Con il DM 665/1994 nasce ufficialmente la figura del Tecnico Ortopedico. Una figura professionale appartenente alle professioni sanitarie.
Il regolamento che descrive questa figura nasce dal bisogno di delineare i profili dei diversi professionisti sanitari negli anni ’90. Oggi questi professionisti sono riuniti sotto un unico ordine: FNO TRSM PSTRP (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).
Con Decreto ministeriale n.665 del 14 settembre 1994, “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico”. Finalmente il Ministero della sanità inizia a delineare i profili di tutti i professionisti operanti nell’ambito sanitario. Il Ministero della Salute adotta il seguente regolamento:
Art 1.
- È individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell’apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l’energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
- Il tecnico ortopedico, nell’ambito delle proprie competenze: a) addestra il disabile all’uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate; b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione; c) è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni.
- Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art 2. 1. Il diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.
Art 3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
[…] Chi è il Tecnico Ortopedico? Ecco il profilo professionale. proviene da AssoCareNews.it – Quotidiano Sanitario […]