Ci scrive M.B. (Fisioterapista): ecco la sentenza che sta bloccando le assunzioni in Puglia. Non riguarda il settore sanitario: Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie al palo. Ma la stessa è dubbia: nel caso di un Concorso espletato hanno ragione gli stabilizzanti o gli idonei? In pratica la decisione dei giudici non ha cambiato nulla.
Salve Direttore,
scrivo in merito alla situazione sulla situazione assunzionale in Puglia e in merito all’ultimo articolo pubblicato sulla vostra testata, nel quale un infermiere idoneo al concorso pubblico regionale nomina la sentenza del Consiglio di Stato che di fatto sta rallentando e bloccando gli scorrimenti di graduatorie ancora attive su tutto il territorio Pugliese.
Sentenza dietro la quale si nascondono politici e dirigenti che prima hanno promesso mari e monti e adesso fanno marcia indietro appellandosi alla famigerata decisione dei giudici. La sentenza che tutti nominano e che nessuno (o pochi) hanno letto è la n.1052 del 14/02/2022 del Consiglio di Stato e che allego in calce.
A grandi linee è un ricorso presentato da alcuni vigili urbani di Cassino che dopo 36 mesi di lavoro a tempo determinato sono stati lasciati a casa dal Comune, che anziché stabilizzarli ha indetto un concorso per assunzione a tempo indeterminato per le stesse figure professionali. A mio avviso giustamente il Consiglio di Stato ha dato ragione a questi lavoratori.
Io sono un fisioterapista idoneo al concorso di Bari del 2019. All’epoca in Asl Bari non esistevano colleghi assunti a tempo determinato che avessero maturato 36 mesi di servizio presso un’amministrazione pubblica, quindi la Legge imponeva (o almeno avrebbe dovuto imporre) che in presenza di graduatoria attiva l’assunzione a tempo determinato degli idonei e il non rinnovo del contratto ai precari. A Bari così non è stato fatto e hanno prorogato in barba alle norme giuridiche che il Presidente Emiliano ha sempre difeso, e per inciso ha sempre ripetuto in chat ciò che ho appena detto (screenshot ovviamente visionabili).
Di conseguenza i precari di cui sopra hanno raggiunto i requisiti per la stabilizzazione. E adesso ci viene sbattuta in faccia questa sentenza: letta attentamente afferma che tra scorrimento e Legge Madia ha precedenza la Madia, ma la sentenza non menziona situazioni differenti nelle quali i requisiti siano stati ottenuti dopo che sia stato espletato un concorso e che la graduatoria sia stata pubblicata e approvata.
In questo caso chi ha priorità?
M.B.
Fisioterapista
Allegato: Sentenza n.1052 del 14.02.2022 del Consiglio di Stato