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Ecco tutti gli emendamenti presentati a favore di Infermieri, Ostetriche, OSS e Professioni Sanitarie.

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Area Sanitaria: “ecco tutti gli emendamenti presentati alla Camera a favore di Infermieri, Ostetriche, OSS e Professioni Sanitarie”.

Sintetizziamo qui di seguito una serie di emendamenti relativi al mondo della sanità italiana e presentati presso la Camera dei Deputati e più precisamente nella I e V Commissione riunite. Le novità riguardano Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/, OSS e Professioni Sanitarie.

Dall’analisi dei testi emergono importanti e possibili novità nel settore: dai concorsi, prorogabili dai 2 attuali ai 3 anni futuri come avveniva in passato, alla stabilizzazione dei precari, passando le elezioni degli RSU al riconoscimento dei titoli da OSS conseguiti all’estero.

PROPOSTE EMENDATIVE: A.C. 3431

CAMERA DEI DEPUTATI I e V Commissioni riunite.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Si riportano gli emendamenti presentati da singoli parlamentari, attinenti le specifiche materie della sanità e del pubblico impiego, nella conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi – c.d. “milleproroghe”.

Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Stabilizzazione precari in sanità

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  • 1-bis. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all’alinea le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e alla lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Relazione: il comma proposto differisce la data della possibilità delle assunzioni a tempo indeterminato del personale precario al 31 dicembre 2024 e i requisiti per la stabilizzazione alla data del 31 dicembre 2023».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  • 3-bis. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

Relazione: il comma proposto differisce la data della possibilità delle assunzioni a tempo indeterminato del personale precario al 3° giugno 2023.

Validità utilizzo graduatorie concorsi pubblici

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  • 1-bis. Le graduatorie concorsuali delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui validità è fissata dall’articolo 1, comma 147, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono valide ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2022.

Relazione: il comma differisce la data di validità delle graduatorie concorsuali delle pubbliche amministrazioni al 31 dicembre 2022

Elezioni RSU

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

  • 28-bis. All’articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. a) al comma 1, le parole: «alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite con le parole: «alla data del 31 dicembre immediatamente successivo alle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale»;
  2. b) al comma 1, le parole: «entro il 15 aprile 2022.» sono sostituite con le parole: «nella prima data utile, individuata con gli appositi accordi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successiva alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo.».

Relazione: l’emendamento proposto differisce la data del 31 Dicembre 2021, riferita alla rilevazione delle “schede di sintesi” da parte delle Aziende ed Enti da inviare all’ARAN per la rappresentatività delle OO.SS. per il triennio 2022-2024, alla data del 31 dicembre immediatamente successiva alle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  • 28-bis. Al comma 1 dell’articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».

Relazione: l’emendamento proposto differisce la data delle elezioni delle RSU dal 15 aprile 2022 al 15 aprile 2023.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  • 28-bis. Al comma 1 dell’articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2022».

Relazione: l’emendamento proposto differisce la data delle elezioni delle RSU dal 15 aprile 2022 al 15 settembre 2022.

Art. 4 Proroga di termini in materia di salute Deroga attività ai professionisti e operatori socio sanitari che hanno conseguito tali titoli all’estero di svolgere attività presso il nostro territorio nazionaleDopo il comma 2, aggiungere il seguente: ·         2-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie private o accreditate impegnate nell’emergenza da COVID-19 anche sotto forma di gestione o prevenzione dei contagi tra la popolazione residente nei servizi residenziali o gestione al domicilio, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province Giovedì 03 febbraio 2022 — 90 — Commissione I e V autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Il titolo di studio conseguito all’estero e l’iscrizione all’albo del Paese di provenienza possono essere prodotti in copia semplice anche per i provenienti da paesi non comunitari.». Relazione: l’emendamento proposto consente alle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero, di poter esercitare, in deroga alla normativa vigente e sino al 31.12.2022, le loro specifiche competenze ed attività,  anche in via autonoma o presso strutture sanitarie o socio-sanitarie private o accreditate impegnate nell’emergenza da COVID-19 anche sotto forma di gestione o prevenzione dei contagi tra la popolazione residente nei servizi residenziali o gestione al domicilio.  Istituzione Infermiere di famiglia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  • 2-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, anche al fine di contrastare gli effetti della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, entro il termine dello stato di emergenza, come prorogato dall’articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale è istituito il servizio dell’infermiere di famiglia con una propria articolazione organizzativa e funzionale afferente e diretta dalla Direzione delle professioni sanitarie, in collaborazione con i distretti socio-sanitari e i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta. In ogni casa della comunità è istituita la direzione delle professioni sanitarie con articolazione organizzativa di Unità operativa complessa e il Servizio dell’infermiere di famiglia, con la presenza di 2 infermieri ogni 10.000 abitanti. Al fine di riconoscere e valorizzare le competenze specialistiche dell’infermiere di famiglia sono altresì istituiti, in collaborazione con le università percorsi di formazione specialistica con master universitari di I e di II livello. Al fine di assicurare livelli di management e governance di presa in carico delle persone con fragilità e cronicità, delle dimissioni protette ospedale territorio con modelli organizzativi a gestione infermieristica, negli ospedali di comunità sono attivati dipartimenti delle professioni sanitarie.».

Relazione: l’emendamento proposto, notevolmente complesso consente che:

  1. entro il l 31 marzo 2022 – termine dello stato di emergenza – presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale è istituito il servizio dell’infermiere di famiglia con una propria articolazione organizzativa e funzionale afferente e diretta dalla Direzione delle professioni sanitarie;
  2. in ogni casa della comunità è istituita la direzione delle professioni sanitarie con articolazione organizzativa di Unità operativa complessa e il Servizio dell’infermiere di famiglia, con la presenza di 2 infermieri ogni 10.000 abitanti.;
  3. al fine di riconoscere e valorizzare le competenze specialistiche dell’infermiere di famiglia sono altresì istituiti, in collaborazione con le università percorsi di formazione specialistica con master universitari di I e di II livello.
  4. al fine di assicurare livelli di management e governance di presa in carico delle persone con fragilità e cronicità, delle dimissioni protette ospedale territorio con modelli organizzativi a gestione infermieristica, negli ospedali di comunità sono attivati dipartimenti delle professioni sanitarie.».

Vincolo esclusività professioni sanitarie

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente: 8-bis. All’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021 n. 165, le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022» e le parole: «a quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «a sei ore».

Relazione: l’emendamento presentato differisce i termini del vincolo di esclusività al 31 dicembre 2022 ampliando, nel contempo, il tempo di attività lavorativa settimanale a sei ore.

Stabilizzazione personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio.

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  • 8-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, relative alla possibilità di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, incluse le selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «30 giugno 2022» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il termine è prorogato di 6 mesi qualora le procedure concorsuali siano state indette successivamente alla data del 30 giugno 2020.»

Relazione: l’emendamento differisce il termine del 30 giugno 2022 relativo alla possibilità di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, solo qualora le procedure concorsuali siano state indette successivamente alla data del 30 giugno 2020.

Graduatorie concorsi pubblici in sanità

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  • 8-bis. All’articolo 35 comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ragione del perdurare dello stato di emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione.

Relazione: l’emendamento differisce il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali per il reclutamento del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari per un termine di tre anni dalla data di approvazione.

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