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Nuovo Contratto Infermieri, Ostetriche, OSS, Amministrativi e Professioni Sanitarie: cambia periodo di prova per neo-assunti.

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Nel nuovo CCNL 2019-2021 in fase di pre-intesa e in possibile approvazione a dicembre 2022 previsto la modifica del periodo di prova Infermieri, Ostetriche, OSS, Amministrativi, Professioni Sanitarie e altre figure tecniche e di supporto.

Con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in fase di approvazione e probabilmente in vigore da dicembre 2022, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, OSS, Professioni Sanitarie, Amministrativi e altre figure professionali e tecniche del Sistema Sanitario Nazionale neo-assunti dovranno rispettare periodi di prova di 2, 4 e 6 mesi. Sempre che non l’abbiano già svolto in altri Enti pubblici del ramo sanitario, in tal caso è abrogato.

Periodo di prova.

Nello specifico il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:

  • 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree del personale di supporto e degli operatori;
  • 4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari;
  • 6 mesi per il personale di elevata qualificazione (area che deve essere ancora avviata).

Nella prima applicazione si considerano i periodi prestati nelle categorie o livelli economici del precedente ordinamento professionale confluiti nelle nuove aree.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Aree per ciascuna professionalità:

    1. Personale di supporto;
    2. Operatori (dove sono inquadrati gli OSS);
    3. Assistenti;
    4. Professionisti della salute e i funzionari (dove sono inquadrati gli INFERMIERI, le Ostetriche e i Professionisti della Salute non Medici);
    5. Personale di alta specializzazione (area ancora da realizzare).

Sospendibilità del periodo di prova.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infermità dovuta a causa di servizio si applica l’art. 58 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio).

Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.

Diritto di rescissione ambi-laterale.

Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere motivato.

Non rinnovabilità del periodo di prova.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Dopo il periodo di prova l’indeterminato.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

Retribuzione in caso di recesso.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

Conservazione del posto di lavoro.

Il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato nell’area, profilo professionale, differenziale economico di professionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell’Azienda o ente di provenienza.

Formazione del personale neo-assunto.

Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in attribuzioni proprie del profilo e, ove previsto, del mestiere di appartenenza.

Esonero dal periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti:

  • con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
  • con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
  • che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente);
  • nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale di elevata qualificazione.

Esenzione per periodo di prova svolto in Enti pubblici non sanitari.

Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto, presso amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.

Documenti utili per l’assunzione.

In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 39, comma 5 (Il contratto individuale di lavoro), il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c..

Leggi anche:

Nuovo Contratto Infermieri, Ostetriche, OSS e Professioni Sanitarie: ecco le principali novità.

Dott. Angelo Riky Del Vecchio
Dott. Angelo Riky Del Vecchiohttp://www.angelorikydelvecchio.com
Nato in Puglia, vive e lavora in Puglia, Giornalista, Infermiere e Scrittore. Già direttore responsabile di Nurse24.it, attuale direttore responsabile del quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it. Ha al suo attivo oltre 15.000 articoli pubblicati su varie testate e 18 volumi editi in cartaceo e in digitale.
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