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Legge Finanziaria: approvate stabilizzazioni per Medici, Infermieri e OSS precari assunti con Covid e altre novità.

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La Legge Finanziaria, la prima del Governo Draghi, è stata approvata. Tante le novità nel campo dei lavoratori della Sanità. Proroghe contratti e stabilizzazioni per Medici, Infermieri, Ostetriche, Professioni Sanitarie e OSS.

La Legge di Bilancio del Governo Draghi appena approvata ha diviso il mondo della sanità in contenti e scontenti, ma alla fine sta bene a tutti. Si è adattata a tutte le esigenze una coperta fin troppo corta. I sindacati, soprattutto quelli dei Medici e del Comparto Sanità, si aspettavano molto di più, ma ci si deve accontentare.

Va chiarito subito che le stabilizzazioni del personale nell’ambito sanitario non è obbligatoria e deve essere fatta in coerenza con il piano di fabbisogno triennale del personale. Ovviamente si deve tener presente anche dei vincitori di concorso.

Ecco tutte le novità più importanti della Legge di Bilancio.

Comma 260 – Formazione specialistica dei medici.

Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici che il ministro Franco ha chiarito saranno stabilizzati al numero di 12mila posti l’anno per garantire il fabbisogno di specialisti in modo stabile, viene autorizzata l’ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l’anno 2022, 319 milioni di euro per l’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025, 517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.

Comma 261 – Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023.

Vengono stanziati 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, che saliranno a 350 milioni nel 2023.

Commi da 263 a 267 – Edilizia sanitaria e DPI.

Il finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico viene incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro.

Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

Commi da 268 a 273 – Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario.

Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante la predetta emergenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti:

a) verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell’anno 2022, di medici specializzandi non oltre il 31 dicembre 2022;

b) possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.

Viene modificato l’articolo 11 del DL 35/2019 stabilendo che la spesa per il personale sanitario, a livello regionale, possa essere incrementata di un importo pari al 10% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente, stabilizzando così tale incremento che attualmente era previsto solo fino al 2021 per poi scendere al 5%.

Si stabilisce inoltre che dal 2022 l’ulteriore incremento del 5% (già previsto dall’attuale normativa) sarà subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, su proposta dell’Agenas, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Le regioni sulla base della predetta metodologia predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti.

Per dare continuità ai Lea, il personale in servizio presso il servizio 118 che, alla data di entrata in vigore della legge, ha maturato un’anzianità lavorativa di almeno 36 mesi, può accedere alle procedure di assegnazioni degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinato al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il periodo di anzianità lavorativa concorrono periodo di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi 10 anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.

Commi 293 e 294 – Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità.

Per il personale dipendente che lavora nei Pronto soccorso viene prevista un’indennità accessoria dal 1° gennaio 2022 in ragione dell’effettiva presenza in servizio. La misura vale in totale 90 mln di euro e sarà a valere sul Fondo sanitario 2022. Nello specifico si prevede che nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Commi 295 e 296 – Proroga Usca.

La misura prevede la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale fino al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma Il costo viene stimato in 105 mln a valere sul Fondo sanitario 2022.

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