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Nuovo Contratto. Ferie, Straordinari e Mobilità. Ecco cosa è cambiato per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie.

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Il nuovo Contratto del Comparto Sanità ha introdotto novità per Ferie, Straordinari e Mobilità. Cosa è cambiato per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie?

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (2019-2021) ha introdotto importanti novità per Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, Fisioterapisti, Operatori Socio Sanitari, Professioni Sanitarie, Amministrativi e Tecnici del Sistema Sanitario Nazionale.

Lo facciamo prendendo come riferimento una nota diffusa agli organi di informazione dal sindacato USB.

A seguito delle varie segnalazioni e richiesta di informazioni da parte delle lavoratrici\lavoratori operatori sanitari, professionisti ella salute, abbiamo riteniamo opportuno dare delle brevi indicazioni in merito alle norme che disciplinano le “Ferie” – “Lavoro Straordinario” – “Spostamento del Personale”Mobilità

Come cambiano le ferie?

art. 49 comma 12 (CCNL comparto sanità) dice che “La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta, ( per esercitare tale Diritto pertanto suggeriamo di fare formale richiesta di ferie) il godimento di almeno quindici giorni feriali continuativi di ferie”, quindi è diritto del lavoratore svolgere effettivamente 15 giorni di ferie estive (escluse le domeniche e festivi) e nessun Coordinatore può vietare lo svolgimento delle stesse, essendo ritenute rigenerative.

Come cambia il lavoro straordianario?

art. 49 comma 1 (CCNL comparto sanità) “Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio”. Inoltre, il lavoro straordinario non è obbligatorio e deve fare sempre riferimento alle leggi che disciplinano l’organizzazione dei turni lavorativi (11 ore di riposo tra un turno e il successivo( due turni lavorativi) e massimo 12ore di lavoro per turno nelle 24 ore).

Come cambiano le mobilità?

CAPO V CCNL 1999

ART. 18 – Mobilità interna

  • La mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente.
  • Rientra nel potere organizzatorio dell’azienda l’utilizzazione del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.
  • La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:

a) Mobilità di urgenza:

Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie. Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria.

b) Mobilità ordinaria, a domanda:

Le aziende, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri:

  • tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire;
  • domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa.

c) Mobilità d’ufficio:

Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria, possono disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa.

  • Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma precedente si applica la procedura dell’art. 4, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999.
  • La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.

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