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Legge 34/2023. A proposito di razionalizzazione delle spese del SSN.

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Legge 34/2023 ovvero “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, il Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Ecco il testo di Legge.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita’ dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita’ e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

1. Per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorita’ in attuazione dell’articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.

2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all’articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della CSEA per l’anno 2023. Con riferimento all’anno 2022, l’Autorita’ predispone entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all’articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, con legge 27 aprile 2022, n. 34.

Art. 2

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.

Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonche’ alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 539,78 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 24.

4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 24. Tale importo e’ trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

Art. 3
Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell’ambito del RepowerEU, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale e’ riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in
base alle zone climatiche definite dall’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi
giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la
soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si
applica anche per il mese di dicembre.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definiti i criteri per l’assegnazione del contributo di
cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al
predetto decreto, l’Autorita’ di regolazione per energia reti e
ambiente definisce le modalita’ applicative e la misura del
contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone
climatiche di cui al comma 1.
3. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata la
spesa di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni
di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 24. Tale
importo e’ trasferito alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
Art. 4
Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore
delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno
alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino
al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente
articolo.
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui
all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e’ stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i
cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del primo trimestre dell’anno 2023 e al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento
superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di
durata stipulati dall’impresa, e’ riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20
per cento delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre
dell’anno 2023. Il credito d’imposta e’ riconosciuto anche in
relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo
trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh
di energia elettrica prodotta e autoconsumata e’ calcolato con
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili
acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e’ determinato con riguardo
al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media,
relativa al secondo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico
nazionale dell’energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2, e’ riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10 per cento
della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023,
comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo
trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell’anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco
per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e
ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione e’ stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022,
e’ riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20 per cento
della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
di cui al comma 4, e’ riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas
naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
d’imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto
del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno
2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento
del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell’anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di credito d’imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l’impresa
destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di
gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell’anno 2023, dallo
stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il
quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua
richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo
dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare
del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno
2023. L’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto
della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di
mancata ottemperanza da parte del venditore.
7. I crediti d’imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d’imposta non concorrono alla
formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d’imposta sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
8. I crediti d’imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta’ di successiva cessione, fatta salva la possibilita’ di due
ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa’
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
all’articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita’ dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d’imposta. Il visto di conformita’ e’ rilasciato ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
regolamento recante modalita’ per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e all’imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d’imposta sono usufruiti dal
cessionario con le stesse modalita’ con le quali sarebbero stati
utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita’ attuative delle disposizioni relative
alla cessione e alla tracciabilita’ dei crediti d’imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
previsti dall’articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono
definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 122-bis nonche’, in quanto
compatibili, quelle dell’articolo 121, commi da 4 a 6, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.348,66
milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo
24.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall’ articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 5
Disposizioni in materia di contributo di solidarieta’ temporaneo
1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta’
temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge del
29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del
reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del
patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a
copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma
4, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi nel testo
previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33,
lettera q), della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del
30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al
termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2022.
2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio
netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti
essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi
conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in
corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto
che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di
imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 404
milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo
24.
Art. 6
Tassazione agroenergia
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini
della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia
oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal
secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla
valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota
incentivo, e’ data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione
dell’energia elettrica, determinato dall’Autorita’ di regolazione per
energia reti ed ambiente in attuazione dell’articolo 19 del DM 6
luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32
milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo
24.
Art. 7
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di
risparmio energetico
1. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa
ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale
sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile,
ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni
fiscali. In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del
contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile
