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Terza dose vaccino. Migliaia di Medici, Infermieri, Ostetriche e Professionisti Sanitari rischiano la sospensione.

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Sono migliaia gli Infermieri, i Medici, e Ostetriche e gli altri Professionisti Sanitari che rischiano la sospensione dall’Ordine perché non vaccinati. Obbligatoria la terza dose e Super-Green Pass per lavorare.

Tra 15 giorni gli Infermieri e gli Infermieri Italiani dovranno far fronte alla nuova normativa che prevede l’obbligatorietà della terza dose o dose di richiamo per poter lavorare. Con loro anche Medici, Ostetriche, Professioni Sanitarie e tutto il personale delle RSA. E’ quanto fa sapere il collega Andrea Carli de Il Sole 24 Ore.

Dal 15 dicembre, quindi, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, entrerà in vigore l’obbligo di effettuare la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario del vaccino anti Covid per il personale sanitario (medici, infermieri e personale delle Rsa).

È quanto ha previsto il decreto legge 172/2021, approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì 24 novembre e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26.

Spieghiamoci meglio.

All’interno del provvedimento è definita una procedura per verificare l’osservanza di quanto previsto dalla norma. Eccola, anche sulla base delle indicazioni della relazione illustrativa del decreto.

Medici, Ostetriche, Professioni Sanitarie e Infermieri: le federazioni nazionali verificano per conto degli Ordini.

Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, attraverso le federazioni nazionali (che sono a loro volta responsabili del trattamento dei dati, in quanto utilizzano la Piattaforma nazionale digital green certificate) verificano se la persona ha il certificato verde, che attesta l’avvenuta vaccinazione.

Se dalla piattaforma non risulta vaccinazione: si apre fase di confronto.

Se dalla piattaforma non risulta l’effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, si apre una fase di confronto. L’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione che attesta l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nel caso viene presentata la documentazione che attesta la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita la persona interessata a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione che attesta l’adempimento all’obbligo vaccinale.

L’Ordine accerta il mancato adempimento dell’obbligo.

Decorsi i termini, se l’Ordine professionale accerta il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

Sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie e niente lavoro.

L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale adottato da parte dell’Ordine territoriale competente ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Ma chi è esente?

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, non sussiste l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: in queste situazioni la vaccinazione può essere omessa o differita. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro deve adibire queste persone a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

Obbligo per il personale delle RSA.

Per quanto riguarda il personale che lavora nelle Rsa, i responsabili delle strutture verificano l’adempimento dell’obbligo vaccinale. Se non risulta l’effettuazione del vaccino o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili invitano l’interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione che comprova l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

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