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Elenco Unico Nazionale OSS: AIMON presentava la proposta già nel 2020.

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Senza coesione, gli OSS non potranno avere un futuro. Ieri presentata su queste pagine proposta di Elenco Unico Nazionale da parte del MIGEP, ma poi si scopre che era già stato presentata dall’AIMON.

Ieri abbiamo pubblicato sulle pagine di AssoCareNews.it una proposta della Federazione MIGEP rappresentato dall’infermiere generico Angelo Minghetti sulla istituzione dell’Elenco Unico Nazionale degli Operatori Socio Sanitari (OSS). Oggi scopriamo che la stessa proposta era stata presentata ai Ministeri competenti e alla Conferenza Stato-Regioni il 13 luglio 2020 dall’associazione di categoria AIMON a firma della presidente ed operatrice socio sanitaria Antonella Luci.

Angelo Minghetti, presidente MIGEP.
Angelo Minghetti, presidente MIGEP.

Leggendo le due proposte sembrano perfettamente identiche, quasi ci fosse stato un copia e incolla. Questa è ancora una volta la dimostrazione che non c’è coesione tra gli OSS e che i vari soggetti reputati a rappresentarli continuano a farsi inutilmente la guerra anziché mettersi assieme, fare squadra e tentare di dare una svolta al futuro di quella che non è ancora una professione riconosciuta dallo Stato.

Antonella Luci, presidente AIMON.
Antonella Luci, presidente AIMON.

L’OSS ad oggi resta personale di supporto all’Infermiere, nonostante le modifiche introdotte dalla Legge 3/2018 e dalle disposizioni normative successive. E’ legato a vecchie logiche formative risalenti all’Accordo Stato-Regioni del lontano 2021, non ha un registro o elenco unico nazionale e non ha la possibilità nei fatti di mostrare e far valere la formazione post-base.

La situazione è paradossale. Gli OSS sono una figura professionale fondamentale per il nostro sistema sanitario, ma non vengono riconosciuti come tali. Lavorano in prima linea, spesso a contatto con pazienti fragili e malati, ma non hanno gli stessi diritti e tutele degli altri operatori sanitari.

È ora che gli OSS facciano fronte comune e si uniscano per chiedere al Governo di riconoscere la loro professione e di dare loro le tutele che meritano. Solo così potranno avere un futuro migliore e contribuire a migliorare la qualità della nostra sanità.

Nella sostanza tutte le organizzazioni OSS chiedono al Governo:

  • di istituire l’Elenco Unico Nazionale degli Operatori Socio Sanitari;
  • di riconoscere la professione di Operatore Socio Sanitario;
  • di garantire agli OSS gli stessi diritti e tutele degli altri operatori sanitari.

Le proposte a confronto.

La Proposta di AIMON sulla riforma della figura dell’OSS e sulla istituzione dell’Elenco Unico Nazionale (13 luglio 2020).

VISTO l’accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 con il quale è stata individuata la figura e il relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario ed è stato definito l’ordinamento didattico dei corsi di formazione;

Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio-sanitario di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001, n.1.

VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43 recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega il Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, che all’articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” ove l’art. 5, comma 5, stabilisce che il profilo di operatore socio-sanitario è compreso nell’area professionale delle professioni sociosanitarie di cui all’art. 3-octies del d. lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,

SANCISCE ACCORDO

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la revisione del profilo professionale dell’operatore socio-sanitario quale operatore di cui alla legge n.3 del 2018 art.5, che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l’autonomia delle persone assistite, in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, nei seguenti termini:

CONSIDERATI

la rilevanza della figura dell’operatore socio-sanitario presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Paese per l’assistenza alla persona;

le profonde modificazioni nella realtà organizzativa, clinico-assistenziale e sociale avvenute negli ultimi vent’anni tali per cui il profilo dell’operatore socio-sanitario del 2001 rivela talune limitazioni non più allineate ai bisogni attuali;

le variazioni nella domanda di salute collegate all’invecchiamento della popolazione, all’aumento della multi morbidità e cronicità che richiedono lo sviluppo di competenze di tutti gli operatori che a vario titolo intervengono nel processo di presa in carico, cura e assistenza;

l’aumento della presenza di alunni con disabilità che richiedono assistenza durante la frequenza degli istituti scolastici;

la realizzazione di un’indagine nazionale presso le Regioni e Province autonome curata dal Coordinamento tecnico della Commissione salute per rilevare i cambiamenti organizzativi e di contenuto dei percorsi di formazione degli operatori socio-sanitari nonché i relativi ambiti di impiego;

i risultati di tale indagine che indicano la necessità di procedere con un aggiornamento del profilo e del percorso formativo, indirizzato verso una maggiore uniformità di contenuti e soluzioni organizzative. Tali risultati orientano al riposizionamento delle competenze dell’operatore socio sanitario con formazione complementare in Assistenza Sanitaria nel profilo base della qualifica.

SI CONVIENE:

Articolo 1 – Descrizione della figura

1. L’operatore socio-sanitario è l’operatore che in possesso dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale e dell’iscrizione obbligatoria al Registro Regionale, istituito secondo le indicazioni della Conferenza Stato Regioni.

2. L’operatore socio-sanitario è l’operatore, che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l’autonomia delle persone assistite, in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale.

Articolo 2 – Descrizione dello standard professionale

1. Le attività dell’operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e si inseriscono nei seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità Tecnico Professionali e conoscenze teoriche

− assistenza finalizzata ai bisogni di base e attività di vita quotidiana,
attività a carattere sanitario e sociale su pianificazione dell’infermiere e/o dell’assistente sociale

− organizzazione del proprio lavoro e integrazione con altri professionisti.

Articolo 2 bis. Osservatorio Nazionale e Regionale della qualifica

Il Ministero della Salute entro sei mesi dall’approvazione del presente Accordo, istituisce l’Osservatorio Nazionale della qualifica ed il Registro Nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dall’approvazione del presente accordo e in conformità alle linee guida nazionali, istituiscono l’Osservatorio Regionale e il Registro Regionale della qualifica.

