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sabato, Aprile 27, 2024
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Rinnovo Ordini Infermieri, Ostetriche e Professioni Sanitarie: ecco come si voterà.

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Possibilità di Elezioni Telematiche, più Giovani e più Donne. Dovrà essere garantita anche la quota maschile (almeno 1 uomo in lista).

Importanti novità in vista del rinnovo degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI), delle Professioni Ostetriche (OPO) e delle altre Professioni Sanitarie (O-TSRM-PSTRP). Sta per essere reso noto da ciascuna Federazione il documento sulle “Procedure Elettorali per il Rinnovo degli Ordini Provinciali“, che sarà simile anche per le altre professioni. Tra le novità assolute ci sarà l’obbligo della quota rosa, le consultazioni telematiche (in aula e non a distanza), il ricambio generazionale, la non distruzione delle schede elettorali dopo il voto e l’inserimento degli Infermieri Pediatrici in lista (per gli OPI). Vediamo assieme come si voterà e cosa dovranno fare gli attuali organismi dirigenziali degli Ordini per non inficiare le elezioni.

Sono circa 670.000 gli Infermieri e gli Infermieri Pediatrici, le Ostetriche e gli Ostetrici, i Professionisti Sanitari chiamati tra circa 1 anno e mezzo a fronteggiare una campagna elettorale senza precedenti, che per la prima volta sarà fortemente mediatica, vista la nascita negli ultimi anni di tante testate giornalistiche e blog infermieristici e sanitari. L’Italia è l’unica nazione al mondo ad avere una così ampia presenza di mass-media all’interno di una categoria professionale sanitaria.

Sulla questione il vecchio ministro della salute Beatrice Lorenzin aveva emanato un apposito Decreto. Ora si attende di capire cosa deciderà di fare l’attuale ministro Giulia Grillo: modificherà o confermerà le regole?

Elezione Organi.

Gli Ordini provinciali resteranno in caricata per 4 anni, con essi tutti gli organi dell’Ente, regolarmente eletti. Le elezioni devono essere convocate nel terzo quadrimestre dell’anno in cui scade, mentre gli eletti dovranno essere proclamati entro e non oltre il 31 dicembre del medesimo anno.

Ciascun Ordine, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, eleggerà in assemblea (fatta dagli iscritti agli albi), a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

  1. Consiglio Direttivo (forse 7 componenti);
  2. Commissione Disciplinare di Albo (di è in attesa dell’emanazione dell’apposito decreto);
  3. Collegio Revisori dei Conti (con un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali);

Indizione elezioni.

Sarà come sempre il presidente uscente dell’Ordine a convocare l’assemblea elettorale nel terzo quadrimestre dell’anno di scadenza. Devo essere obbligatoriamente convocati e con modalità consone tutti gli iscritti, anche i sospesi e i morosi, pena l’annullamento delle elezioni. Si voterà poi non prima dei 30 e non oltre i 60 giorni dall’atto.

Validità delle elezioni.

Secondo indiscrezioni saranno valide le elezioni al primo turno se almeno i 2/5 degli iscritti vi prenderanno parte. Facciamo un esempio: se nell’OPI “X” ci sono circa 10.000 iscritti, la votazione al primo turno sarà valida se voteranno almeno 2.000 iscritti tra Infermieri e Infermieri Pediatrici. La stessa cosa dovrebbe valere per la seconda convocazione, mentre alla terza dovrebbe bastare la maggioranza dei votanti. Le operazioni di voto dureranno dai 2 ai 5 giorni (1 sarà festivo) e potranno svolgersi in più sedi. I presidenti dovranno garantire che lo svolgimento delle tre possibili assemblee elettorali (prima convocazione, seconda convocazione e terza convocazione) durerà al massimo 40 giorni.

Lo svolgimento delle tre assemblee elettive deve effettuarsi entro il limite temporale di 40 giorni complessivi.

La convocazione degli iscritti.

L’avviso di convocazione, anche contestuale, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta prioritaria (tacciabile) almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto all’Albo, pena ovviamente l’annullamento delle elezioni (questo è ovvio).

