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De Pandis (FIALS): “l’Ausl di Imola continua ad abusare sulla pronta disponibilità degli Infermieri in Sala Operatoria?”.

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Intervento di Stefano De Pandis (FIALS Imola): “l’Ausl imolese continua ad abusare sulla pronta disponibilità degli Infermieri in Sala Operatoria?”.

La missiva della FIALS di Imola inoltrata ai vertici aziendali.

Spettabili in indirizzo, la scrivente, in nome e per conto dei propri iscritti nello specifico, sono emerse diverse criticità che si protraggono oramai da troppo tempo.

In particolare:

– carenza di personale infermieristico
– turni di lavoro nei week end superiori alle 16 ore continuative;
– turnazione ordinaria prevista con 12 unità in c.d. “ Pronta Disponibilità ”già calendarizzate;
– risorse umane in dotazione di appena n°2 unità infermieristiche all’interno delle sale operatorie di Oculistica/Ortopedia CSPT; con tutte le difficoltà che palesemente ne conseguono.

Nel merito, gli operatori sanitari afferenti al servizio lamentano un carico di lavoro eccessivo (potenziali violazioni della DLG81/2008), una turnazione in cui viene programmato il lavoro straordinario (in completa violazione dell’art. 47 CCNL 21) e soprattutto la difficoltà ad usufruire di istituti contrattuali quali ferie e permessi per la conciliazione dei tempi di vita.

Si rammenta, infatti, che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di
lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. I carichi di lavoro lamentano i dipendenti essere estenuanti: basti pensare che all’ordinaria attività di sala operatoria sia da aggiungere l’istituto di “Pronta Disponibilità” che a saldo del mese di agosto 2022 risulta di circa 990 ore, cui si aggiungano anche le ore spese per l’attività di supporto alla libera professione e lo straordinario effettuato per la riduzione delle liste d’attesa.

Risultano inoltre in regime di PD anche gli infermieri della sala operatoria che svolgono attività di supporto anestesiologico che devono rispondere alla chiamata del reparto di gastroenterologia, altro servizio rispetto a quello di appartenenza, che per lo stesso svolgimento delle attività in libera professione non comprende l’utilizzo della figura dell’infermiere di anestesia. La situazione non è più sostenibile e va immediatamente risolta.

Il servizio di PD è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel più breve tempo possibile dalla chiamata; un servizio che viene reso dal dipendente oltre il normale orario di lavoro , tanto è vero che contrattualmente esso è considerato come lavoro straordinario e come tale retribuito al costo fissato, oppure su richiesta del dipendente, compensato con recupero orario.

Il servizio di PD è, di norma, limitato ai periodi notturni e festivi, è dedicato ai lavoratori che devono essere in servizio presso unità operative con attività continua e, di norma, ha durata di 12 ore; non potranno es-sere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta disponibilità al mese. (CCNL 2021 art. 44), ad oggi ci risulta un abuso di tale istituto, per cui ci riserviamo di agire nelle sedi competenti per chiedere l’immediato ripristino qualora l’Azienda non intervenga in tempi brevi.

Con il DPR 270 del 1987 il legislatore tra le varie regolamentazioni, ha voluto disciplinare l’istituto di pronta disponibilità (di seguito PD) sia dal punto di vista normativo che retributivo.

Nello specifico l’art. 44 è quello che regola la PD: “Il servizio di PD è caratterizzato dall’immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale”.

Il comma 1 specifica che “il servizio è caratterizzato da immediata reperibilità con obbligo di raggiungere in presidio nel più breve tempo possibile”. In questo comma però non si specifica-no i tempi di arrivo nel presidio (lasciati ai CCNL e ai regolamenti interni aziendali), ma si indica nel più breve tempo possibile, oltre a non indicare con quali mezzi. Sempre nell’art. 44 vediamo il comma 6 cosa recita: “Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”.

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 15740/11, la giurisprudenza è incline a definire questo errore legislativo del riposo compensativo una non riduzione del debito orario, ne consegue che in caso di richiesta di riposo compensativo per PD passiva si è costretti a recuperare le ore non lavorate.
Il comma 6 sempre dell’art 44 così recita: “Il servizio di pronta disponibilità va di norma limita-to ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di 1,80 euro per ogni ora”. Sempre nello stesso articolato comma 7, viene definito il turno massimo di durata della reperibilità, cioè 12 ore, ma anche che la PD va limitata ai soli periodi notturni e festivi. Anche in questo caso il legislatore ha voluto fortemente evidenziare il fatto che la PD vada limitata ai soli periodi not-turni e festivi al fine di evitare che vi sia un abuso da parte delle aziende sanitarie, per coprire assenze di personale non assunto.

In alcune aziende si è data un’interpretazione del tutto particolare al comma 8, che recita: “Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive“. Tutto questo è dovuto al fatto che nei giorni festivi si dovrà coprire non solo il turno notturno, per esempio 20-8 ma anche quello diurno 8-20. Di conseguenza nei giorni feriali il solo turno di PD applicabile sarà solo quello notturno dalle ore 20 alle ore 8.