Competenze dell’Osservatorio Nazionale della qualifica:

  • Definizione del sistema informativo nazionale per l’anagrafica della qualifica;
  • Gestione del Registro Nazionale della qualifica ed emanazione di Linee Guida per iRegistri Regionali;
  • Definizione di Linee Guida per coordinamento della Rete Formativa Nazionale;
  • Definizione di Linee Guida per le modalità della programmazione annuale dei fabbisogniformativi della qualifica;
  • Definizione di Linee Guida per l’adeguamento dei repertori delle competenze dell’areasanitaria e socio sanitaria;

• Definizione della Carta Etica della qualifica.
L’Osservatorio Nazionale è composto da dieci Operatori Socio Sanitari, proposti dalle Regioni, un rappresentante della Federazione Nazionale Ordini degli Infermieri, un rappresentate della Federazione Nazionale degli Ordini Assistenti Sociali.
L’Osservatorio Nazionale è presieduto dal direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie

e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

4.Competenze dell’Osservatorio Regionale della qualifica:

  • Definizione del sistema informativo regionale per l’anagrafica della qualifica;
  • Gestione del Registro regionale della qualifica in conformità delle Linee Guida Nazionali
  • Definizione di Piani di sviluppo della qualifica a livello regionale;
  • Collaborazione alla definizione del curriculum formativo;
  • Collaborazione alla definizione del corso;
  • Definizione delle linee guida per il piano di qualità e sicurezza delle strutture formativeaccreditate;
  • Definizione del sistema di accreditamento delle strutture formative comprese le sedi ditirocinio;
  • Collaborazione alla definizione del fabbisogno formativo della qualifica;
  • Collaborazione alla definizione delle modalità per gli esami di qualifica.L’Osservatorio Regionale è composto da cinque operatori socio sanitari proposti dalle associazioni maggiormente rappresentative del profilo, un rappresentate dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, un rappresentate dell’Ordine degli assistenti sociali. L’Osservatorio Regionale è presieduto dal Direttore delle Assessorato alla salute.Articolo 2 ter. Registro Nazionale e Regionale della qualificaIl registro telematico della qualifica, articolato su base nazionale e regionale, ha l’obiettivo:
  • Essere strumento di anagrafica dinamica dei qualificati;
  • Essere strumento per la definizione del fabbisogno formativo della qualifica;
  • Essere strumento per la verifica dei dati sia a livello nazionale che regionale;
  • Essere strumento per studi osservazionali sull’evoluzione della qualifica;
  • Essere strumento per l’accertamento di garanzia del titolo di qualificaL’iscrizione a tale Registro è obbligatoria, i qualificati sono iscritti allo specifico Registro Regionale, a seguito di valutazione positiva dell’Osservatorio Regionale. Gli iscritti in ogni Registro Regionale, sono trasmessi nel Registro Nazionale della qualifica. Le cancellazioni dal Registro possono avvenire a domanda dell’interessato oppure per cause che vietano l’esercizio della qualifica. Le sospensioni dall’esercizio della qualifica, possono essere determinate da provvedimenti giudiziari o disciplinari.Articolo 3 – Programmazione fabbisogno e corsi di formazione1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, definiscono annualmente il fabbisogno formativo, nonché l’organizzazione dei corsi, sentito l’Osservatorio Regionale della Qualifica di cui all’art 2 bis del presente accordo.2. La formazione dell’Operatore Socio Sanitario è di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei commi 7 e 8 – Legge 1/2002 Disposizioni in materia di personale sanitario. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in relazione al Piano Sanitario Nazionale e alle indicazioni programmatiche della Conferenza Stato- Regione definiscono annualmente il fabbisogno formativo e l’organizzazione dei corsi e i criteri di accreditamento degli enti formatori, sentito l’Osservatorio Nazionale della Qualifica di cui all’art. 2 bis del presente Accordo.3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del Servizio Sanitario regionale allo svolgimento delle attività formative e definiscono i criteri di accreditamento e di partnership, in conformità al modello definito dall’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008, qualora per lo svolgimento delle medesime attività formative intendano avvalersi di Enti pubblici non appartenenti al Servizio Sanitario regionale, autorizzati da ciascuna regione e provincia autonoma in base alle linee guida della Conferenza Stato Regioni, tramite l’Osservatorio Nazionale della qualifica.

Articolo 4 – Contesti operativi

1. L’operatore socio-sanitario opera nei contesti sanitari, socio-sanitari e sociali: servizi e strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali, semi-residenziali, scolastici e a domicilio.

Articolo 5 – Relazioni della qualifica con altre professioni sanitarie e sociali

1. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri professionisti preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, nell’ottica dell’integrazione multiprofessionale attenendosi alla pianificazione individuale e alle attribuzioni di attività dirette alla persona da parte dei professionisti sanitari e sociali. In Specifico:

  • Opera, in quanto agisce in autonomia sulla base di procedure, protocolli e piani di lavoro;
  • Coopera, in quanto svolge interventi e prestazioni attribuite da altri professionisti;
    • Collabora, in quanto svolge attività in equipe, per individuare i bisogni della persona,intervenire nell’accoglienza, integrare il proprio agire con l’agire degli altri professionisti;
    Le attività e le competenze sono riportate nella premessa dell’Allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.Articolo 6 – Competenze e abilità tecnico professionali
    1. Le competenze, le abilità tecnico professionali e le conoscenze teoriche dell’operatore socio-sanitario sono contenute nell’Allegato 1.Articolo 7 – Requisiti di ammissione al corso1. Per l’accesso ai corsi di operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado .2. Chi ha conseguito il titolo di studio all’estero di pari livello deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione e deve possedere certificazione di competenza linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.Articolo 8 – Prove di ammissione al corso1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi, tramite l’Osservatorio Regionale della qualifica.Articolo 9 – Sorveglianza sanitaria

    1. Per l’esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente profilo professionale di operatore socio-sanitario gli ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità psico fisica alla qualifica ai sensi della normativa vigente secondo protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale e provinciale. Agli studenti devono essere proposte anche le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

    Articolo 10 – Disabilità e disturbi dell’apprendimento

1. Per gli ammessi al corso con disabilità, certificata ai sensi della L. 104/1992, o con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) certificato ai sensi della L. 170/2010, i quali hanno diritto all’educazione e formazione professionale tenendo conto di quanto previsto dalle rispettive norme di riferimento, il non completo raggiungimento delle competenze cognitive e psico-motorie previste dal presente profilo comporta la mancata acquisizione della qualifica professionale, fatta salva la certificazione delle sole competenze acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13.

