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TSRM: «I grandi padri delle professioni sanitarie trattati peggio delle matricole».

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Analizzando il documento di ratifica dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 185/CSR del 5 novembre 2020 (individuazione delle professioni dell’Osteopata e del Chiropratico) deliberata dal Cdm il 24/6 u.s. [1], non può non destare la dovuta attenzione il passaggio che si riscontra al c. 1 dell’art. 2 – Ambiti di attività e competenza: «L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatico attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico».

Ciò significa conferire una piena titolarità ed autonomia della propria azione professionale, finalizzata alla analisi di conferma del trattamento richiesto dal medico prescrivente ed alla esecuzione in proprio delle attività tipizzanti la professione. Ebbene, tali attività caratteristiche sono corrispondentemente individuabili nel profilo del Dottore in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia – DM 746/1994: rispettivamente proprio quella attività pre-clinica (quindi disgiunta dalla diagnosi), di “verifica di congruità del quesito clinico” e le prerogative più proprie della sua attività professionale – quella c.d. attività di ottimizzazione – anche denominata “aspetti pratici”, che altro non sarebbe che la scelta “personalizzata sul paziente” dei parametri tecnici fisici, geometrici e di tempo per la creazione dell’imaging radiologico.

Tale diritto di proprietà intellettuale è viepiù rafforzato anche per una contestualità che automaticamente già si attivi sub lege 42/99, in particolare con la compilazione degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base; pertanto: 1. I famigerati d. lgs. n. 187/2000 – dir. 97/43/Euratom e d. lgs. n. 101/2020 – dir. 2013/59/Euratom hanno defraudato un profilo professionale che già da decenni era confermato nella sua piena dignità professionale degli elementi più significativi e rappresentativi, “svuotandolo” dei caratteri più distintivi, consegnando il professionista TSRM nelle mani dei medici radiologi, che peraltro dal 2000 ad oggi né abbiano dimostrato interesse alcuno ad espletare la giustificazione degli esami radiologici in modo formalmente tracciabile, né possono dimostrare – in questo sta il più sconvolgente assurdo – di capirci alcunché nella gestione dei c.d. “aspetti pratici” , definizione tanto più minimizzante quanto finalistica, visto l’intento normativo di possibile indistinto conferimento, tramite la perenne titolarità di informale delega, indirizzabile anche verso altre figure del tutto inesperte in ambito radiologico (?). 2.

Si rimarca che tali stramberie operate dai politici Italiani compilatori di dette norme – che peraltro dissimulano tanto la loro inesperienza quanto le loro responsabilità ad es. con vani temi di traduzione dall’Inglese o altra lingua straniera – con il benestante concorso dei medici radiologi potrebbero essere impugnate quali attività illegittime, ciò in quanto qualsivoglia esercizio professionale certamente non può basarsi sulla usurpazione di titoli di altrui proprietà. Dall’altro versante va però pure ammesso che nessun adeguato intervento è stato operato per denunciare il colpo gobbo assestato dalla dominanza medico–forense; tanto è vero che sia l’allora Federazione dei Collegi dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (FNCTSRM) non abbia destato alcun allarme, come sarebbe stato giusto e dovuto, ove quindi tali responsabilità sarebbero uniformemente addebitabili alla Presidenza e Comitato Centrale in carica all’anno 2000, sia pure i singoli Tecnici Radiologi hanno continuato ad ostentare, come se la nuova norma di legge non esistesse, la medesima previgente autonomia professionale che detta norma di fatto NON consentiva più, concretamente avviando un imperterrito e tutt’ora sussistente esercizio abusivo il cui onere probatorio a discarico sarebbe costituito dalle singole attestazioni di avvenuta preventiva giustificazione di ogni singolo esame radiologico condotto in ogni centro radiologico Italiano esistente (pubblico o privato) dall’anno 2000 ad oggi. Anche recentemente, al di là dei numerosi interventi (anche dello scrivente) sia qui che in altri ambiti di divulgazione e sensibilizzazione verso le sempre poco intelligibili (ed a volte, proprio per questo, strumentalizzate) tematiche della radioprotezione, che cioè riguardano la sicurezza dei pazienti, l’intervento dell’ex Presidente Federale A. Beux a margine dell’audizione informale alla Commissione Affari Sociali della Camera di mercoledì 04/3/2020 [2] ha dimostrato la medesima inadeguatezza.

Mi rivolgo pertanto direttamente al Ministro della Salute dott. Roberto Speranza ed alla attuale Presidente della Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM PSTRP) dott.ssa Teresa Calandra: Non è possibile che questa situazione continui a persistere. È assolutamente inqualificabile ed indecoroso che i “padri” delle professioni sanitarie non mediche Italiane, siano trattati peggio – e molto peggio – dei nuovi arrivati, delle “matricole”, senza alcuna intenzione offensiva per gli Osteopati ed i Chiropratici, cui pure non si può augurare, per diversi aspetti di criticità discutibili in separata opportuna sede, il migliore benvenuto tra le professioni sanitarie. Visti tutti questi principali aspetti è divenuto ormai imprescindibile, primario ed irrinunciabile che venga quanto prima “ristorato” il profilo professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, ri-conferendo ad essi le medesime titolarità riconosciute ad Osteopati e Chiropratici, di conferma del trattamento richiesto dal medico prescrivente ed alla esecuzione in proprio delle attività tipizzanti la professione.

[1] http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-05112020/atti/repertorio-atto-n-185csr
[2] https://webtv.camera.it/evento/16049

Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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