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Contrasto tra bozza d’intesa e legge: gli operatori socio-sanitari e la questione degli Ordini professionali.

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Nel corso delle recenti trattative tra il Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni, è emersa una questione cruciale riguardante gli operatori socio-sanitari.

La bozza d’intesa propone l’istituzione in via permanente presso gli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche di un elenco speciale straordinario per gli OSS. Tuttavia, alcuni punti sollevano dubbi e controversie.

Il principio del distinto Ordine professionale.

Secondo la bozza d’intesa, l’OSS, indipendentemente dalla provenienza del suo attestato di qualifica, dovrebbe obbligatoriamente iscriversi e sottostare a un Ordine professionale distinto dalla sua categoria. Questo principio, tuttavia, entra in palese contrasto con quanto stabilito dal comma 9 ter, art. 34, D.L. 34/2021, convertito in Legge n. 106/2021. Tale disposizione ha istituito il ruolo socio-sanitario, includendovi l’OSS. Pertanto, l’elenco speciale straordinario degli OSS dovrebbe essere istituito all’interno del ruolo socio-sanitario e non presso l’Ordine di una professione diversa e distinta, come previsto dalla L. 3/2018.

L’obbligo di copertura assicurativa.

Un ulteriore contrasto emerge riguardo all’obbligo di copertura assicurativa professionale. Mentre l’art. 3 della bozza prevede che gli iscritti agli elenchi speciali debbano avere tale copertura, il Decreto n. 232/2023 esclude gli OSS da tale obbligo. La situazione si complica ulteriormente per i lavoratori di interesse sanitario che hanno conseguito il titolo abilitante all’estero.

La necessità di un registro nazionale per gli OSS.

In questo contesto, molti operatori OSS chiedono la creazione di un registro nazionale specifico per la loro categoria. Tale richiesta è stata avanzata più volte dal Migep-Stati Generali OSS. Un registro dedicato consentirebbe una gestione più efficace e una maggiore chiarezza normativa per gli operatori socio-sanitari.

Riflessioni personali sull’argomento.

Innanzitutto, ritengo che l’istituzione di un registro unico per gli operatori socio-sanitari sia una scelta fondamentale e necessaria. Questo registro permetterebbe di distinguere chi possiede un diploma riconosciuto e ha acquisito le competenze necessarie per essere un vero operatore socio-sanitario da coloro che si professano tali senza avere un titolo di studio appropriato.

Sono fermamente convinto che una formazione continua per gli operatori socio-sanitari, con possibilità di “specializzazioni” come quella del coordinatore del nucleo OSS, sia estremamente importante. Tuttavia, è fondamentale che questa formazione non solo imponga doveri, ma garantisca anche diritti che tutelino gli operatori socio-sanitari. È cruciale riconoscere che non possiamo sostituirci alla figura dell’infermiere che richiede anni di studio. È giusto implementare con una formazione in più per chi vuole, come ad esempio ho letto che in regioni come Emilia Romagna e Toscana esiste il coordinatore del nucleo degli operatori socio-sanitari, il cosiddetto RAA.

Infine, ritengo che sia opportuno istituire un Ordine professionale specifico per gli operatori socio-sanitari, simile a quelli esistenti per gli infermieri o gli avvocati. Questo permetterebbe una maggiore regolamentazione della professione e una migliore tutela degli operatori, con un proprio codice deontologico. A tale proposito, ho scritto tempo addietro una proposta per una legge a riguardo.

In conclusione, è fondamentale trovare un equilibrio tra la necessità di regolamentare la professione degli operatori socio-sanitari e la tutela dei loro diritti e delle loro competenze. Spero che queste considerazioni possano contribuire al dibattito in corso.

Giacomo Canale, OSS


Ecco la bozza d’intesa tra Regioni e Stato sugli Operatori Socio Sanitari.

Articolo 1: Istituzione dell’Albo degli Operatori Socio Sanitari (OSS)

1.1 Viene istituito l’Albo degli Operatori Socio Sanitari (OSS) al fine di garantire elevati standard di competenza e professionalità nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria.

Articolo 2: Requisiti per l’iscrizione all’Albo

2.1 Possono iscriversi all’Albo degli OSS coloro che hanno conseguito un titolo di studio riconosciuto nel settore socio-sanitario e che soddisfano i requisiti di idoneità professionale definiti dal presente regolamento.

2.2 Gli aspiranti iscritti devono partecipare a programmi di formazione continua per garantire l’aggiornamento costante delle competenze professionali.

Articolo 3: Norme Etiche e Codice Deontologico

3.1 Gli Operatori Socio Sanitari sono tenuti a seguire un Codice Deontologico che stabilisce principi etici e comportamentali al fine di garantire il rispetto, la dignità e la sicurezza dei pazienti.