Articolo 11 – Requisiti minimi del corso di formazione
1. Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 1600 ore, da svolgersi in un periodo di

tempo non inferiore a 18 mesi e non superiore a 20 mesi.
2. Il corso è strutturato in 2 moduli didattici: un modulo di base e un modulo professionalizzante, i cui obiettivi

sono esplicitati nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente atto.

3. Il modulo di base, finalizzato all’orientamento dei contenuti della qualifica e all’apprendimento delle conoscenze e abilità tecnico professionali di base, ha una durata di 650 ore di cui: 300 ore di teoria, 50 ore di simulazioni/laboratori, 300 ore di tirocinio.

4. Il modulo professionalizzante, finalizzato all’apprendimento delle conoscenze e competenze professionali, ha una durata di 950 ore di cui: 300 ore di teoria, 100 ore di simulazioni/laboratori, 550 ore di tirocinio.

Articolo 12 – Aree disciplinari e docenza

1. I moduli di cui all’articolo 11 sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

  • area socio culturale, legislativa e organizzativa del Servizio Sanitario e socio Sanitario nazionale e Regionale
  • area assistenziale dei servizi sanitari e socio sanitari
  • Area igienico-sanitaria.
  • area relazionale2. Le materie essenziali suddivise per aree disciplinari, con indicazione del monte orario minimo per area disciplinare, sono elencate nell’Allegato 2.3. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle 600 ore di teoria, possono prevedere fino a 20 ore di attività didattica, effettuata anche in forma seminariale, dedicate a tematiche rilevanti ed emergenti, coerenti con gli obiettivi del piano sanitario e socio sanitario regionale.4. I requisiti minimi coesistenti per l’affidamento della docenza sono:
  • coerenza tra competenze disciplinari relative alla materia di insegnamento e le competenzeprofessionali possedute dal docente,
  • per tutti gli insegnamenti, ad esclusione di informatica applicata, della lingua veicolare e dellesimulazioni/laboratori, il docente oltre al possesso del diploma di laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, deve svolgere attività professionale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, da almeno 3 anni.
  • per gli insegnamenti nelle simulazioni/laboratori il docente è della specifica qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.5. Ulteriori requisiti possono essere individuati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell’ Osservatorio Regionale della qualifica.Articolo 13 – Metodologie didattiche

1. Le metodologie didattiche devono favorire l’apprendimento mediante approccio interattivo, privilegiando un approccio didattico basato sulla problematizzazione di casistica specifica che favorisca l’integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche.

2. Fermo restando che deve essere privilegiata la formazione in presenza, possono essere utilizzate le metodologie di Formazione a Distanza (FAD) e e-learning in misura massima del 30% del monte ore teorico con riferimento esclusivo alle materie di insegnamento il cui contenuto afferisce a conoscenze di carattere teorico-generali del modulo base.

3. Il sistema di formazione a distanza e e-learning devono assicurare il monitoraggio del processo di formazione dei partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle attività svolte, nonché adeguati sistemi di controllo della partecipazione alle attività formative.

4. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere modalità di studio/approfondimento guidato, finalizzate a facilitare l’apprendimento dei corsisti, fino ad un massimo del 10% del monte ore di teoria.

Art. 14

– Direttore del corso

Il Direttore del corso, nominato dall’Azienda Sanitaria gestore della formazione, unico per tutte le sedi formative della stessa, è un infermiere in possesso della Laurea Magistrale con competenza documentata nella formazione di almeno tre anni, è il garante della rispondenza del percorso formativo agli obiettivi indicati dal curriculum regionale e al profilo professionale dell’Oss. Il Direttore del corso svolge attività di:

Attuazione delle linee Guida emanate dall’Osservatorio Regionale;
Collaborazione all’implementazione del Registro Regionale della Qualifica; collaborazione alla programmazione dei corsi con il livello regionale; partecipazione alla rete formativa regionale per lo sviluppo della qualità formativa;

redazione del piano di orientamento e formazione dei docenti e tutor sui contenuti del profilo;

gestione e promozione delle buone pratiche nell’ambito dei tirocini previsti per l’acquisizione della qualifica;
vigilanza sull’applicazione delle disposizioni per la sicurezza nell’ambiente formativo. gestione delle procedure amministrative per la gestione del corso.

Il Direttore del corso, assume funzione di Presidente della Commissione nell’Esame di Qualifica.

Art. 14 -bis – Il Formatore del corso

Il Formatore del corso, nominato dall’Azienda Sanitaria gestore della formazione, uno in ogni sede formativa attivata dalla medesima, è un infermiere con Laurea Magistrale e tre anni di esperienza nella formazione professionale, che opera nella struttura formativa.
Il Formatore svolge attività di:

-collaborazione nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività formative;
-Organizzazione percorsi di apprendimento teorico-pratici, tenuto conto dei tempi di acquisizione delle competenze;
-Gestisce il processo di valutazione formativa e certificativa dell’apprendimento;

-Pianificazione di percorsi personalizzati di recupero dei contenuti teorici e/o delle abilità professionali;
-Orientamento del collegio docenti e dei tutor all’uso di metodologie di apprendimento/insegnamento interattive,

-Pianificazione delle simulazioni/laboratori per l’apprendimento delle competenze relazionali e multiprofessionali per il lavoro nell’Equipe.
-Promozione dei laboratori esperienziali integrati fra discipline,
-Promozione dell’ autovalutazione dello studente e le metodologie di valutazione in uso ai docenti.

Il Formatore è componente nella commissione di Esame di Qualifica.

Art. 14 -ter – Tutor del corso

Il Tutor, nominato dall’Azienda Sanitaria gestore della formazione, uno in ogni sede formativa attivata dalla medesima, è l’operatore socio sanitario, con tre anni di servizio continuativo, e in possesso di una documentata formazione su un corso di livello regionale inerente i contenuti del ruolo.

