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Cosa dice la Legge 3/2018 e perché è importante per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie?

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La Legge 3/2018 è una legge italiana che ha introdotto importanti cambiamenti nel campo delle professioni sanitarie, tra cui gli Infermieri, gli Operatori Socio-Sanitari (OSS) e altre professioni del settore.

Questa legge è nota come “Legge Lorenzin” dal nome dell’allora Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ed è importante per diverse ragioni.

In primo luogo, la Legge 3/2018 ha ridefinito il quadro normativo delle professioni sanitarie in Italia. Ha stabilito i profili professionali, le competenze e le responsabilità per le diverse figure professionali, tra cui gli Infermieri e gli OSS. Questo ha contribuito a chiarire e a rendere più specifiche le funzioni e i compiti di queste professioni, garantendo una maggiore chiarezza nell’ambito lavorativo.

In secondo luogo, la legge ha introdotto disposizioni importanti riguardanti la formazione e la qualificazione delle professioni sanitarie. Ha stabilito i requisiti di formazione e le modalità di accesso alle professioni, inclusi i percorsi di laurea e i tirocini pratici. Questo ha contribuito a migliorare la qualità della formazione e a garantire che le professioni sanitarie siano esercitate da professionisti adeguatamente formati.

Inoltre, la Legge 3/2018 ha introdotto misure per promuovere la mobilità professionale tra gli Stati membri dell’Unione Europea, consentendo agli Infermieri e ad altre professioni sanitarie di lavorare in altri paesi europei in base a standard comuni.

In generale, la Legge 3/2018 è importante perché ha contribuito a rafforzare e a migliorare il settore delle professioni sanitarie in Italia, garantendo una maggiore qualità dei servizi sanitari e una migliore protezione della salute pubblica. Ha anche reso più chiari i diritti e le responsabilità degli operatori sanitari, tra cui Infermieri e OSS, contribuendo a migliorare il loro status professionale.


 

Legge 3/2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all’età pediatrica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione, nonché nel rispetto degli standard internazionali per l’etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell’Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni;
b) individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV, con preferenza per i centri che assicurino, nella fase IV, il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca, in particolare per le malattie rare, prevedendo procedure di accreditamento ad evidenza pubblica, di monitoraggio annuale dei requisiti posseduti e di pubblicazione dell’elenco dei centri autorizzati nel sito internet dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con il collegamento al sito internet istituzionale del centro clinico, che deve essere dotato di un’apposita sezione dedicata alla trasparenza, in cui, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano resi pubblici i nominativi e i curricula di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione e tutte le sperimentazioni attivate, in corso o concluse, e quelle autorizzate, nonché i correlati finanziamenti e programmi di spesa e i relativi contratti;
c) individuazione delle modalità per il sostegno all’attivazione e all’ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere, prevedendo la definizione, con decreto del Ministro della salute, dei requisiti minimi per i medesimi centri anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale, in conformità al citato regolamento (UE) n. 536/2014;
d) individuazione delle modalità idonee a tutelare l’indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l’assenza di conflitti d’interesse;
e) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici;
f) fatta salva la garanzia del mantenimento di standard qualitativi elevati, semplificazione delle procedure per l’utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, previa prestazione del consenso informato da parte del paziente sull’uso del materiale biologico che lo riguarda direttamente;
g) definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica, garantendo il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, soprattutto nel caso delle malattie rare, attraverso:
1) l’individuazione e il ruolo del direttore generale o responsabile legale della struttura sanitaria in cui si intende eseguire la sperimentazione clinica;
2) l’individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati etici territoriali;
3) la garanzia che gli incaricati della validazione e della valutazione della domanda siano privi di conflitti d’interesse personali e finanziari e assicurino la propria imparzialità mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 73 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
4) la costituzione, presso l’Istituto superiore di sanità, di un elenco nazionale di soggetti qualificati e con adeguata esperienza, selezionati mediante avvisi pubblici, sulla base di criteri e requisiti predefiniti;
5) la definizione dei contenuti minimi che devono presentare i contratti per le sperimentazioni cliniche che, per gli sperimentatori, ne attestino terzietà, imparzialità e indipendenza;
6) la previsione, mediante decreto del Ministro della salute, con riferimento ai contratti per le sperimentazioni cliniche, di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca, attraverso l’individuazione di apposite percentuali e delle modalità di assegnazione delle stesse, da riconoscere per la parte prevalente ai medesimi centri di ricerca e per la restante parte ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute, ove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione;
7) la definizione delle procedure per la verifica dell’indipendenza dello sperimentatore;
h) applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, prevedendo:
1) meccanismi di valutazione dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche nell’ambito delle sperimentazioni cliniche;
2) l’uso dell’Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali per l’interscambio della documentazione concernente lo studio clinico dei medicinali tramite modelli predefiniti e disponibili nel sistema stesso;
3) che la sperimentazione clinica dei medicinali sia svolta attraverso un’adeguata rappresentatività di genere;
4) che la sperimentazione clinica dei medicinali si avvalga di professionalità specifiche nel campo della gestione dei dati e del coordinamento della ricerca;
i) individuazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;
l) previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l’aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali e su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici;
m) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio amministrativo per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le violazioni delle disposizioni ivi indicate;
2) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a quaranta anni;
3) previsione della sospensione dell’attività dei comitati etici territoriali che non rispettano i termini e le procedure previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e le norme sulla trasparenza e sull’assenza di conflitti d’interesse previste dalla presente legge, nonché di meccanismi sanzionatori;
n) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di facilitarne e sostenerne la realizzazione, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, anche prevedendo forme di coordinamento tra i promotori, con l’obiettivo di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell’immissione in commercio dei medicinali;
o) riordino della normativa di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005, in particolare modificando l’articolo 1, comma 2, lettera d), nel senso di prevedere la possibilità di cessione dei dati relativi alla sperimentazione all’azienda farmaceutica e la loro utilizzazione a fini di registrazione, per valorizzare l’uso sociale ed etico della ricerca, e di stabilire che l’azienda farmaceutica rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione nonché le mancate entrate conseguenti alla qualificazione dello studio come attività senza fini di lucro.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14, commi da 1 a 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le procedure di cui ai commi 3 e 4, il Governo puo’ adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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