L’avviso deve contenere sempre luogo o luigi di convocazione, le date delle elezioni, gli orari di inizio e di fine (per ogni giorno), i nominativi dei membri uscenti del Consiglio Direttivo e di tutti gli organi collegiali, l’indicazione delle modalità di voto e le modalità di ricorso alla CCEPS, ovvero Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (entro 30 giorni).

Può votare anche chi si è iscritto all’Ordine dopo la convocazione elettorale (pur se non invitato per motivi di rispetto delle tempistiche). Prima non era possibile e molti presidenti uscenti giocavano proprio su questo per la rielezione.

Elettorato attivo e passivo ed equilibrio di genere.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, anche quelli uscenti. Tuttavia è possibile candidarsi in una sola lista o da singoli candidati.

Per garantire l’equilibrio di genere le liste devono contenere per il Consiglio Direttivo e la Commissione di albo:

  • nel caso di sette componenti almeno tre donne;
  • nel caso di 9 componenti almeno 4 donne;
  • nel caso di 15 componenti almeno 7 donne.

Nel Collegio dei revisori dei Conti ci deve essere la presenza di almeno una donna. Vale anche il contrario, le liste dovranno garantire la presenza di almeno 1 uomo (e di 2 Infermieri Pediatrici per gli OPI).

Modalità di candidatura.

Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere altresì corredate da copia del documento di identità del firmatario.

Le firme devono essere autenticate dal Presidente uscente o da un suo delegato che controlla che i firmatari siano iscritti all’albo.

La singola candidatura e le liste devono essere presentate, a pena di irricevibilità, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine, entro le ore 12.00 del decimogiorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto.

L’Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione di tutte le candidature ammesse sul proprio sito istituzionale indicando le liste con il nome e il logo ove presenti. Nel caso in cui si presentiomonimia tra candidati ammessi sarà l’Ordine che provvederà ad inserire le date di nascita deicandidati omonimi per permetterne l’esatta identificazione.

La singola candidatura e le liste ammesse al voto restano valide, senza possibilità di modificazione alcuna, per l’intero svolgimento delle operazioni elettorali.

È vietato apporre il marchio degli Ordini sulla comunicazione della candidatura o sulle liste o gruppi di iscritti.

Le liste devono rispettare i dettami del Codice Deontologico.

E’ ovvio, ma lo ricordiamo ugualmente, che le liste devono essere denominate e che tale denominazione deve essere conferente e nel rispetto del Codice deontologico di ciascuna professione. Il non rispetto delle regole porterà all’annullamento della candidatura o delle candidature.

Anche la propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. Le liste o i candidati potranno presentare solo il loro programma e i loro intendimenti, senza mai ledere la dignità dell’antagonista o degli antagonisti.

Al fine di permettere la diffusione dei programmi e degli intendimenti dei candidati l’Ordine attiva sul proprio sito istituzionale uno spazio destinato alla diffusione dei programmi dei candidati o delle liste ammessi alla votazione. Lo spazio deve essere fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sino al giorno antecedentela votazione curando che l’accesso alla pagina non sia possibile nei giorni di votazione. E lo spazio deve essere identico per tutti.

Qualunque intervento sulla pagina destinata alla propaganda elettorale deve essere sottoscritto da un candidato ammesso e sotto la sua responsabilità.

La Commissione elettorale (il seggio).

Essa sarà costituita il giorno delle elezioni, così come dovrà essere indicato nella lettera di convocazione degli iscritti. Dovrebbe essere così composta:

  • tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, o singole candidature, due dei quali con funzioni di scrutatori;
  • professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

I tre “anziani” individuano al loro interno il Presidente di seggio. Per ogni membro è indicato un supplente. Se per qualsiasi motivo non si riesce a nominare il Seggio, decorse 3 ore dall’inizio delle operazioni di voto, il Presidente dell’Ordine convocherà gli iscritti in seconda battuta.

Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine confermando la data della seconda convocazione. Il Presidente terminale le sue funzioni elettorali non appena costituito ufficialmente il seggio.

Responsabile Informatico per le eventuali elezioni telematiche.