Il tutor svolge attività di:
-Collaborazione con il formatore per l’integrazione degli apprendimenti teorici in coerenza con l’apprendimento tecnico professionali.
-Collaborazione alla definizione del piano degli apprendimenti/insegnamenti delle abilità tecnico professionali;
-Predisposizione dei setting per le simulazioni/laboratori
-Collaborazione nel processo di responsabilizzazione dello studente circa i contenuti della qualifica
-Collaborazione alla definizione dei piani di tirocini, del contratto di tirocinio, del vestiario e degli orari in accordo con i diversi servizi accreditati
-Supervisione della presenza di protocolli per la sicurezza igienico ambientale e riferisce al direttore
-Collaborazione nella gestione degli ambienti e tecnologie della sede formativa
-Attuazione di interventi di mediazione nelle difficoltà operative in sede di tirocinio -Supervisione dell’applicazione del piano di tirocini,
-Formazione sul campo, sulla casistica presente, con l’obiettivo di sviluppare le abilità previste per la qualifica.
-Collabora alla gestione delle guide di tirocinio.

Il Tutor è componente nella commissione di Esame di Qualifica. Articolo 15 – Tirocinio, e Guide di tirocinio

1. Il percorso formativo prevede un tirocinio guidato finalizzato all’apprendimento delle attività descritte nell’Allegato 1 con il coinvolgimento diretto dei tirocinanti nelle attività previste.

2. Il tirocinio deve essere espletato nelle strutture e servizi:

− delle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, − del sociale,
− del privato sanitario o socio-sanitario autorizzato,
− in ambito scolastico.

3. L’organizzazione del percorso di tirocinio deve prevedere più esperienze in modo da garantire l’acquisizione delle competenze nei diversi contesti sanitari, socio-sanitari, sociali e nei contesti scolastici.

4. Gli studenti prima di accedere al tirocinio devono avere l’idoneità psicofisica certificata dal medico competente. Debbono avere adeguata informazione e formazione circa i rischi presenti nelle sedi di tirocinio. Gli studenti devono essere assicurati per la responsabilità civile e infortuni. In ogni sede di tirocinio deve essere presente il piano esperienziale di apprendimento dello studente e il piano delle verifiche.

5. L’attività di tirocinio viene svolta con il ricorso a Guide di tirocinio, personale operatori socio sanitari e altri professionisti operanti presso le strutture dove si svolge il tirocinio stesso, qualificati e competenti nelle attività che devono essere apprese dal tirocinante.

6. Le Guide di tirocinio, sono operatori socio sanitari con integrazione ove necessario da altri professionisti, nominati dall’azienda sanitaria gestore della formazione fra i professionisti che operano nei servizi accreditati di tirocinio, da almeno tre anni.
Svolgono le seguenti attività:

-Contestualizzano il piano di apprendimento tecnico professionale;
-Accolgono gli studenti nel servizio socializzano i protocolli, le procedure, i piani di lavoro presenti nel servizio;
-Informano sul piano di sicurezza e sull’utilizzo dei DPI;
-Compilano il libretto/portafoglio competenze con relativa valutazione
-Collaborano con il tutor , il formatore e direttore del corso per la qualità dei tirocini.

Articolo 16 – Frequenza

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non può essere ammesso all’esame di qualifica che abbia superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore complessive.

2. In caso di assenza del corsista superiore al 10% delle ore complessive, il percorso formativo si considera interrotto, e l’eventuale completamento avverrà secondo modalità stabilite dalla Regione o Provincia autonoma, previo parere dell’ Osservatorio Regionale della qualifica.

Articolo 17 – Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è costituito dai docenti, dal Tutor ed è presieduto dal Direttore del corso.

2. Il Consiglio di classe concorre con il Direttore del corso alle funzioni di programmazione e valutazione necessarie a garantire l’apprendimento delle competenze attese per il profilo. Valuta periodicamente nonché al termine del percorso formativo il livello di acquisizione delle conoscenze e competenze per ciascun corsista determinandone l’ammissione all’esame di qualifica.

Articolo 18 – Esame di qualifica – Commissione d’esame

1. Sono ammessi all’esame di qualifica i corsisti che al termine del percorso formativo abbiano riportato valutazioni positive in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio.

2. Ai fini della validità del titolo è obbligatorio che l’attività formativa e il tirocinio si svolgano interamente nel territorio della Regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano in cui è stato autorizzato il corso all’ente dalla stessa accreditato, così come il relativo esame finale.

3. L’esame di qualifica consiste in una prova teorica e una prova pratica finalizzate a verificare rispettivamente l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione di conoscenze e abilità pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della normativa vigente.

4. L’esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. Può essere attuato anche con modalità telematiche che garantiscano con sicurezza l’individualità delle prove mediante adeguamento delle modalità di verifica delle conoscenze e delle abilità pratiche e tecniche.

5. La Commissione d’esame, nominata dall’ente formativo, è composta come segue:

La Commissione d’esame, nominata dal legale rappresentante dell’ente formativo, è composta come segue:

– Il Direttore del Corso
– un esperto dell’area sanitaria (un infermiere) e un esperto dell’area sociale (un assistente sociale), esterni all’organizzazione del corso e designati dai rispettivi Ordini professionali il tutor della sede formativa,

– un docente del corso
– Il formatore della sede formativa – Una guida di tirocinio

Ulteriori componenti possono essere individuati dalle Regioni e Province autonome.

6. Le Regioni e Province autonome provvedono con l’Osservatorio Regionale della qualifica, alla definizione delle prove di esame; l’esame si intende superato qualora entrambe le prove risultino positive.

7. Allo studente che supera le prove, è rilasciato dalla struttura formativa un attestato di qualifica su format nazionale valido su tutto il territorio nazionale, il cui contenuto minimo è riportato nel modello di cui all’Allegato 3 che forma parte integrante del presente accordo.

8. L’attestato reca gli estremi dell’atto regionale o provinciale con cui è stato autorizzato il corso, i riferimenti degli enti formativi nonché la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche che hanno materialmente erogato i corsi.

