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Medico al posto dell’Infermiere Dirigente? Polemiche su mozione sottoscritta anche da OPI Firenze-Pistoia.

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Un Medico al posto dell’Infermiere Dirigente? Polemiche per una mozione sottoscritta anche da OPI Firenze-Pistoia, dall’Omceo di Firenze e all’ordine delle professioni sanitarie della Toscana.

Medici, Infermieri e Professioni Sanitarie sono d’accordo e sottoscrivono una mozione congiunta affidando ai primi la possibilità di dirigere la gestione del rischio clinico a livello regionale. Ma è polemica in Toscana, dove di fatto si sminuisce il ruolo e le capacità del Dirigente Infermiere o delle Professioni Sanitarie ad appannaggio esclusivo della professione Medica.

A sottoscrivere il documento, fatto pervenire all’assessorato regionale alla sanità, sono stati i presidenti Teresita Mazzei degli Ordini professionali dei Medici-Odontoiatri di Firenze, Danilo Massai OPI Firenze-Pistoia e Leonardo Capaccioli delle Professioni Sanitarie di Firenze-Arezzo-Prato-Pistoia-Lucca-Massa Carrara.

Nella mozione, in sostanza, si sminuisce il ruolo dell’Infermiere o del Professionista Sanitario ad appannaggio esclusivo del Medico. E lo si fa mentre la Regione Toscana deve decidere nelle more delle modifiche alla Legge Regionale n.40/2005 di “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale” individua il Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente come struttura di governo clinico regionale.

A nostro avviso resta questo un fatto molto grave ed insolito, anche perché non c’è scritto da nessuna parte che l’Infermiere o l’esponente delle Professioni Sanitarie non possa ricoprire un ruolo così importate e che questo debba essere necessariamente “occupato” da un esponente del mondo medico.

Inoltre la firma dei presidente dei Medici fiorentini e degli Infermieri fiorentini e pistoiesi va a rappresentare un’intera Regione delle due professioni, mentre già nelle sole singole realtà provinciali non sono pochi gli episodi di spaccatura e dissensi registrati negli ultimi due anni.

Cosa dice la legge nazionale?

Come si legge dalla Gazzetta Ufficiale (invitiamo i lettori a farlo cliccando qui e cercando il comma 540) dice “L’attivita’ di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore“.

Quindi perchè non un infermiere o un professionista sanitario?

Se la polemica è scoppiata nel mondo dei professionisti sanitari, nel caso degli infermieri esiste un ulteriore elemento di divisione:

E’ opportuno che un presidente di un singolo Ordine provinciale firmi una mozione congiunta con conseguenze che ricadono sull’intera famiglia professionale regionale? Non era forse il caso di coinvolgere gli altri OPI che magari avrebbero detto la loro? 

Per dovere di cronaca ricordiamo oltretutto che esiste un Coordinamento Toscano degli Ordini Infermieristici perfettamente funzionante e che così si è espresso sull’argomento (clicca qui).

Può una Regione così virtuosa di personalità infermieristiche trovare presentata una mozione del genere?

Questo il testo, ricevuto in esclusiva da AssoCareNews.it, della mozione.

Mozione congiunta OMCEO – OPI – OP TSRM PSTRP.

  • Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze
  • Ordine delle Professioni Infermieristiche delle province di Firenze e Pistoia
  • Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara

Preso atto che legge regionale 28 dicembre 2015 n. 84 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” individua il Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente come struttura di governo clinico regionale.

Considerato che la legge del 8 marzo 2017 n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” istituisce in ogni regione e provincia autonoma centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

Ritenuto che il comma 539 dell’art. 1 della legge 208/2015 stabilisce per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie una funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l’esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari;

b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell’emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative;

d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto.

Valutato che l’art. 16 della legge 24/2017 stabilisce che “L’attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore”.

Considerato che al momento attuale il Ministero della Salute non ha provveduto a dare alcuna precisazione sul significato di “personale dipendente” e di adeguata formazione e comprovata esperienza nel settore.

Preso atto che nel Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente non sono presenti al momento attuale e in modo stabile e continuativo competenze sanitarie di livello dirigenziale che possano assicurare e garantire lo svolgimento delle attività stabilite dalla legge 24/2017.

Gli Ordini firmatari ritengono necessario e fondamentale, per l’importanza e delicatezza delle funzioni svolte dal centro regionale, sulla base delle legge 24/2017, che la responsabilità del Centro sia affidata a un medico, coadiuvato da un infermiere dirigente, con competenze e conoscenze in gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente che garantisca tutte le professioni sanitarie e tutti gli operatori impegnati in Sanità sulla corretta interpretazione e analisi degli eventi avversi, sulla congruenza e sicurezza dei percorsi clinici e sull’appropriatezza delle cure dal punto di vista clinico-diagnostico e assistenziale.

Firenze, 14 novembre 2019

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze
Presidente, Prof.ssa Teresita Mazzei

Ordine delle Professioni Infermieristiche delle province di Firenze e Pistoia
Presidente, Dott. Danilo Massai

Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara
Presidente, Dott. Leonardo Capaccioli

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