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Infermieri, Professionisti Sanitari e Ostetriche: rivoluzione nella formazione con DDL Boldrini. Ecco il testo.

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Infermieri, Professionisti Sanitari e Ostetriche: rivoluzione nella formazione universitaria con DDL Boldrini. Ecco il testo del DDL 2396.

DDL Boldrini: la formazione universitaria di Infermieri, Professionisti Sanitari e Ostetriche rischia di essere completamente rivoluzionata?

Un Disegno di Legge con prima firmataria la senatrice Boldrini propone un riassetto globale dei percorsi formativi base e post base.

Ecco il testo del disegno di legge.

Art. 1. (Formazione delle professioni infermieristiche).

1. La formazione universitaria del personale sanitario infermieristico, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è svolta dalle università, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche di personale del Servizio sanitario nazionale e dei relativi servizi e presidi che assumono la configurazione di presidi d’insegnamento.

2. In considerazione dell’evoluzione scientifica e tecnologica, del quadro epidemiologico, delle innovazioni organizzative dei servizi sanitari e socio-sanitari e del conseguente avanzamento delle competenze professionali, al fine di favorire l’integrazione con i modelli formativi e professionali dell’Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro della salute, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le rappresentanze professionali e sindacali, con proprio decreto prevede, con cadenza triennale, la verifica e l’eventuale ridefinizione dell’offerta formativa accademica. Con il medesimo decreto può prevedere aree specialistiche ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 3, lettera b).

3. La formazione universitaria delle professioni infermieristiche si articola in tre livelli, come di seguito individuati:

a) corso di laurea abilitante in infermieristica e in infermieristica pediatrica, finalizzata all’acquisizione alle competenze previste dai due citati profili professionali;

b) corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche volto all’acquisizione di competenze avanzate negli indirizzi gestionale, educativo-formativo e clinico-specialistico. L’indirizzo clinico-specialistico prevede le seguenti aree specialistiche:

1) area della cure primarie e della sanità pubblica;

2) area intensiva e dell’emergenza e urgenza;

3) area medica;

4) area chirurgica;

5) area neonatologica e pediatrica;

6) area della salute mentale e delle dipendenze;

c) dottorato di ricerca per l’acquisizione di competenze metodologiche per la ricerca scientifica.

4. Rientrano tra i percorsi di formazione post laurea magistrale in scienze infermieristiche, di cui al comma 3, lettera c):

a) master di secondo livello per il perfezionamento scientifico e l’alta formazione permanente e ricorrente;

b) scuola di specializzazione per l’ulteriore approfondimento disciplinare, scientifico e metodologico per l’esercizio di attività di alta qualificazione in campi innovativi dell’infermieristica e nelle aree di specializzazione infermieristica.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sono istituite le scuole di specializzazione e sono altresì disciplinati gli obiettivi formativi, i percorsi didattici nonché i profili specialistici.

6. Il master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 2006, n. 43, previsto quale requisito per l’accesso al ruolo di coordinatore, è sostituito con la specifica laurea magistrale in scienze infermieristiche di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

7. Nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, il master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 43 del 2006, e la laurea magistrale in scienze infermieristiche sono requisiti validi per l’accesso al ruolo di professionista coordinatore.

8. Il possesso della laurea magistrale o specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche è equipollente alla laurea magistrale in scienze infermieristiche negli indirizzi gestionale ed educativo-formativo di cui al comma 3 del presente articolo.

9. È prevista nell’ambito dei corsi universitari delle professioni infermieristiche una specifica collocazione delle discipline professionalizzanti presenti all’interno del settore scientifico-disciplinare med/45-scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche.

10. È prevista altresì l’istituzione della facoltà di scienze infermieristiche e dei relativi specifici dipartimenti.

Art. 2. (Istituzione di un tavolo interistituzionale per la formazione universitaria infermieristica)

1. È istituito un tavolo interistituzionale tra il Ministero della salute e il Ministero dell’università e della ricerca, con la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche allo scopo di monitorare l’attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge e di proporre ulteriori interventi per lo sviluppo in ambito formativo e organizzativo delle professioni infermieristiche. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento del tavolo interistituzionale di cui al primo periodo.

Art. 3. (Professioni sanitarie tecniche, della prevenzione, della riabilitazione e della professione ostetrica)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle professioni sanitarie tecniche, della prevenzione, della riabilitazione e della professione ostetrica; il Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentita la federazione degli ordini professionali competente, previo confronto con i sindacati rappresentativi delle professioni, ridetermina a tal fine la formazione universitaria di base e specialistica tenendo conto delle specificità professionali nelle diverse discipline.

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