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OSS. La riforma dell’esercizio abusivo della professione potrebbe portare ad un condono di Stato.

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Polemiche sulla delibera tra trasforma gli OSS in Infermieri in Veneto. Riforma esercizio abusivo di una professione. Cui prodest?”

Che la Pandemia da Coronavirus abbia anche innescato una baraondemia è fatto ormai acclarato; che però i germi della seconda catena infettiva fossero anche precedentemente latenti è un dato di cui prendere atto in ogni debito conto, non soltanto politico, ma anche istituzionale.

Sì perché certe uscite della attuale amministrazione regionale della regione Veneto ormai segnano una continuità anche con altre realtà regionali, di cui non è più possibile non tener conto, sia politicamente che ad un livello più generale.

Infatti dopo la delibera n. 2276/19 Veneto, che per lo sviluppo di competenze avanzate dei professionisti sanitari ex l. 1 febbraio 2006, n. 43 e assistenti sociali, faceva passi indietro di decenni, resuscitando strutture scolastiche ormai andate nel giusto dimenticatoio per i professionisti sanitari laureati [1], ora anche in sintonia con due proposte di legge (una Pd e una 5 Stelle), sorprendentemente osannate anche da blasonati dirigenti quali Saverio Proia [2], si sta cercando, abbastanza beffardamente, di contrabbandare una assai modesta qualifica professionale (OSS) per un diploma di maturità abilitante ad ogni ambito universitario.

In ogni caso l’unico giudizio possibile a queste azioni è di destabilizzare pericolosamente tutto il sistema sanitario, introducendo pesantissime variabili di rischio clinico, soltanto per consentire una via facilitata a chi, per dirlo con più franchezza, nutre aspettative del tutto non alla propria portata.

Sembra che i latori di tale politica di scorrettezza non soltanto abbiano dimenticato il permeante binomio competenza-responsabilità che ancora giustamente perseveri nella formazione sanitaria a tutti i livelli, ma sembra non comprendano che lo sdoganare tali percorsi, tali illegittime “corsie preferenziali”, creerebbe una nuova categoria: quella degli “studenti furbetti” , che nella migliore delle ipotesi, studiando soltanto un anno e mezzo, magari in strutture didattiche non pubbliche, si innalzerebbero a livelli assolutamente irriconoscibili a quel grado di cultura e preparazione, sia generale che specifica, giustamente indicata come “minimalista”[3].

Ovviamente tutta questa fattispecie impone una riflessione più ampia: in tal senso valga un opportuno parallelo.

Tra le cose che era irrinunciabile riformare, la legge 3/2018, pur non brillando affatto in termini generali, è riuscita in un obiettivo mancato da ben tre legislature (ddl n. 2420 governo Monti; ddl n.730 governo Letta; ddl n. 2281 governo Renzi): la riforma della legge sull’esercizio abusivo della professione. Siamo così passati, in caso di condanna, dalle pene irrisorie di reclusione fino a sei mesi, alternative alla altresì arlecchinesca multa da € 103 a € 516 (sardonicamente ascrivibile a “tassa annuale”), ai più ben seri: reclusione da sei mesi a tre anni + multa da € 10.000 a € 50.000 + pubblicazione della sentenza (il pubblico ludibrio) + confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato + nel caso in cui il colpevole eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata (OSS compresi).

Tutto ciò rende più percorribile, pragmaticamente motivandolo (ora il “gioco” processuale vale la “candela” sanzionatoria), l’iter processuale.

Perché parlare di esercizio abusivo della professione? Perché è proprio il reato che si sta cercando di “condonare” agli OSS, in un atteggiamento ormai più che consolidato, proprio perché considerato di agile disimpegno, per due motivi:

– gli indotti, ma assolutamente pretestuosi, nonché strumentali “stati di necessità”, (da alcuni identificati come «grave carenza di professionisti infermieri su tutto il territorio nazionale» o «sollecitazioni avanzate dalle rappresentanze degli enti gestori» [4]);

– il generale grado di sottostima della gravità del comportamento, da alcuni ritenuto oggetto di carattere “autorizzatorio” e superabile con sommario addestramento, e non sottendente un alto grado culturale e di qualità intellettive a livello peritale che l’OSS non potrà mai pretendere a sè stesso, sia nel lemma (quella “specializzazione” di cui già si fa abuso nelle disquisizioni della sua categoria) sia nel contenuto della sua preparazione, che non può che rendere una figura ausiliaria e giammai “professionale” nel senso proprio del temine.