Purtroppo non è sempre così. La PD è spesso anche diurna (in pieno abuso), per non parlare del sabato il quale, non essendo festivo, non può essere prevista una PD diurna, come invece accade.

Al sopracitato comma 7, che si rammenta affermare la norma per cui il servizio di pronta disponibilità ha durata di 12 ore, consegue che nei giorni festivi non possono essere svolti dallo stesso lavoratore più di 12 ore di PD.

Una scorretta interpretazione invece assimila i turni di PD quali normali turni di lavoro, con la conseguenza che il lavoratore può addirittura svolgere turni di servizio di ben 24 ore, contro ogni logica di legge, visto che l’orario massimo di lavoro è di 13 ore (D. Lgs. 66/2003).

Per ultimo, ma non meno importante è il comma 10 il quale recita: “non potranno essere previste
per ciascun dipendente più di 7 pronte disponibilità nel mese”. Questo comma è molto importante poiché, senza ombra di dubbio, è il comma che subisce la maggior parte delle violazioni.

Da quanto sopra rilevato, risulta sic et simpliciter evidenziare un aumento esponenziale dei carichi di lavoro, difficoltà nella fruizione di istituti contrattuali contemplati dai CC.NN.LL. (ferie , riposi, permessi a vario tito-lo) alcuni casi hanno visto superare le 13 ore di lavoro continuativo violando l’art. 7 del D.Lgs.66 del 2003 con ricadute importanti sulla salute psico-fisica dei dipendenti coinvolti, con violazione del D.Lgs. 81/2008 e della normativa in merito allo stress da lavoro correlato di cui al D. Lgs. 106/2009 oltre che l’a-buso della Pronta Disponibilità nei termini sopra descritti.

Molta attività eseguita in Pronta Disponibilità avviene poiché le liste operatorie in regime ordinario non vengono licenziate come da programma e quindi vengono trasformate in regime di Urgenza con le ri-percussioni di cui sopra.

Dalla disamina della normativa di cui sopra, risulta evidente la completa violazione dell’art. 44 del CCNL 2019-2021 ad opera dell’AUSL in indirizzo.

Si ritiene oltretutto che, di conseguenza, vi sia anche un utilizzo improprio del fondo specifico dello straor-dinario (ex art. art. 80 ora art 103 CCNL 2021 “fondo premialità e condizioni di lavoro”), fondo dal quale si attingono le somme di denaro per finanziare le ore svolte in PD e liquidate in maggiorazione straordinaria dando vita ad un ipotetico “danno erariale” imputabile ad una malagestione di denaro pub-blico.
Pertanto, si avanza una formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex Legge 241/90.
Nello specifico la scrivente O.S. chiede con riferimento al periodo dal 01.01.2021 al 31.04.2022 degli ope-ratori coinvolti afferenti al blocco operatorio la seguente documentazione:

a) Numero Turni PD 12h
b) Numero Turni PD a ore
c) Pronte Disponibilità oltre le sei mensili
d) Pronte Disponibilità in orario diurno e nei giorni infrasettimanali
f) PD effettuate in giorno festivo
g) Numero doppi turni PD
h) Valore economico indennità corrisposte con maggiorazione del 15% per i turni effettuati di PD inferiori alle 12 ore
i) Numero riposi compensativi effettuati dal personale che svolge PD
l) Numero PD effettuate dal personale effettuate in UU.OO./Reparti/Servizi diversi da quello di afferenza.

La presente richiesta si rende necessaria ai fini di monitorare le risorse economiche previste per compensare l’indennità di Pronta Disponibilità del personale, e nello specifico la capienza e utilizzo delle risorse previste nel fondo contrattuale per la remunerazione di particolari condizioni di disagio fissate dall’art. 29 del CCNL, 1° biennio economico 2002-2003 del 19.04.2004 e per ultimo nell’importo consoli-dato alla data del 31.12.2007, dall’art. 7 del CCNL, 2° biennio economico 2008-2009, medesimo fondo che si richiama anche all’art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999, anche ai fini di destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell’art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 6.

Inoltre si chiede di presentare con effetto immediato il Piano Emergenze Urgenze previsto dal CCNL Integrativo 20.09.2001, in particolare dell’art. 7-Capo III–comma 2, che dovrebbe essere presentato con cadenza annuale.

Per tutto quanto sopra esposto, in oltre , con la presente si intima all’azienda ricevente di ripristinare tutte le misure necessarie a tutelare il sacrosanto diritto alla tutela psico-fisica da parte di tutti i propri dipendenti, con riserva sin da ora di apprezzare e di richiedere il risarcimento del nocumento subito.

In caso di diniego o di mancato riscontro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, la FIALS Bologna valuterà di adire a tutela dei propri iscritti tutte le sedi giudiziarie competenti senza ulteriore preavviso e senza escludere la possibilità di adire l’ITL di Bologna.

Cordiali Saluti.
Dott. Stefano De Pandis
Segretario Territoriale Fials Imola

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