“Si tratta, più in generale, di limiti introdotti dal legislatore statale al fine di porre un argine al rischio di un’indiscriminata stabilizzazione di personale cosiddetto precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare l’indiscutibile necessità di «rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19» con l’esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto altresì del già richiamato principio in materia di pubblico concorso”.
Ecco la sentenza: pronuncia_99_2023
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