all’agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con
riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.
Capo II
Disposizioni in materia di salute
Art. 8
Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa
dei dispositivi medici
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 9-ter, comma 9-bis,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e’ istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un
fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l’anno 2023. Al
relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 24.
2. A ciascuna regione e provincia autonoma e’ assegnata una quota
del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella
tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione
agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e
province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati
negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione
provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei
servizi sanitari regionali dell’anno 2022.
3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno
attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente
attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il
30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai
provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter,
comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
nella misura pari al 48 per cento dell’importo indicato nei predetti
provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di
dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta
fermo l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico,
come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o
provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende
fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo
e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le
disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo
9-ter, comma 9-bis.
4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9-ter, commi 6 e 8,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito
all’obbligo di indicare nella fattura elettronica riguardante i
dispositivi medici:
a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;
b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della
salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2010.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per
il tramite degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la
corretta compilazione della fattura elettronica e mettono a
disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una
relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma
4 e le attivita’ poste in essere per il suo rispetto.
6. Per esigenze di liquidita’ connesse all’assolvimento
dell’obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel
rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie
disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono
richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali
e internazionali e ad altri soggetti abilitati all’esercizio del
credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa
valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Art. 9
Iva su payback dispositivi medici
1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici
di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per
dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale,
considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo
dell’IVA, i commi 2 e 5 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso
che per i versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 9-ter, commi
8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del
ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi
medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare
in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima, secondo le
modalita’ indicate dall’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall’ammontare dei versamenti
effettuati.
2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento
in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui
redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive i costi
relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo
d’imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta ai
sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici
emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi
dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei
provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l’obbligo del
ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all’articolo 9-ter,
commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Art. 10
Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei
servizi sanitari e di equita’ retributiva a parita’ di prestazioni
lavorative, nonche’ di avvio di procedure selettive comprensive
della valorizzazione dell’attivita’ lavorativa gia’ svolta
1. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale
sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed
infermieristici solo in caso di necessita’ e urgenza, in un’unica
occasione e senza possibilita’ di proroga, a seguito della verificata
impossibilita’ di utilizzare personale gia’ in servizio, di assumere
gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonche’ di
espletare le procedure di reclutamento del personale medico e
infermieristico autorizzate.
2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati
esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un
periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si
avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei
requisiti di professionalita’ contemplati dalle disposizioni vigenti
per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del
Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle
disposizioni in materia d’orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
3. Al fine di favorire l’economicita’ dei contratti e la
trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l’equita’
retributiva a parita’ di prestazioni lavorative, con decreto del
Ministro della salute, sentita l’ANAC, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di
riferimento e gli standard di qualita’ dei servizi medici ed
infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. La stazione appaltante, nella decisione a contrarre, motiva
espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni
fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell’affidamento.
5. L’inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 e’
valutata anche ai fini della responsabilita’ del dirigente della
struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.
6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il
rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica
per prestare la propria attivita’ presso un operatore economico
privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di
esternalizzazione, non puo’ chiedere successivamente la
ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario
Nazionale.
7. Le aziende ed enti di cui al comma 1, al fine di
reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto
previsto dall’articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del
personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni
precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche
attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di
quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e
socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita’ dei servizi
esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno
sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure
selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle
dipendenze dello stesso.
Art. 11
Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e
anticipo dell’indennita’ nei servizi di emergenza-urgenza
1. Per l’anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico e
infermieristico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri
del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre l’utilizzo
delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico,
alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del
CCNL dell’Area sanita’ del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa
oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in
deroga alla contrattazione, puo’ essere aumentata fino a 100 euro
lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione, nonche’ per il personale infermieristico, alle
prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d),
del CCNL – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto
sanita’, per le quali la tariffa oraria puo’ essere aumentata fino a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B
allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro
per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il
personale infermieristico per l’anno 2023. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche’
all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.
3. All’articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e dopo le parole «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal
1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi
di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di
euro per il personale del comparto sanita’ e».
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a
valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato che a tal fine e’
incrementato di 170 milioni di euro per l’anno 2023.
5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 24.
