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Crediti Ecm abbuonati durante il Covid per Infermieri, Medici e Professioni Sanitarie: era tutta una farsa?

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Durante la prima fase della Pandemia Covid a Medici, Infermieri e Professioni Sanitarie vennero abbuonati a parole 50 crediti ECM. Ora si scopre che non era vero. Nursing Up chiede spiegazioni ad Agenas, Cogeaps, Ministero della Salute e Fnopi.

Lo fa con una missiva a firma di Laura Rita Santoro, coordinatrice regionale di Nursing Up Lazio, che scrive ai massimi vertici del settore per chiedere lumi in merito.

Ecco la lettera di Nursing Up.

AGENAS
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
via Piemonte 60
00187 Roma agenas@pec.agenas.it ecm@pec.agenas.it

CO.GE.A.P.S.
Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie
info@cert.cogeaps.it info@cogeaps.it ecm@cogeaps.it

Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 – Roma seggen@postacert.sanita.it PNRR@postacert.sanita.it segretariato.generale@sanita.it

FNOPI
Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
Via Agostino Depretis 70 00184 Roma federazione@ipasvi.legalmail.it

Oggetto: decreto rilancio, “abbuono 50 crediti ECM”?

La presente al fine di chiedere delucidazione a nome e per conto dei nostri iscritti, ma anche di molti professionisti che ci chiedono delucidazioni a proposito dei 50 crediti ECM, che avrebbero dovuto essere riconosciuti, d’ufficio, a quei professionisti sanitari, impegnati, durante la pandemia COVID 19. Purtroppo non è chiaro a molti chi debba o se si debba rendere ufficiali quei crediti, di cui sopra, che avrebbero dovuto riconosciuti d’ufficio?
Leggendo un documento de “LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA” del Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua dott.ssa

Olinda Moro e del Vice Presidente della Commissione nazionale per la formazione continua Dott. Filippo Anelli in data 10 giugno 2020, veniva scritto e venne diffuso ampliamente che:
VISTO l’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 1’ordinato avvio de1l’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ai sensi del quale “50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, di medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attivitâ di formazione continue in medicine (E.CM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivitâ professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. si intendono già maturati da coloro che, in occasione deII’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attivitâ professionale».’
COSIDERATO che è condivisibile prevedere come già acquisiti i crediti formativi ECM, qualora i professionisti della salute abbiano portato avanti la loro attività durante l’emergenza Covid – 19, quale doveroso riconoscimento per il lavoro prezioso svolto da tutti gli operatori sanitari che, impegnati nella lotta contro il nuovo virus, hanno fatto dell’attività professionale la loro stessa fonte di aggiornamento;
DELIBERA
1. di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari la necessità di modificare, nel primo provvedimento normativo utile. l’art. 6 comma 2-ter. del decreto-legge S aprile 2020, in 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, convertito. con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 nella maniera che segue: I crediti formativi del triennio 2020- 2022, da acquisire. ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, e della legge 24 dicembre 2007. n- 244. attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3”
La legge 17 luglio 2020, n. 77, all’art. 5 bis (disposizioni in materia di formazione continua in medicina), raccoglie esattamente ciò che era scritto e richiesto dalla “COMMISSIONE

NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA”, 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID 19.
Abbiamo numerosi colleghi che hanno partecipato a domande per progressioni economiche, verticali e orizzontali, ma non mi risultano colleghi che hanno ricevuto i crediti ECM promessi con la legge 17 luglio 2020, n. 77, utili alle progressioni. Quanto garantito, vale a dire un terzo dei crediti ECM, del totale, dovuto dai professionisti sanitari, non sarebbe mai stato accreditato.
La legge è della metà del 2020, siamo alla fine del 2021, è già tardi per rispettare quanto promesso riguardo ai crediti. Se alcuni colleghi hanno avuto l’ardire di credere alle suddette promesse, nel fare domanda per i passaggi di fascia o domande per avanzamenti verticali sono rimasti penalizzati. Eroicamente indicati, ma penalizzati anche nella carriera e nei passaggi di fascia?

Nell’attesa di un cortese e sollecito riscontro, cordiali saluti Roma.

Laura Rita Santoro, coordinamento regionale Nursing Up Lazio

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA – crediti ecm

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