histats.com
martedì, Marzo 19, 2024
HomePrimo PianoLettere ad AssoCareNews.itVirgilio, Infermiere: perché la mia azienda non mi versa tutta la malattia?

Virgilio, Infermiere: perché la mia azienda non mi versa tutta la malattia?

Pubblicità

Spett.le Redazione di Assocarenews.it,

vi chiedo informazioni sul conteggio e pagamento dei giorni di malattia; per l’Infermiere che lavora su turni h 24 e sta in malattia per 10/15 giorni consecutivi, i festivi (domeniche e festivi infra-settimanale) come devono essere conteggiati? La mia azienda Ospedaliera non mi paga la malattia nei giorni festivi, la domenica lo considera riposo anche se sono in malattia.

Io gli ho fatto presente che deve pagarlo ed è illegale quello che fanno. Volevo dei riferimenti e normative a cui appellarsi.

La mia azienda quando facciamo notte spesso non da riposo e il coordinatore dice che non è obbligatorio dare riposo dopo lo smonto notte. Il Coordinatore Infermieristico fa la programmazione dei turni a inizio mese, togliendo i riposi. Anche su questo argomento, possiamo avere qualche normativa o legge di riferimento?

In attesa di risposta, cordiali saluti.

Virgilio D., Infermiere

* * * 

Carissimo Virgilio, 

grazie per la tua missiva. Proviamo a rispondere a quelle che a tutti gli effetti sono due domande distinte: il pagamento dei giorni di malattia e la programmazione del Coordinatore Infermieristico. Alla seconda rispondiamo che si tratta di una anomalia e che fai bene a segnalarlo alla Direzione Infermieristica e al tuo sindacato di riferimento, che certamente sapranno offrirti supporto in merito. Comunque tutto dipende da come è organizzato il lavoro e cosa prevede in tal senso il Contratto della tua azienda, tra l’altro sottoscritto o meno dalle organizzazioni sindacali.

Per la seconda domanda riportiamo il servizio apparto su Money.it che offre risposte dettagliate sul pagamento delle malattie. Anche in questo caso, però, suggeriamo di verificare cosa prevede il contratto decentrato (quello della tua azienda).

La redazione di AssoCareNews.it

* * *

Stipendio: quanto prendo durante la malattia?

Tra i diritti dei lavoratori dipendenti figura la possibilità di assentarsi dal lavoro nel caso in cui l’insorgere di una malattia ne riduca la capacità lavorativa; quindi questi possono restare a casa per tutto il tempo necessario per guarire percependo nel frattempo un’indennità sostitutiva.

Durante l’assenza, infatti, non si ha diritto allo stipendio bensì all’indennità di malattia che – a partire dal 3° giorno in poi – viene corrisposta dall’INPS.

Tuttavia nel periodo coperto dall’indennità di malattia il lavoratore guadagna meno di quanto avrebbe fatto nel caso in cui avesse lavorato. L’indennità di malattia, infatti, copre solo una parte dello stipendio, con una percentuale che varia a seconda dei giorni di assenza e del settore di appartenenza del dipendente.

Capire quanto si guadagna durante la malattia è molto importante così da non avere sorprese quando riceverete quanto vi spetta per il periodo in cui siete stati assenti.

Quanto prendo durante la malattia.

Al lavoratore assente per malattia l’INPS riconosce un’indennità sostitutivadello stipendio per il periodo che va dal al 180° giorno. Invece, i primi tre giorni, chiamati periodo di carenza, vengono retribuiti dal datore di lavoro in misura di quanto previsto dal contratto collettivo applicato.

Dal quarto giorno in poi, quindi, subentra l’INPS che riconosce al lavoratore la metà della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno di assenza. Dal 21° al 180° giorno, invece, l’indennità di malattia è pari al 66,66% dello stipendio. 

Prendiamo come esempio un dipendente con stipendio di 1.500€ assente per 30 giorni. Questo prenderà in totale 400€ per i primi 16 giorni (dal 4° al 20°), ovvero il 50% di 800€; per i successivi 14 giorni, invece, l’indennità equivale al 66,66%della retribuzione giornaliera, ovvero 462€.

In totale, quindi, nel mese in cui è stato assente il dipendente prende 862€, rispetto ai 1.500€ garantiti nel caso in cui fosse andato a lavorare.

Come anticipato, però, l’ammontare dell’indennità varia anche a seconda del settore lavorativo di appartenenza. Ad esempio, ai dipendenti di pubblici esercizi e a quelli dei laboratori di pasticceria l’indennità è pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo della malattia.

Per i lavoratori marittimi, invece, in caso di malattia fondamentalel’indennità è pari al 75% della retribuzione percepita al momento dello sbarco; in caso di malattia complementare, invece, l’indennità spetta al 75% della retribuzione percepita al momento dell’ultimo sbarco.

Ai ricoverati senza familiari a carico, invece, l’indennità è ridotta ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera.

Concludiamo dicendo che l’indennità di malattia spetta anche a coloro che sono disoccupati; in questo caso, però, l’indennità è ridotta di 2/3 rispetto alla percentuale prevista.

Niente stipendio in caso di assenza alle visite fiscali

Per percepire l’indennità di malattia il dipendente deve, dopo aver richiesto il certificato di malattia al medico curante il quale a sua volta lo invia telematicamente all’INPS, rendersi reperibile negli orari delle visite fiscali.

Il Polo Unico INPS, infatti, ha la facoltà di inviare dei controlli medici al fine di accertare lo stato di malattia dei dipendenti. Questi possono essere inviati nelle seguenti fasce orarie di reperibilità:

  • dipendenti pubblici: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
  • dipendenti privati: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Le visite fiscali possono essere disposte in ogni giorno della settimana, compresi festivi e riposi se compresi nel periodo di malattia.

In caso di assenza al controllo del medico scatterà una sanzione con la riduzione dell’indennità di malattia; nel dettaglio, questa sarà decurtata del 100% dell’importo nei primi 10 giorni di malattia, e del 50% per il periodo successivo.

Tornando al precedente esempio, quindi, il lavoratore anziché beneficiare di un’indennità pari ad 862€ si sarebbe dovuto accontentare di poco meno di 300€.

RELATED ARTICLES

Novità

© 2023-2024 Tutti i diritti sono riservati ad AUSER APS - San Marco in Lamis - Tra sanità, servizi socio sanitari e recupero della memoria - D'intesa con AssoCareINFormazione.it.

© 2023-2024 ACN | Assocarenews.it

Quotidiano Sanitario Nazionale – In attesa di registrazione al Tribunale di Foggia.

Direttore: Angelo “Riky” Del Vecchio – Vice-Direttore: Marco Tapinassi

Incaricati di Redazione: Andrea Ruscitto, Lorisa Katra, Luigi Ciavarella, Antonio Del Vecchio, Francesca Ricci, Arturo AI.

Per contatti: WhatsApp > 3474376756Scrivici

Per contatti: Cell. > 3489869425PEC

Redazione Centrale: AUSER APS - Via Amendola n. 77 - San Marco in Lamis (FG) – Codice Fiscale: 91022150394