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Guerra tra sindacati: FSI costretta a risarcire FIALS. Sepe: era scontato!

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Guerra tra sindacati: FSI costretta a risarcire FIALS. Sepe: era scontato!

Condannato il segretario provinciale di Bologna Maurizio Cavicchioli

“E’ stata una vittoria sofferta, ma avevamo pienamente fiducia nella giustizia italiana e nel Tribunale di Bologna“. Così Alfredo Sepe, segretario provinciale della FIALS bolognese, ha commentato l’esito della sentenza n. 20083/2019 pubblicata il 31/1/2019 che scagiona chiaramente Sepe e la dirigente sindacale Daniela Gallamini dall’accusa di diffamazione e calunnia nei confronti di Maurizio Cavicchioli, segretario provinciale della FSI.

La sentenza parla chiaro: il giudice del Tribunale di Bologna, dott.ssa Alessandra Arceri, ha respinto tutte le domande proposte da Cavicchioli Maurizio nei confronti della FIALS – Federazione Nazionale della Autonomie Locali e della Sanità, di Sepe e Gallamini e condanna il primo al pagamento di euro 4.000 cadauno più relative spese legali e accessorie.

Sepe era difeso dall’avv. Matteo Nanni, invece Gallamini dall’avv. Claudia Candeloro. Il Cavicchioli era rappresentato in tribunale dall’avv. Priscilla Artelli.

Nella sentenza si legge che:

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. MARIZIO CAVICCHIOLI conveniva in lite la Sig.ra DANIELA GALLAMINI, il Sig. ALFREDO SEPE e la FIALS perché, responsabili di diffamazione e calunnia nei suoi confronti, fossero condannati al ristoro di tutti i danni, di naturapatrimoniale e non, patiti in ragione dell’occorso.

Parte attrice, responsabile dell’area diagnostica per immagini dell’Azienda Usl di Bologna in pensionedal 19 dicembre 2015 e attualmente segretario della FSI (Federazione Sindacati Indipendenti), lamentava la lesione della propria reputazione per effetto della diffusione di una lettera che, il 25 settembre 2015, veniva inoltrata, tramite e-mail, dalla Sig.ra GALLAMINI, dirigente sindacale della FIALS e coordinatrice della RSU USL, a circa settecento dipendenti dell’Azienda Usl di Bologna, nonché alla Direzione Generale, alle Relazioni Sindacali e, per conoscenza, al Comando dei Carabinieri N.A.S.

Nella ridetta lettera, datata 20 luglio 2015 e intitolata “Lettera Cavicchioli”, si attribuiva al prevenuto,sulla scorta di informazioni raccolte, una serie di condotte non corrette, ampiamente descritte in atti, sollecitando un intervento da parte della Direzione Generale, fino ad allora rimasta inerte, nonostante le pregresse segnalazioni. La missiva recava le sottoscrizioni della Sig.ra GALLAMINI e del Sig. SEPE.

Perché affermazioni false e prive di fondamento, diffamatorie e calunniose, il Sig. CAVICCHIOLI si determinava ad adire la giustizia, onde ottenere il risarcimento dei danni patiti, proporzionato alla sua condizione sociale, alla sua collocazione professionale e alla diffusione del discredito.

Nel giudizio così radicato, si costituivano con unica comparsa il Sig. SEPE e la FIALS, domandando il rigetto della domanda ex adverso proposta e, in via subordinata, di essere tenuti indenni dalla eventuale condanna al risarcimento dei danni.

I predetti convenuti rappresentavano come la determinazione di inviare la ridetta e-mail fosse stata assunta a seguito di numerose segnalazioni dei dipendenti della sezione di radiologia dell’Ospedale Maggiore di Bologna, infastiditi dal fatto che l’ex coordinatore tecnico del reparto, in quiescenza, continuasse ad esercitare la propria influenza e, in via di fatto, la propria attività lavorativa all’internodel predetto reparto.re

Ad ogni modo, i convenuti evidenziavano di aver informato gli organi aziendali e le autorità competenti nell’esercizio del proprio diritto di critica sindacale, senza ricorre ad insulti o dileggipersonali volgari o umilianti.

Infine, i convenuti rilevavano come parte attrice mancasse di individuare e provare il danno patito, nonché il nesso di causalità tra questo e la condotta loro imputata.

Si costituiva in giudizio, altresì, la Sig.ra GALLAMINI, contestando che la nota di cui al presente giudizio avesse contenuto diffamatorio e calunnioso, in quanto riportante fatti, tutti rispondenti al vero, riferiti ai dirigenti FIALS da lavoratori iscritti alla sigla sindacale.

Secondo parte convenuta, quanto scritto sarebbe, infatti, coperto dal proprio diritto di critica sindacale, non trasmodando mai in offese gratuite o in toni eccessivamente forti.

La nota, poi, risultava essere stata inviata ad una platea di destinatari qualificati, oltre che alla forza pubblica, nei cui confronti sarebbe sempre rilevabile un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di situazioni anche putativamente illecite.

La Sig.ra GALLAMINI evidenziava, poi, la mancata allegazione del danno patito dal Sig. CAVICCHIOLI.

La causa veniva istruita mediante il deposito di memorie ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. e assunzione delle prove testimoniali.

Indi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza odierna, previa breve discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

Ebbene, oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento dei danni promossa dal Sig. CAVICCHIOLI nei confronti dei predetti convenuti in ragione della diffusione di una e-mail, che, nel settembre 2015, veniva inoltrata dalla Sig.ra GALLAMINI a centinaia di lavoratori dipendentidell’Azienda Usl di Bologna.

Alla e-mail, il cui unico contenuto di testo era “Si inoltra la nota in oggetto”, veniva allegato un file in formato pdf, denominato “Lettera_Cavicchioli” e costituito da una nota firmata dalla Sig.ra GALLAMINI e dal Sig. SEPE, in carta intestata con Logo FIALS, risalente al luglio 2015 e diretta alla Direzione Generale, alle Relazioni Sindacali e, per conoscenza, al Comando dei Carabinieri N.A.S. (doc. nn. 1 e 2 fasc. attore).

Invero, le doglianze di parte attrice circa la connotazione illecita di tale condotta, perché integrante gli estremi della diffamazione e della calunnia, devono ritenersi del tutto infondate, non potendo, pertanto, ravvisarsi in capo agli odierni convenuti alcuna responsabilità per l’occorso.

Quanto alla nota, inoltrata poi ai destinatari della e-mail, occorre considerare che, con essa, la Sig.ra GALLAMINI e il Sig. SEPE segnalavano alla Direzione generale, alle Relazioni Sindacali dell’Ausl di Bologna e, per conoscenza, al Comando dei Carabinieri N.A.S. fatti loro riferiti da alcuni lavoratoridell’Ospedale Maggiore, afferenti la persona del Sig. CAVICCHIOLI, al fine di sollecitare, nuovamente, gli organismi riceventi al compimento dei necessari accertamenti e all’assunzione dellepiù opportune determinazioni.

La missiva inoltrata dai convenuti alle autorità destinatarie della lettera è, in questo senso, del tutto assimilabile all’esposto, sicché nel caso di specie trova applicazione l’orientamento costante della giurisprudenza secondo cui “non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un avvocato, considerato che, in tale caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 CP, sub specie del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche” (Cass. pen., 7 ottobre 2016, n. 42576; v. anche Cass. pen. n. 33994/2010).

Il resto della sentenza disponibile a questo LINK o nella parte alta dell’articolo.

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