Articolo 19 – Moduli didattici post-qualifica professionale

1. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano attivano moduli di formazione complementari per un massimo di 200 ore, di cui 100 di tirocinio, da svolgere successivamente all’acquisizione della qualifica professionale. I moduli sono mirati a specifiche tipologie di assistiti e contesti operativi in risposta a esigenze emergenti o individuate dalla programmazione regionale e delle Province autonome, in collaborazione dell’Osservatorio Regionale della qualifica.

Articolo 20 – Aggiornamento

1. Gli operatori socio-sanitari, hanno l’obbligo di aggiornamento annuale per una durata complessiva di almeno 15 ore, da ottemperare mediante la frequenza di eventi formativi. La formazione è documentata nel Registro Regionale della qualifica.
Ogni operatore deve gestire il dossier formativo telematico disposto dall’Osservatorio Regionale della qualifica.

2. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale e gli enti privati, sono tenuti a prevedere l’aggiornamento annuale dei dipendenti da inserire negli appositi piani formativi secondo quanto previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani sanitari regionali. Le Aziende pubbliche o private redigono specifico piano formativo annuale e lo trasmettono all’Osservatorio Regionale della qualifica.

3. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, dagli enti formativi accreditati per la formazione degli operatori socio-sanitari, nonché dai Provider accreditati per l’Educazione Continua in Medicina.

Articolo 21 – Titoli pregressi e riconoscimento di crediti formativi

1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in materia di individuazione validazione e certificazione delle competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di operatore socio-sanitario, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.

2. Resta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l’acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.

3. Coloro che ottengono il riconoscimento di crediti formativi di cui al precedente comma 1 e comma 2, pari al totale delle ore di teoria, esercitazioni/laboratorio e tirocinio, dovranno comunque conseguire il titolo di qualifica professionale attraverso l’espletamento dell’esame previsto dal presente accordo.

4. Al fine dell’acquisizione della qualifica professionale di operatore socio-sanitario da parte di coloro che hanno conseguito ai sensi del previgente ordinamento dell’istruzione professionale la qualifica di “operatore dei servizi sociali”, il titolo post-qualifica di “tecnico dei servizi sociali”, nonché il diploma di “tecnico dei servizi socio-sanitari” ex DPR n. 87/2010, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l’effettuazione di misure compensative da parte dei medesimi enti di cui al precedente articolo 3, il cui contenuto minimo è definito in:

− 300 ore di teoria del modulo professionalizzante, 100 ore di esercitazioni/laboratorio, 550 ore di tirocinio in ambito sanitario e socio-sanitario.

5. Al fine dell’acquisizione della qualifica professionale di operatore socio-sanitario da parte di coloro che hanno conseguito il titolo di Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, ai sensi del DM 9 novembre 2010 e disciplina previgente, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l’effettuazione di misure compensative da parte dei medesimi enti di cui al precedente articolo 3, costituite da un minimo di 200 ore di tirocinio in ambito sociale e scolastico.

6. Al fine dell’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario da parte degli studenti frequentanti gli Istituti professionali di Stato indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare lo svolgimento, di percorsi integrativi costituiti da un monte ore minimo di:

− 300 ore di teoria del modulo professionalizzante, 100 ore di esercitazioni/laboratorio, 550ore di tirocinio in ambito sanitario e socio-sanitario.

Articolo 22 – Titoli Esteri

1. L’esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali ascritte alla figura dell’operatore socio-sanitario, da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri, è condizionato al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della Salute.

Articolo 23 – Disapplicazione – disposizioni transitorie

1. L’Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 22 febbraio 2001 relativo all’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e l’Accordo Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio 2003 per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio-sanitario, sono disapplicati dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

2. I corsi di formazione già autorizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente Accordo possono essere portati a compimento fermo restando che entro 24 mesi dalla medesima data dovranno trovare applicazione le nuove disposizioni.

3. Le Regioni e le Province autonome , con l’Osservatorio Regionale della qualifica, adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo.

Articolo 24 – Equipollenza qualifica professionale

1. La qualifica professionale di operatore socio-sanitario acquisita ai sensi dei previgenti Accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 22 febbraio 2001 e del 16 gennaio 2003 è da riconsiderare come segue:
1)Gli operatori socio sanitari in possesso del titolo di cui all’Accordo del 22 febbraio 2001 e dell’attestato di formazione complementare in area sanitaria di cui all’Accordo del 16 gennaio 2003 sono equiparati alla qualifica del presente Accordo.

2) Gli operatori socio sanitari in possesso della qualifica di cui all’Accordo del 22 febbraio 2001 possono frequentare un corso regionale integrativo per adeguare le competenze alla qualifica di cui al presente decreto. Le Regioni organizzano corsi integrativi di qualifica di almeno 400 ore di cui 200 ore di teoria e 200 ore di tirocinio. Coloro che non frequentano il predetto corso integrativo regionale continueranno ad esercitare le competenze del profilo di cui all’Accordo del 22 febbraio 2001.

Gli operatori socio sanitari con la nuova qualifica del presente Accordo sono inquadrati nel ruolo socio sanitario di cui alla L.n°3 del 2018.

Articolo 25 – Clausola di invarianza

1. L’attuazione delle disposizioni derivanti dal presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 1
A. RIFERIMENTO ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI Aree di attività:

ADA.22.188.627 – Attività di cooperazione/collaborazione all’assistenza infermieristica in struttura sanitaria e socio sanitaria
ADA.22.217.693 – Realizzazione di interventi assistenziali volti a favorire la domiciliarità degli assistiti ADA.22.218.695 – Assistenza primaria e cura dei bisogni dell’utente in strutture semiresidenziali e residenziali

Livello EQF della qualificazione in uscita: 3

Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

B. COMPETENZE, ABILITÀ TECNICO PROFESSIONALI E CONOSCENZE TEORICHE DELL’OPERATORE SOCIO SANITARIO

L’operatore socio-sanitario (OSS) ha competenze e abilità rivolte al soddisfacimento dei bisogni primari delle persone assistite nei contesti socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, in servizi e strutture domiciliari, scolastici, residenziali, semi-residenziali e di ricovero.

