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Trattamento Sanitario Obbligatorio: presupposti, proposta e Iter burocratico e TSO Extraospedaliero.

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TSO: proposta e convalida, iter burocratico e Trattamento Sanitario Obbligatorio. Quali sono i presupposti? Quale legge lo disciplina?

TSO è un acronimo che sta ad indicare il Trattamento Sanitario Obbligatorio, istituto giuridico figlio della legge 180/78 detta anche legge Basaglia ma normato dall’articolo 33 della legge 833/78.

Questa legge prevede che alcuni trattamenti sanitari possano essere applicati in modo obbligatorio alla persona assistita.

Affinchè questo obbligo sia legalmente valido però devono sussistere alcune condizioni sine qua non, chiamate presupposti essenziali del TSO.

Presupposti essenziali.

I Presupposti necessari alla validità legale del TSO sono 3:

  • Stato di alterazione psichica nel soggetto da sottoporre al trattamento;
  • Rifiuto a ricevere l’intervento dei sanitari;
  • Impossibilità di adottare idonee misure extraospedaliere.

Come si evince facilmente, nonostante il TSO sia associato culturalmente alla salute mentale, esso può essere applicato anche in altri ambiti clinico-assistenziali, purchè siano presenti i presupposti.

Proposta, convalida.

Il TSO è sempre prescritto dal Sindaco su motivata richiesta di due Medici, di cui uno dipendente dell’ASL.

Ovviamente il Primo Cittadino può intervenire solo nell’ambito della sua giurisdizione e non in quella di altri comuni.

Quindi:

Il Primo medico fa proposta di TSO. Il Secondo medico convalida la proposta. Il Sindaco prescrive.

Entro il limite massimo di 48 ore dall’inizio del ricovero, il provvedimento con il quale il sindaco ha disposto il T.S.O. è notificato al giudice tutelare della circoscrizione in cui rientra il comune.

La mancata convalida fa decadere la validità dell’istituto, con effetto immediato (fonte: studiocataldi.it).

Trasporto in ospedale.

Il trasposto in ospedale e più nello specifico nell’SPDC, ovvero nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, deve essere eseguito dal servizio di emergenza territoriale (Servizio 118 o Servizio 112), d’intesa con gli organi di polizia locale (a volte intervengono Carabinieri e Polizia, se necessario).

TSO extra-ospedaliero.

Prima parlavamo dei tre presupposti necessari. Se si soddisfano i primi due ma non il terzo (Impossibilità di adottare idonee misure extraospedaliere) è possibile da parte del Sindaco attivare il cosiddetto TSO extra-ospedaliero.

In questa evenienza, piuttosto rara a dire il vero, il ricovero è in regime domiciliare.

Leggi anche:

TSO: Trattamento Sanitario Obbligatorio tra Costituzione, Legge e applicazione su minori.

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