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Amato (Corte Costituzionale): consulti se stesso sulla Libera Professione per Infermieri, Ostetriche e Professioni Sanitarie.

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Giuliano Amato, presidente della Consulta, consulti se stesso sulla Libera Professione per Infermieri, Ostetriche e Professioni Sanitarie.

Malgrado l’adagio forense «le sentenze non si commentano ma si impugnano», ritorniamo a discutere – sicuramente fuori dalle sedi giurisdizionali – sulla sentenza 54/2015 della Corte Costituzionale sul tema della libera professione dei “non medici”, dopo una intervista al suo nuovo Presidente, che pur trattando di un differente e più importante tema di attualità, svela forse un atteggiamento differenziabile da quello condotto nella compilazione di quella sentenza, che pure vide l’attuale Presidente tra gli estensori di un lodo che non soltanto ha certamente deluso le aspettative degli interessati, ma che forse è significativo delle resistenze al naturale sviluppo della giurisprudenza, che dovrebbe essere sempre in linea con le sottese evoluzioni socioculturali in atto, senza trasformismi del caso su visioni centraliste o di decentramento delle competenze legislative previste dalla Costituzione.

Un tema sempre controverso: la potestà legislativa.

Al Tg1 di domenica 30/01 è intervenuto il neo-presidente della Consulta prof. Giuliano Amato, per una breve intervista in due domande [1] in riferimento ad alcune decisioni della Corte Suprema di Cassazione sulle misure di contrasto al Covid; risoluzioni che potrebbero intaccare il diritto alle libertà personali ed anche creare ancora confusione nel già noto e discusso tema del trasferimento di molti poteri dallo Stato alle Regioni, compreso quello della «tutela della salute», che è appunto rubricato, tra molti altri, al comma 3 dell’art. 117 Cost. [2], quindi tra le materie di “legislazione concorrente”.

Alla domanda della giornalista:

«Ciò invece su cui la corte si è già pronunciata è il conflitto tra Stato e Regioni: la corte ha detto: “spetta allo Stato e non alle Regioni – anche se sono a statuto speciale – decidere le misure di contrasto al Covid”; ma perché questo, se le situazioni sono diverse ed il tema della sanità è regionale?».

Così replica oggi il neo-Presidente:

«Questa è una osservazione giustissima: qui davanti alla pandemia non è la competenza salute in gioco, ma è la competenza profilassi internazionale, cioè le misure preventive che possono essere o devono essere adottate per evitare che una epidemia di fonte esterna entri, si propaghi e si diffonda sempre di più; questa è una competenza dello Stato, che certo ha bisogno dei Sistemi Sanitari Regionali, i quali però, a quel punto, “obbediscono” allo Stato e non a sé stessi».

Passando alla vecchia sentenza del 2015.

Vista l’osservazione “giustissima” e visto che non sembri in discussione la generale spettanza “Regionale” della tutela della salute, la memoria non può non andare ad una altra assai spinosa problematica, relativamente ad una altra sentenza della medesima Corte, più volte qui citata: la n. 54 del 2015 che ha negato l’esercizio libero professionale ai professionisti cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, previsto agli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6.

Un tema anche di designazione.

Piace anche far notare che quella sentenza che lo stesso Amato contribuì a scrivere assieme ad altre figure di spicco dell’odierno panorama politico-istituzionale (la prof.ssa Marta Cartabia, attuale Ministro di Grazia e Giustizia), definiva per ben 14 volte i professionisti interessati quale «personale sanitario non medico», cui il tanto discusso appellativo “non medici”, in antipatia a molti, perché ritenuto «subalterno e residuale» [3].

Il problema è che allora si andò ben oltre le subalternità e residualità solo figurative.

Gli attori in campo.

Anzitutto lo fece chi propose, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, di sollevare la questione di legittimità costituzionale: quello stesso Presidente del Consiglio (il dott. Matteo Renzi) che già aveva inserito nella legge di bilancio 2014 in quel momento al vaglio del parlamento (quindi quasi contemporaneamente) di definire (o forse, meglio, ri-definire) «i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari»; quel famoso “comma 566”, del tutto in linea (stranamente – ma non troppo) con i contenuti della legge regionale Ligure.

E poi lo fece la Corte oggi presieduta dal Prof. Amato, con una serie di affatto inconfutabili affermazioni, prima fra tutte proprio quella sulla potestà legislativa, assieme ad un forse eccessivo elenco di controverse giustificazioni e metodi (dal c.d. “criterio della prevalenza” a varie forme di legittimazioni di esclusività), funzionali a statuire, in modalità tendente all’antipatico e fastidioso, rigidi paradigmi dal sapore:

«si è sempre fatto così!»
o «Vengo anch’io! No, tu no! Ma perché? Perché no!».

Le riflessioni.

Ciò che risulti fin troppo evidente ad una attenta lettura di quella sentenza è proprio una ostinata persistenza di una considerazione – quindi ben al di là della mera denominazione – davvero subalterna e residuale sui professionisti della salute. Non a caso una legge più recente (3/2018), al netto delle altre sue contraddizioni e limitazioni, stenti – e non poco – a modificare uno status quo che quella sentenza, in spregio di ogni necessario ed inarrestabile progresso delle norme di legge come anche del sentire sociale, voglia ancora – perché vigente – mantenere imbalsamato e sempre uguale a sé stesso.

Se il caso della Pandemia vede collocata la profilassi internazionale al comma 2 dell’art. 117 Cost. , agevolando la discussione del Presidente Amato, lo stesso non si poteva argomentare sulla tutela della salute invece rubricata al comma 3 del medesimo articolo della Costituzione, ossia tra le materie di legislazione concorrente.

Ma la deliberazione fu la stessa: deve essere lo Stato a decidere (chi lavora e chi no).

Le deduzioni.

Visto che peraltro anche in quel caso non era «la competenza salute in gioco», bensì la piena legittimità dell’esercizio professionale (entrambe materie di legislazione concorrente, sempre secondo il c. 3 art. 117 Cost.) di soggetti laureati, iscritti ad un (forse non sempre attento) Ordine …

Visto anche che le riforme sulla organizzazione dello Stato ispirate al Federalismo della metà degli anni ’90 del secolo scorso hanno appunto sancito che in generale i sistemi sanitari Regionali, ordinariamente obbediscono a sé stessi e non allo Stato (avviando il c.d. “Regionalismo Differenziato”); situazione non sempre modificabile a piacimento…

Ed essendo infine di fatto già allora – parafrasando l’avvocatura difensiva – «impossibile da individuare una qualsivoglia disposizione che sancisca un principio fondamentale che precluda anche a detto personale laureato, cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 di svolgere attività libero professionale»…

Per chi deve decidere oggi.

In attesa di nuova legge ordinaria (magari di iniziativa popolare [4]), che quindi possa finalmente intervenire in materia, modificando l’attuale regime e “spettro” della libera professione in sanità … sempre che la Corte non decida una revocazione di quella decisione…

Se lo scopo resti sempre quello di «conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali» e se davvero si voglia far alfine desistere una poco perspicace dominanza medico-forense con le sue incostanti argomentazioni ed un atteggiamento politico quanto meno scorretto ed irriguardoso verso cittadini e professionisti…

Allora forse sarebbe il caso che almeno il Prof. Giuliano Amato ed i membri della Consulta… si confrontino con sé stessi.

Note:

[1] LINK;
[2] LINK;
[3] LINK;
[4] LINK.

Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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