Le sue competenze sono finalizzate a favorire il benessere e l’autonomia della persona assistita con problemi di salute acuti o cronici, disabilità, disturbi di salute mentale, dipendenza patologica, disagio sociale emarginazione, in tutte le fasi della vita, compresa la terminalità.

L’operatore socio-sanitario è un componente dell’equipe assistenziale, collabora con i professionisti sanitari e socio-sanitari secondo i piani assistenziali individuali predefiniti e l’organizzazione del contesto in cui è inserito.

Il suo operato può assumere diversi livelli di autonomia e responsabilità in rapporto ai piani assistenziali individuali coerenti con le attribuzioni disposte dal personale sanitario e sociale, in riferimento alla complessità socio assistenziale e sanitaria dell’assistito e all’organizzazione del contesto in cui agisce nel rispetto delle competenze previste, richiedendo l’intervento dei professionisti di riferimento in caso di difficoltà.

Mantiene aggiornate le proprie competenze contribuendo alla definizione del proprio bisogno di formazione

riportate nel portfolio/dossier formativo personale.

Collabora all’attuazione di interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, attenendosi alla pianificazione individuale e alle attribuzioni di attività dirette alla persona da parte dei professionisti, verificando i risultati delle proprie azioni e riferendo al professionista di riferimento.

L’operatore socio-sanitario svolge le attività a carattere sanitario con la supervisione di un’équipe che monitora e valuta le condizioni della persona assistita, in un contesto organizzativo in cui sono definiti ambiti di competenza, responsabilità degli operatori e sono presenti sistemi di verifica.

Effettua le attività di assistenza alla persona adattando l’approccio relazionale alle caratteristiche degli assistiti/caregiver , attivandosi per l’umanizzazione delle cure; utilizza comportamenti di sicurezza per sé e la persona assistita.

Svolge attività di sanificazione degli ambienti di vita e comfort ambientale, stoccaggio di dispositivi, medicinali e altri materiali impiegati per l’erogazione dell’assistenza, se

Le attività dell’operatore socio-sanitario afferiscono alle seguenti aree di competenza:
• assistenza finalizzata ai bisogni di base e attività di vita quotidiana,
• attività a carattere sanitario e sociale, rispettivamente su pianificazione dell’infermiere e

dell’assistente sociale
• organizzazione del proprio lavoro e integrazione con altri operatori/servizi

Le competenze, determinate dall’insieme delle abilità minime e dalle conoscenze essenziali, sono di seguito descritte.

COMPETENZA 1

Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e nelle attività di vita quotidiana

ABILITÀ TECNICHE PROFESSIONALI

CONOSCENZE TEORICHE

Svolgere attività finalizzate al mantenimento di: postura, deambulazione, mobilizzazione, spostamenti/trasferimenti anche usando ausili, protesi e ortesi

Collaborare all’educazione al movimento/attività fisica su singoli e gruppi

Svolgere attività finalizzate alla cura del corpo e igiene personale, vestizione, alimentazione e idratazione ed espletamento delle funzioni di eliminazione, clisteri evacuativi

Supportare la persona assistita nell’impiego di denaro e nell’acquisto di cibo, vestiario e altri beni di prima necessità

Attuare pratiche per favorire l’igiene del sonno e del riposo

Svolgere attività di aiuto o sostituzione nelle pulizie, cura e disinfezione dell’unità di vita, degli ambienti e degli oggetti, a domicilio o nelle strutture di cura, se funzionali alla cura-riabilitazione

Favorire il comfort ambientale

Procedure per il posizionamento, mobilizzazione, trasferimenti e deambulazione della persona assistita

Prevenzione dei rischi conseguenti alla ridotta attività fisica

Cura del corpo e igiene nelle diverse fasi di vita e specifiche condizioni cliniche. Procedure per la cura del corpo e igiene

Elementi di normalità e alterazioni della nutrizione. Principi
nutritivi, caratteristiche nutrizionali, igiene degli alimenti e gestione delle miscele nutrizionali. Preparazione, distribuzione del pasto nei diversi contesti e attività di supporto o somministrazione di alimenti e

di liquidi, anche per via enterale

Elementi di normalità e alterazioni della funzione di eliminazione, relativi dispositivi di raccolta. Presidi per l’eliminazione urinaria e fecale negli assistiti con limitazione della mobilità

Procedure per l’effettuazione dei clisteri.

Interventi di supporto al riposo e sonno nei vari contesti

Principi e procedure di sanificazione / disinfezione ambientale e degli arredi

Caratteristiche del microclima e azioni per il comfort ambientale

Realizzare le attività relative alle proprie competenze nel rispetto delle differenze culturali, etniche, generazionali e di genere

Realizzare le attività relative alle proprie competenze nel rispetto della dignità della persona

Realizzare le attività relative alle proprie competenze nel rispetto della riservatezza e privacy degli assistiti/famiglie

Cenni su principali tematiche etico/deontologiche: contenzione, accanimento terapeutico, direttive anticipate di trattamento, eutanasia e suicidio assistito, donazione d’organo e tessuti

Concetti e principi di deontologia, etica e bioetica
I diritti della persona e i diritti del malato, l’informazione e il consenso informato, segreto professionale e riservatezza

Diritti del cittadino/utente e i principali strumenti di tutela Tutela della privacy

Interagire con la persona assistita/caregiver utilizzando stile comunicativo o tecniche di contatto adeguati alle loro capacità, disabilità e caratteristiche personali, anche con l’ausilio di strumenti

La comunicazione e la relazione nel processo assistenziale. Le reazioni alla malattia e i meccanismi di difesa nelle varie fasi di vita Impiego di tecniche per favorire l’adesione e il comfort della persona assistita alle procedure assistenziali
Fraseologia minima in lingua inglese finalizzata all’ambito assistenziale di competenza

COMPETENZA 2

Svolgere attività assistenziali a carattere sanitario e sociale

ABILITÀ TECNICO PROFESSIONALI

Predisporre materiali, ausili, attrezzature e apparecchi elettromedicali per indagini e attività di assistenza e cura,

CONOSCENZE TEORICHE

Preparazione di materiali, ausili, attrezzature e apparecchi elettromedicali per indagini e attività di assistenza e cura