Art. 12
Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza
1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuita’
nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare
l’esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla
data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i
servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo
determinato, con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro
flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di
attivita’, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale
medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i
predetti servizi, e’ ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso
alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ancorche’ non in possesso di
alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del
presente comma e’ certificato, su istanza dell’interessato, dalla
struttura presso la quale e’ stato svolto, entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda.
2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle
incompatibilita’ previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione
specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi
possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario
dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di
emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per
un massimo di 8 ore settimanali.
3. L’attivita’ libero-professionale che i medici in formazione
specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 e’ coerente con
l’anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di
autonomia raggiunto dallo specializzando. Per tali attivita’ e’
corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista
per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di
tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere
eventualmente previsto a carico dell’azienda o dell’ente che ha
conferito l’incarico.
4. L’attivita’ svolta ai sensi del comma 3 e’ valutabile
nell’ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per
dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce
requisito utile ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e
convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti
del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il
pensionamento anticipato previsti dall’ordinamento vigente, puo’
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario
pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti
previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del
limite di eta’ previsto dall’ordinamento vigente, fermi rimanendo
l’autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale
competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico
esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, e’
riconosciuto, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia e alla
pensione anticipata, l’incremento dell’eta’ anagrafica a cui
applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall’articolo 1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni
anno di attivita’ effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed
emergenza presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario
nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione
di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti
decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30
giugno 2032.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per
l’anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025,
700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro
per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030,
4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal
2032, si provvede ai sensi dell’articolo 24.
Art. 13
Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui
all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43
1. All’articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n.
127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n.
165, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Fino al 31 dicembre
2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo
1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del
comparto sanita’, al di fuori dell’orario di servizio non si
applicano le incompatibilita’ di cui all’ articolo 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua
annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi
di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».
Art. 14
Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis,
legge 30 dicembre 2018, n. 145
1. Al comma 548-bis, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo le parole “fino al 31 dicembre 2025” sono
soppresse;
b) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il contratto non
puo’ avere durata superiore alla durata residua del corso di
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo
periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e puo’
essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione
specialistica.”.
Art. 15
Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attivita’
lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie conseguite all’estero.
1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario
e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al
31 dicembre 2025 e’ consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, dell’attivita’ lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono
esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o
private o private accreditate, una professione sanitaria o
l’attivita’ prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base
ad una qualifica professionale conseguita all’estero.
2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con
intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e’ definita la disciplina per l’esercizio temporaneo
dell’attivita’ lavorativa di cui al comma 1.
3. Sino all’adozione dell’intesa di cui al comma 2, e comunque non
oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, si
applicano le disposizioni recate all’articolo 6-bis del decreto-legge
del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all’articolo 13 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27
e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si applicano altresi’ al personale medico e
infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture
sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del
riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui
all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di
durata superiore a tre mesi e rinnovabili.
5. E’ abrogato l’articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Art. 16
Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei
confronti del personale sanitario
1. All’articolo 583-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nell’ipotesi di
lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del
servizio, nonche’ a chiunque svolga attivita’ ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette
professioni, nell’esercizio o a causa di tali attivita’, si applica
la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali
gravi o gravissime si applicano le pene di’ cui al comma primo.».
Capo III
Misure in materia di adempimenti fiscali
Art. 17
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti
del procedimento di accertamento
1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di
liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora
impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata
impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio
2023, sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi da 206 a 211,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti
al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di
primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e’
parte l’Agenzia delle entrate.
3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di
liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell’articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra
il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata
in vigore della presente disposizione e’ in corso il pagamento
rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono
essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima
scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il
piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso,
rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni gia’ versate.
Art. 18
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di
acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e
conciliazione giudiziale.
1. All’articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole “e per le quali” sono aggiunte
le seguenti: “, alla medesima data,”;
b) alla lettera b), dopo le parole “e per i quali” sono aggiunte
le seguenti: “, alla medesima data,”.
Art. 19
Modifica dei termini della regolarizzazione delle
violazioni formali e del ravvedimento speciale
1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 167 le parole «entro il 31 marzo 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
b) al comma 174:
1) al secondo periodo, la parola «trimestrali» e’ soppressa e
le parole «al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30
settembre 2023»;
2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Sulle rate
successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31
ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo
2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024,
sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.»;
c) al comma 175, le parole «31 marzo 2023», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 3,25
milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo
24.
Art. 20
Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle
controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia
agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di
cassazione.
1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 194, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La
definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della
domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti
ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso
in cui gli importi dovuti superano mille euro e’ ammesso il pagamento
rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni
dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un
massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da
versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre
2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30
giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.». Al quarto
periodo, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2023»;
b) al comma 195 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»;
c) al comma 197 le parole «10 luglio 2023» sono sostituite con le
seguenti: «10 ottobre 2023»;
d) al comma 199 le parole «nove mesi» sono sostituite con le
parole «undici mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con
le parole «31 ottobre 2023»;
e) al comma 200 le parole «31 luglio 2024» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2024»;
f) al comma 206 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»;
g) al comma 213 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023».
2. All’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «31
ottobre 2023» e le parole «dell’articolo 291 del codice di procedura
civile» sono sostituite con le parole «dell’articolo 391 del codice
di procedura civile».
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in
11,49 milioni di euro per l’anno 2023, 590.000 euro per l’anno 2024,
620.000 euro per l’anno 2025, 650.000 euro per l’anno 2026, 680.000
euro per l’anno 2027 e 180.000 euro per l’anno 2028, si provvede ai
sensi dell’articolo 24.
Art. 21
Interpretazione autentica dell’articolo 1, commi 174, 176 e 179 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197
1. All’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole «le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei
commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti» si interpretano nel
senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili
ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche’ le
violazioni di natura formale definibili ai sensi dell’articolo 1,
commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, 197;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che
possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi
d’imposta precedenti, purche’ la dichiarazione del relativo periodo
d’imposta sia stata validamente presentata.
2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 176, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli
obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative
ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attivita’
finanziarie estere e all’imposta sul valore degli immobili situati
all’estero di cui all’articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi
dell’articolo 36-bis del decreto del presidente della repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti
obblighi di monitoraggio.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai processi verbali di
constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel
senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche
all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento
notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze
dei predetti processi verbali.
Art. 22
Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia
tributaria
1. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
dopo la parola «demanio», sono inserite le seguenti: «, nonche’
all’Agenzia delle entrate-Riscossione.».
Art. 23
Causa speciale di non punibilita’ dei reati tributari
1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma
1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili
quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme
dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le
modalita’ e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158
e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purche’ le
relative procedure siano definite prima della pronuncia della
sentenza di appello.
2. Il contribuente da’ immediata comunicazione, all’Autorita’
giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute
o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e,
contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della
predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo
procedimento penale.
3. Il processo di merito e’ sospeso dalla ricezione delle
comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice e’
informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della
procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della
mancata definizione della procedura o della decadenza del
contribuente dal beneficio della rateazione.
4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le
prove nei casi previsti dall’articolo 392 del codice di procedura
penale.
Capo IV
Disposizioni finali e finanziarie
Art. 24
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali, di cui all’articolo 4, comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e’ integrata di 44 milioni di
euro per l’anno 2023.
2. Per l’anno 2023 e’ istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di
20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell’amianto, che
interviene in favore dei lavoratori di societa’ partecipate pubbliche
che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l’attivita’
lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno
trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della legge 27
marzo 1992, n. 257 nonche’, in caso di decesso, nei confronti dei
loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche
le societa’ partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di
liquidazione dell’indennizzo a carico del fondo da riconoscere in
favore dei soggetti di cui al presente comma, nonche’ i requisiti, i
termini, gli effetti, le procedure e le modalita’ di erogazione delle
somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo.
3. Il fondo di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18
novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
gennaio 2023, n. 6, e’ incrementato di 30 milioni di euro per l’anno
2023.
4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze
della gastronomia e dell’agroalimentare italiano di cui all’articolo
1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e’ incrementato
di 200.000 euro per l’anno 2023.
5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made
in Italy e’ istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro
per l’anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo
di energia elettrica di cui all’elenco pubblicato dalla Cassa per i
servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni
insulari e per le quali e’ istituito un tavolo di crisi nazionale
presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle Imprese
e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono individuate le modalita’ di utilizzo delle
risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilita’ con gli aiuti
di Stato.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12,
19, 20 e dai commi 1 e 5 del presente articolo, determinati in
4.942,76 milioni di euro per l’anno 2023, 0,79 milioni di euro per
l’anno 2024, 1,02 milioni di euro per l’anno 2025, 1,35 milioni di
euro per l’anno 2026, 1,78 milioni di euro per l’anno 2027, 1,88
milioni di euro per l’anno 2028, 2,3 milioni di euro per l’anno 2029,
3,2 milioni di euro per l’anno 2030, 4 milioni di euro per l’anno
2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, si
provvede:
a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l’anno 2023, mediante
corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in
bilancio ai sensi dell’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29
dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2023, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Conseguentemente all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole “per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023”
sono sostituite dalle seguenti: “per i periodi d’imposta 2021 e
2022”;
c) quanto a 1,02 milioni di euro per l’anno 2025, 1,35 milioni di
euro per l’anno 2026, 1,78 milioni di euro per l’anno 2027, 1,88
milioni di euro per l’anno 2028, 2,3 milioni di euro per l’anno 2029,
3,2 milioni di euro per l’anno 2030, 4 milioni di euro per l’anno
2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 1,69 milioni di euro per l’anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall’articolo 6.
7. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
ove necessario, puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con l’emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 25
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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