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OSS. Cosa dice l’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003? Gli Operatori Socio Sanitari restano a supporto degli Infermieri.

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L’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 trasforma il ruolo degli OSS, ma non li tramuta in Infermieri. Da 18 anni si attende l’applicazione di tale stipula, ma per vari motivi non si è mai passati alla fase due.

Con l’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 gli Operatori Socio Sanitari perfezionano le loro competenze, ma è sbagliato pensare che possano sostituire gli Infermieri, che restano figure professionali di riferimento per l’assistenza sanitaria a tutti i livelli.

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita’ di interesse comune;

Visto in particolare l’art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che definisce le prestazioni socio-sanitarie e tra queste individua quelle ad alta integrazione sanitaria;

Visto l’accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione;

Visto il comma 8, dell’art. 1, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, che conferma le disposizioni di cui al sopra esplicitato accordo e che prevede la stessa procedura per disciplinare la formazione complementare in assistenza sanitaria, consentendo all’operatore socio-sanitario di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attivita’ assistenziali in base all’organizzazione dell’unita’ funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;

Vista la proposta trasmessa dal Ministro della salute, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 2 ottobre 2002;

Tenuto conto che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia “professioni” e, per gli aspetti sanitari, alla “tutela della salute”, entrambe ricadenti nella potesta’ concorrente delle regioni;

Considerato che il 15 ottobre 2002, in sede tecnica, sono state concordate alcune proposte di modifica al testo dell’accordo in oggetto e che, con nota del 16 ottobre 2002, il Ministero della salute ha trasmesso il testo dell’accordo nella stesura definitiva con le modifiche concordate;

Considerato che nel corso della seduta di questa Conferenza del 24 ottobre 2002, il rappresentante del Ministero della salute ha chiesto il rinvio dell’esame dell’accordo in oggetto per approfondimenti;

Considerato che il Ministero della salute, con nota del 21 novembre 2002, ha trasmesso nuovamente il testo dell’accordo, che e’ stato esaminato in sede tecnica il 9 dicembre 2002, i rappresentanti regionali hanno formulato alcune proposte di modifica, sulle quali i rappresentanti del Ministero della salute hanno convenuto;

Considerato che il Ministero della salute, con nota dell’11 dicembre 2002, ha trasmesso il testo dell’accordo in oggetto nella stesura definitiva, con il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2002 l’esame dell’argomento in oggetto e’ stato rinviato;

Acquisito l’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario al fine di consentire allo stesso di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attivita’ assistenziali in base all’organizzazione dell’unita’ funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del
responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa.

Punto 1 – (Formazione complementare).

1.1 Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la meta’ di tirocinio, riservati agli operatori socio-sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’art. 12 dell’accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’art. 13 dello stesso accordo.

1.2 Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l’esame teorico-pratico finale, ricevono uno specifico attestato di “Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” che consente all’operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attivita’ assistenziali, indicate nell’allegato A, parte integrante del presente accordo, in base all’organizzazione dell’unita’ funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

Punto 2 – (Materie di insegnamento e tirocinio).

2.1 I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l’esercizio delle attivita’ e dei compiti indicati nell’allegato A, che e’ parte integrante del presente atto. Il modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari.

La direzione del modulo e’ affidata ad un docente appartenente al piu’ elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.

Leggi anche:

Profilo Professionale dell’OSS. Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Ambiti di lavoro e competenze.

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