A fronte tutto di ciò, nel merito della decisione del Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Regione Veneto, di «valutare ogni azione necessaria, nelle sedi giurisdizionali più opportune», vale la pena segnalare che frattanto restano inevase alcune denunce già sporte alla magistratura Italiana (ad es. 14/03/2019) mentre già era in vigore la legge 3/2018 (entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2018)…

In data 05/03/2019, in un ospedale del nord ovest, viene preventivamente effettuata, certamente con l’accordo di diversi dirigenti medici (ma probabilmente anche altri), una sostituzione di un infermiere professionale in ambito di diagnostica oncologica senologica, per l’appunto, con una OSS, con lo specifico compito di operare l’attività di inclusione/esclusione delle utenti in base alla valutazione di fattori di rischio epidemiologico in un programma di prevenzione secondaria – non una più banale “accettazione pazienti”, come fatto forse ritenere alla OSS sostituta, opzione che comunque esulava dai suoi possibili compiti.

La regolare denuncia avviata alla procura della repubblica competente per territorio, agli ordini professionali ed alle strutture aziendali interessate ha esitato, negli endemismi del più tipico provincialismo Italiano, in una immediata intentata e per più versi illegale commissione disciplinare verso il coinvolto professionista sanitario segnalante (malgrado l’insormontabile vincolo normativo del Whistleblowing – l. 30 novembre 2017, n. 179), procedura a sua volta regolarmente trasmessa a tutti gli organi competenti: dalla Cancelleria del lavoro competente per territorio al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esito di nullità della sanzione (peraltro per inerzia procedimentale) … ma anche di nullità della denuncia; sì perché non vi è stata alcuna reazione energica, né da parte degli ordini chiamati in causa, né da parte della magistratura, né di alcun altro ente istituzionale contattato, ANAC compreso.

Dall’altra parte, tutti i soggetti concorrenti e favoreggiatori di un più sfacciato che mai esercizio abusivo della professione non sono stati raggiunti da alcun provvedimento, sia da parte aziendale che da parte del potere giudiziario Italiano; così come non è giunta, a più di due anni di distanza dalla denuncia, alcuna richiesta di archiviazione, come pure il denunciante non sia stato raggiunto da alcuna denuncia-querela per calunnia.

Frattanto la responsabile in primis (stiamo parlando di soggetto maggiorenne, sul quale l’ordinamento normativo Italiano faccia ricadere personalmente la responsabilità penale: c. 1, art. 27, Cost.) continua (dato assolutamente inquietante ed irridente) a rivestire i ruoli di membro della RSU aziendale, addirittura di membro del Comitato Unico di Garanzia aziendale, nonché di … restare al posto ove era prima, probabilmente a perseverare in similari atteggiamenti abusivi.

Questo è lo scenario che casi forse non troppo isolati come questo disegnano, cui rappresentanti istituzionali come Zaia o Proia dovrebbero prender atto.

Questo è lo scenario che andrebbe corretto e giammai agevolato, sia direttamente – con proposte e provvedimenti strampalati, sia indirettamente con l’indifferenza istituzionale del potere giudiziario: quella “certezza della pena” bipartisan invocata, ma che alla fine esita in un indegno atteggiamento di diffusa neghittosità – al pari dei più tristemente noti “muri di omertà”; condotte che nemmeno possono essere confuse con un semplice (ma altresì biasimevole) neutralismo.

La verità è pesante…

Leggi anche:

Gli OSS non possono fare gli Infermieri. Gli OPI Veneti condannano la scelta del Governatore Zaia.

Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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