Articolo 4: Procedure di Iscrizione e Controllo

4.1 Le procedure di iscrizione all’Albo sono definite dall’ente preposto, il quale effettuerà controlli periodici sull’idoneità degli iscritti e potrà revocare l’iscrizione in caso di violazioni gravi del Codice Deontologico.

Articolo 5: Collaborazione con le Istituzioni Sanitarie

5.1 Gli Operatori Socio Sanitari iscritti all’Albo sono autorizzati a svolgere mansioni nell’ambito delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, previa verifica dell’idoneità e dell’iscrizione all’Albo.

Articolo 6: Sanzioni

6.1 Chiunque violi le norme del presente regolamento sarà soggetto a sanzioni disciplinari, che possono includere la sospensione temporanea o la revoca dell’iscrizione all’Albo.

Articolo 7: Entrata in Vigore

7.1 La presente legge entra in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 8: Costituzione della Commissione degli Operatori Socio Sanitari (COSS)

8.1 Viene istituita la Commissione degli Operatori Socio Sanitari (COSS), composta da membri esperti nel settore socio-sanitario nominati dal Ministero della Salute.

8.2 I membri della COSS devono possedere comprovata esperienza nel campo socio-sanitario e essere in possesso di adeguata formazione e competenza.

8.3 La COSS ha il compito di valutare le candidature per l’iscrizione all’Albo degli Operatori Socio Sanitari e di garantire il rispetto degli standard di competenza e delle norme etiche stabilite dalla legge.

8.4 La Commissione stabilirà procedure e criteri per la valutazione delle competenze professionali degli aspiranti iscritti, nonché per la revisione periodica dell’idoneità degli Operatori Socio Sanitari già iscritti.

Articolo 9: Funzioni della Commissione

9.1 La COSS è responsabile di:

  1. Valutare e approvare le domande di iscrizione all’Albo;
  2. Verificare il mantenimento degli standard professionali attraverso la revisione periodica degli iscritti;
  3. Elaborare linee guida per la formazione continua degli Operatori Socio Sanitari.

9.2 La Commissione è tenuta a pubblicare relazioni periodiche sulle attività svolte e proporre eventuali aggiornamenti o modifiche al regolamento.

Articolo 10: Riunioni della Commissione

10.1 La Commissione si riunirà regolarmente per discutere le questioni relative alle iscrizioni, alle valutazioni e alle eventuali modifiche al regolamento.

10.2 Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza di voti dei membri presenti alle riunioni.

Articolo 11: Risorse e Finanziamenti

11.1 La Commissione degli Operatori Socio Sanitari può beneficiare di risorse e finanziamenti necessari per svolgere le sue funzioni in modo efficace, i quali saranno assegnati dal Ministero della Salute.

Articolo 12: Entrata in Vigore

12.1 Le disposizioni relative alla Commissione degli Operatori Socio Sanitari entrano in vigore contestualmente alle disposizioni dell’Albo degli Operatori Socio Sanitari, come stabilite nell’articolo 7 della presente legge.

  1. Albo Operatori Socio Sanitari: Garantiamo elevati standard professionali nell’assistenza socio-sanitaria attraverso l’istituzione dell’Albo degli OSS.
  2. Requisiti e Formazione: Solo chi ha titoli riconosciuti nel settore socio-sanitario può iscriversi, con l’impegno a partecipare a programmi di formazione continua per aggiornare le competenze.
  3. Etica e Deontologia: Gli Operatori Socio Sanitari seguono un Codice Deontologico per garantire rispetto, dignità e sicurezza ai pazienti.
  4. Controllo e Sanzioni: Procedure di iscrizione definite dall’ente preposto, con controlli periodici e sanzioni per gravi violazioni del Codice Deontologico.
  5. Collaborazione Istituzionale: Gli OSS iscritti sono autorizzati a operare nelle istituzioni sanitarie pubbliche e private, previa verifica di idoneità e iscrizione.
  6. Sanzioni Disciplinari: Violare il regolamento comporta sanzioni disciplinari, incluso il rischio di sospensione o revoca dall’Albo.
  7. Entrata in Vigore: La legge è in vigore dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  8. Commissione degli OSS: Una Commissione esperta valuta le iscrizioni, garantisce standard e norme etiche, e propone aggiornamenti.
  9. Funzioni della Commissione: Valutazione iscrizioni, revisione periodica, e linee guida per la formazione continua degli OSS.
  10. Riunioni e Decisioni: La Commissione si riunisce regolarmente, prendendo decisioni a maggioranza.
  11. Risorse e Finanziamenti: La Commissione può beneficiare di risorse e finanziamenti assegnati dal Ministero della Salute.
  12. Entrata in Vigore delle Disposizioni: Le disposizioni sulla Commissione entrano in vigore insieme all’Albo, come stabilito dall’articolo 7 della legge.

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