Utilizzare apparecchi elettromedicali di semplice uso, secondo procedura

Effettuare ECG su attribuzione dell’infermiere con apparecchiature automatizzate

Attuare procedure per lo stoccaggio di dispositivi, medicinali e altri materiali impiegati per l’erogazione dell’assistenza

Eseguire attività per la pulizia, disinfezione, sterilizzazione e/o alta disinfezione di materiali/dispositivi e per la loro conservazione, secondo procedure in uso

Effettuare la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente

Prelevare campioni biologici la cui raccolta non richiede manovre invasive e provvedere al loro trasporto, se previsto

Utilizzare stick per la rilevazione di glicemia e glicosuria secondo le procedure in uso

Procedure che prevedono l’utilizzo di apparecchi elettromedicali di semplice uso

Stoccaggio e conservazione di presidi, attrezzature e strumenti medico-sanitari e medicinali

Interventi igienico-sanitari sui dispositivi e presidi riutilizzabili Procedure per la sterilizzazione e/o alta disinfezione di materiali/dispositivi/presidi riutilizzabili

Raccolta e stoccaggio dei rifiuti secondo la normativa vigente Procedure non invasive per la raccolta di campioni biologici Sicurezza nel trasporto di campioni biologici
Procedure per la rilevazione di glicemia e glicosuria con stick

Rilevare parametri vitali, segni e sintomi di alterazione e altri dati funzionali alla definizione del bisogno assistenziale, anche mediante l’applicazione di scale di valutazione

Proporre attività assistenziali relative al proprio ambito di competenza e collaborare alla loro erogazione

Salute e malattia
Anatomia e fisiologia degli apparati e strutture corporee (muscoloscheletrico, respiratorio, cardiocircolatorio, gastro- intestinale, urinario, genitale e riproduttivo, sistema nervoso ed endocrino, organi di senso, cute e annessi)
Principali manifestazioni cliniche dei problemi di salute, fattori di rischio e trattamenti

Il ruolo della famiglia, del caregiver e della rete sociale Principali segni e sintomi di alterazione delle funzioni vitali Procedure per la rilevazione di parametri vitali
I bisogni della persona nelle varie fasi di vita e nelle varie culture Rilevazione di dati utili alla definizione dei bisogni assistenziali Attività di assistenza nelle più comuni situazioni di bisogno:

− principali tipologie di intervento chirurgico, procedure assistenziali nelle fasi pre, entra e post operatoria, mantenimento dell’asepsi chirurgica

− il processo di invecchiamento, declino cognitivo e le conseguenze sull’autonomia e il benessere psico-fisico dell’anziano; principali manifestazioni cliniche delle demenze e del morbo di Parkinson, supporto nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, le modalità relazionali con l’assistito e la famiglia, ruolo e attivazione della rete sociale

− disabilità in età evolutiva e adulta, bisogni e qualità di vita nella persona con disabilità, servizi per la riabilitazione, la terapia occupazionale e l’inserimento sociale, assistenza a persone con disabilità a scuola, diritti e tutele dei minori, il tutore e l’amministratore di sostegno

− le dipendenze patologiche, servizi per le dipendenze, strategie di recupero terapeutico e comportamenti che favoriscono la relazione con la persona in condizioni di dipendenza e con la famiglia, servizi specifici per le dipendenze, progetto terapeutico e ruolo della rete sociale

−− stereotipi e pregiudizi sui disturbi psichiatrici, organizzazione dei servizi di salute mentale, principali manifestazioni cliniche e sintomatologia, il lavoro d’equipe in psichiatria, il supporto nello svolgimento delle attività di vita quotidiana nei disturbi psichiatrici, le modalità relazionali con l’assistito e la famiglia

Realizzare attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione e recupero funzionale, secondo procedure in uso
Rilevare, secondo procedure in uso, quantità e qualità delle escrezioni sostituendo al bisogno i dispositivi di raccolta Eseguire medicazioni semplici e bendaggi, secondo procedure in uso

Principali attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione e recupero funzionale: attività fisica, orientamento alla realtà, attività manuali

Le escrezioni e relativi sistemi di drenaggio e procedure di raccolta Procedure di medicazione e bendaggio

Supportare la persona assistita nello svolgimento di attività di autocura, compresa l’assunzione di terapia farmacologica , con la supervisione dei professionisti sanitari

Le principali attività di autocura: attività fisica, alimentazione, igiene, autogestione di ausili e dispositivi, assunzione di terapia farmacologica
Procedure per aiutare la persona nell’assunzione della terapia

Somministrare per via naturale la terapia prescritta conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica e Ostetrica

Somministrare la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica

Sorvegliare le infusioni per via endovenosa

Elementi di farmacologia e farmacoterapia elementi di patologia medica e chirurgica prestazioni
anatomia e fisiologia
elementi di igiene

Realizzare attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione e recupero funzionale, secondo procedure in uso

Principali attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione e recupero funzionale: attività fisica, orientamento alla realtà, attività manuali

Attuare comportamenti per tutelare la propria sicurezza

Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; sorveglianza sanitaria.

Principali rischi lavorativi nelle attività sanitarie (movimentazione manuale dei carichi, radiazioni ionizzanti, biologico, chimico) e misure di prevenzione

Prevenzione e misure di protezione degli incendi Norme di sicurezza nell’utilizzo di gas medicali Rischio elettrico e misure di prevenzione degli incidenti

Prevenzione dello stress lavoro-correlato, lavoro a turni, mobbing/molestie

Attuare misure di primo soccorso e pronto intervento,secondo procedure in uso

Organizzazione del servizio di emergenza territoriale e intraospedaliero Principali situazioni che richiedono primo intervento
Posizioni di sicurezza
Procedure di BLS-D

Sicurezza e comfort nel trasporto della persona traumatizzata

Collaborare alla cura della salma e provvedere al suo trasferimento

Pratiche di cura della salma nel rispetto della multiculturalità

Supportare la persona assistita nelle interazioni personali, nel mantenere i rapporti parentali e amicali e i ritmi di vita lavoro/ scuola-tempo libero

Supportare la persona assistita a partecipare ad attività ricreative finalizzate al mantenimento/sviluppo

