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Legge Gelli. Infermieri e Professionisti Sanitari: senza ECM l’assicurazione non paga!

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La legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale è chiara: Infermieri, Ostetriche e Professionisti Sanitari se non siete in regola con gli ECM (150 crediti in 3 anni) l’assicurazione non vi copre contro i danni.

La notizia era nell’aria già da tempo. La Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale è sempre più una fregatura per Infermieri e Professionisti Sanitari. Se non in regola con gli ECM (150 crediti nel triennio) la compagnia assicurativa potrebbe non pagare in caso di danno non voluto (per colpa grave).

A quanto si apprende dalla presa di posizione di alcuni colleghi sul web e sui social la norma tanto decantata in realtà continua a risultare ostativa nei confronti dei professionisti della salute.

Il problema degli ECM è serio. Infatti tutti noi ci siamo imbattuti in corsi seguiti ma mai accreditati o di credito ricevuti e mai registrati da Agenas.

Nel caso di danno non voluto e di richiesta di risarcimento può capitare, ad esempio, che l’assicurazione non paghi perché il professionista non ha raggiunto il numero di crediti ECM occorrenti. E se a sbagliate è il sistema di registrazione dei crediti e non l’operatore. Il rischio è che resti al palo e che paghi al posto del suo istituto assicurativo.

Luca Benci, giurista.
Luca Benci, giurista.

Della questione ne parlava il giurista Luca Benci. Per i professionisti soggetti a responsabilità extracontrattuale la polizza principe è relativa alla rivalsa per colpa grave. Per questa tipologia di polizza il diritto di rivalsa “può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento” previsto per l’ECM nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità.

Un tassello fondamentale – ad oggi mancante – della legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario, la 24/17 cosiddetta Gelli-Bianco, è il decreto sulla determinazione dei “requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie”, che doveva essere emanato dal Ministero dello sviluppo economico, con il concerto del Ministero della salute, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 31 agosto 2017).

Ricordiamo che la legge 24 prevede all’articolo 10 l’obbligo di assicurazione per tre distinte tipologie di copertura assicurativa obbligatoria:

  1. obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie di essere previsti di copertura assicurativa o di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dal personale sanitario a “qualunque titolo operante presso le strutture”, ivi compresa la libera professione intramuraria;
  2. l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie operanti in regime libero professionale e quindi con responsabilità contrattuale verso il paziente;
  3. l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie operanti a qualunque titolo presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private per la c.d. rivalsa o responsabilità amministrativa che scatta in caso di eventi commessi con colpa grave.

Bene tutto ciò che vien fatto senza la “copertura” degli ECM obbligatoria potrebbe essere a totale appannaggio del singolo professionista con le assicurazioni che se ne lavano le mani.

Una bozza del suddetto decreto è stata fatta girare nelle scorse settimane. La novità assoluta riguarda proprio l’aspetto degli ECM.

Per i professionisti soggetti a responsabilità extracontrattuale – sostanzialmente, ma non soltanto, i dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – la polizza principe è relativa alla rivalsa per colpa grave. Per questa tipologia di polizza il diritto di rivalsa “può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento” previsto per l’ECM nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità.

Per le strutture e liberi professionisti invece il mancato raggiungimento dei crediti ECM viene in gioco alla scadenza contrattuale che dovrà prevedere la variazione in aumento o in diminuzione in relazione a tre criteri:

  • al verificarsi di sinistri durante la vigenza contrattuale;
  • alla valutazione della sinistrosità specifica tenuto dei dati soggetti a pubblicazione dalla stessa Legge;
  • dall’assolvimento dell’obbligo formativo e di aggiornamento ECM.

Per i professionisti dipendenti e convenzionati, quindi, è in pericolo la copertura della rivalsa, mentre per le aziende e i liberi professionisti il rischio è l’aumento del premio assicurativo.

E’ la prima volta che un provvedimento normativo – fatta salva la normativa settoriale sui medici competenti – prevede un qualche provvedimento sanzionatorio sul mancato assolvimento dei crediti ECM. L’obbligo della formazione continua in medicina è vigente da circa venti anni e non ha mai previsto sanzioni legislative, contrattuali e deontologiche.

E’ curioso che questa sanzionabilità – nella forma della mancata copertura assicurativa – avvenga in un decreto sulle assicurazioni e non in atti normativi e deontologici più inerenti l’esercizio professionale.

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