Individuo ed interazioni sociali: il gruppo, il ruolo, i processi di relazione

Strumenti di analisi dei bisogni sociali, culturali di un individuo e di un gruppo

 

Collaborare nel fornire informazioni ad assistiti e caregiver per l’appropriata fruizione dei servizi socio-sanitari e assistenziali

− la presa in carico dell’assistito con patologia cronica, i bisogni della persona a domicilio, la prevenzione degli incidenti domestici

− disagio sociale- emarginazione, principali interventi di assistenza sociale

− cure di fine vita, approccio alla persona morente e supporto
alle persone coinvolte nei processi di perdita e lutto, sintomatologia comune nella persona morente e attività di supporto

Organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali, bisogni della persona assistita in ospedale, nelle residenze e a domicilio, equipe assistenziale nei diversi contesti sanitari, socio-sanitari e socioassistenziali, integrazione con la famiglia, la comunità e le associazioni di volontariato

COMPETENZA 3

Svolgere attività di organizzazione e integrazione con altri operatori/servizi

ABILITÀ TECNICO PROFESSIONALI

CONOSCENZE TEORICHE

Verificare e registrare dati e osservazioni sugli effetti delle attività svolte, segnalando ai professionisti di riferimento le anomalie o le circostanze che possono influire sull’assistenza

Rapportarsi con le reti informali, associazioni ed enti che a vario titolo intervengono nei processi terapeuti-con-abilitativi su indicazione dei professionisti di riferimento

Utilizzare strumenti comunicativi e informativi all’interno del contesto in cui svolge la propria attività anche per assicurare la continuità delle cure

Collaborare alla definizione dei piani di lavoro per quanto di competenza

Collaborare ai processi di valutazione della qualità del servizio, per quanto di propria competenza, proponendo azioni di miglioramento relative al proprio ambito di attività

Contribuire alla formazione di personale socio-sanitario in tirocinio e all’inserimento dei neoassunti, per quanto di competenza

Diritto costituzionale alla salute

Principali riferimenti legislativi sul sistema sanitario/sociale nazionale e regionale

Profilo e metodi di lavoro in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale
Il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e con il privato. Diritti e doveri del dipendente. Responsabilità civile/penale/disciplinare

Il lavoro in autonomia, in collaborazione, con supervisione Ambiti di competenza dei professionisti che compongono le equipe nei diversi contesti

Trasmissione di informazioni e strumenti operativi, strumenti informatici

Il piano assistenziale individualizzato (PAI)

Adempimenti amministrativi a supporto delle attività sociosanitarie

Gli strumenti di integrazione socio-sanitaria per la presa in carico Elementi di valutazione della qualità dei servizi

Elementi di educazione degli adulti. Tecniche per l’addestramento pratico

Utilizzare modalità comunicativo-relazionali idonee ai contestiorganizzativo-professionali,interagendocongli altri operatori riconoscendo il proprio e altrui ruolo

La comunicazione e la relazione professionale. Le dinamiche dei gruppi. La leadership. Stili comunicativi e integrazione nei gruppi.
I conflitti nell’ambiente di lavoro. Stress e burnout dell’integrazione sociale

Realizzare attività di animazione e di socializzazione rivolte ai singoli e a gruppi

Aiutare la persona assistita a mantenere pratiche religiose e spirituali

Aiutare la persona assistita nel disbrigo di pratiche burocratiche e nell’accesso a servizi

Modelli famigliari

Attività e tecniche di animazione sociale, ludiche e culturali in relazione alle diverse età e condizioni

Caratteristiche e finalità delle attività ludico-espressive Tecniche grafiche, manipolative, multimediali

Attività di animazione, organizzazione, risorse e figure coinvolte Pratiche religiose e significato della spiritualità

Organizzazione e funzionamento mappa dei servizi sociali, socioeducativi, sanitari e socio-sanitari

ALLEGATO 2

Obiettivi del modulo base
Il modulo di base (di almeno 650 ore di cui: 300 ore di teoria, 50 ore di esercitazioni/laboratori, 300 ore di tirocinio) è finalizzato all’orientamento e motivazione alla professione e all’apprendimento delle conoscenze e di elementi di base utili per:

− conoscere i bisogni di base delle persone assistite;
− conoscere le caratteristiche della relazione interumana e le principali problematiche;
− conoscere l’insieme dell’offerta dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e l’ambiente scolastico; − conoscere il profilo dell’operatore socio sanitario;
− conoscere i profili dei professionisti sanitari e dell’area socio-sanitaria;
− conoscere i principi fondamentali dell’etica;
− conoscere gli aspetti generali connessi alla salute e sicurezza sul lavoro;
− conoscere gli aspetti generali connessi al diritto del lavoro;
− conoscere gli aspetti di base dell’igiene e della salubrità degli ambienti.

Obiettivi del modulo professionalizzante

Il modulo professionalizzante (almeno 950 ore di cui: 300 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni/laboratori, 550 ore di tirocinio) è finalizzato all’apprendimento delle conoscenze e competenze professionali, nello specifico è finalizzato all’acquisizione degli elementi professionali in riferimento alle competenze descritte nell’Allegato 1, per:

− aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e nelle attività di vita quotidiana − svolgere le attività assistenziali a carattere sanitario e sociale
− svolgere attività di organizzazione e integrazione con altri operatori/servizi

Materie suddivise per aree disciplinari

Area culturale generale – minimo 150 ore

Legislazione nazionale e regionale di interesse socio-sanitario, sanitario e sociale Aspetti di etica, bioetica e deontologia professionale
Diritto del lavoro
Organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali

Salute, malattia e disabilità Salute e sicurezza sul lavoro Lingua veicolare Informatica applicata

Area tecnico-operativa socio-sanitaria – minimo ore 380

Igiene
Igiene, sicurezza e comfort ambientale
Principi e metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base della persona
Approcci assistenziali e metodi nei contesti sanitario, socio-sanitario e sociale
Attività assistenziali e procedure in particolari situazioni di salute, malattia e disabilità nelle diverse fasi della vita
Primo soccorso
Area relazionale – minimo 70 ore
Psico-pedagoga e sociologia
Relazione professionale con l’assistito, i caregiver e l’equipe

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