Nel caso in cui l’Ordine abbia deliberato di dar corso alle operazioni di voto con modalità elettronica il seggio sarà coadiuvato anche da un responsabile informatico nominato nella delibera di indizione delle votazioni che deve intervenire e presenziare a tutte le operazioni di voto.

Sede del seggio elettorale.

Le operazioni di voto, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella delibera di indizione delle votazioni, si svolgono nelle sedi indicate nella delibera e riportate nella lettera di convocazione. Il seggio è unico e non possono essere aperti più seggi contemporaneamente. Qualunque sia il luogo prescelto, deve essere allestito con cabine elettorali o comunque strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto. L’elenco dei candidati e delle liste deve essere subito fruibile da ciascun elettore. E’ vietata, ovviamente, la propaganda anomala, ovvero la distribuzione di “santini” o di elenchi di candidati all’interno del seggio, per non influenzare il voto.

Come di vota?

Come per ogni competizione elettorale il voto è segreto, personale e non delegabile. Le operazioni di voto si aprono con la regolare costituzione della Commissione elettorale (seggio elettorale)

Il Presidente del seggio elettorale, con il supporto della struttura amministrativa dell’Ordine, verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto, ne registra la presenza al voto con l’apposizione della firma del votante in apposito elenco dei votanti predisposto e gli consegna le schede elettorali.

All’elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa (nel caso di voto cartaceo), che deve essere restituita al Presidente del seggio con le schede. Nel caso di voto telematico dovranno essere indicate espressamente le modalità, gli strumenti da utilizzare e le tempistiche.

Si può votare un singolo candidato, una intera lista, una lista parziale o candidati diversi di più liste.

Spetta ovviamente al Presidente del seggio di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e verificando che all’inizio delle operazioni le urne siano vuote, pena l’annullamento delle operazioni elettorali.

La votazione si effettua a scrutinio segreto: schede bianche e gialle (o mezzo telematico).

Salvo l’ipotesi di voto telematico la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine e della o delle Commissioni di albo e gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista.

Vengono consegnate al votante, dopo la registrazione, una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente del seggio, e le schede. Esse devono essere inserite poi dall’elettore nelle corrispondenti urne.

Finite le operazioni di voto quotidiane viene tutto sigillato e garantita l’inviolabilità dei plichi. Ogni giorni (dipende da quanto dureranno le operazioni di voto) si ripeterà l’apertura e la chiusura del seggio secondo le medesime modalità. Se la convocazione ha previsto lo spostamento in più sedi il presidente del seggio dovrà garantire ogni singola operazione di trasporto, mettendo in atto ogni azione volta a tutelare il voto espresso o da esprimere. Al termine della giornata si redige apposito verbale. Le contestazioni di voto dovranno essere fatte al momento o successivamente ricorrendo al CCEPS (secondo quanto detto poc’anzi).

Al termine dell’ultima giornata utile per il voto si procede allo scrutinio.

La grande incognita del voto telematico.

Con delibera del Consiglio Direttivo può essere disposto che le votazioni avvengano con l’espressione del voto telematico, mediante un sistema non vulnerabile e non violabile.

Chiare le caratteristiche che deve avere il sistema di voto telematico. Occorrerà:

  1. prevedere un archivio digitale contenente l’elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di votoe di tutti i candidati;
  2. assicurare una procedura che preveda l’utilizzo di tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al Presidente del seggio e al Segretario della Commissione elettorale mentre la terza è rilasciata al referenteinformatico designato contestualmente all’inizio delle votazioni dalla società informatica che gestisce il sistema informatico;
  3. prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;
  4. prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentano di identificare l’identità del votante con l’inserimentodel Codice fiscale, la registrazione dell’avente diritto al voto, che verifichino che il votante non abbia già votato e verifichi l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;
  5. prevedere che al termine della fase di voto dopo la conferma del votante emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità dellascelta effettuate, nell’apposita urna;
  6. prevedere il blocco della postazione al termine del voto dell’iscritto, in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo;
  7. prevedere, nel caso in cui la fase di voto avvenga in giorni diversi, che consenta la procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema e ai dati che contiene e alla riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate al momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b;
  8. prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene dichiarata la chiusura definitiva delle votazioni;
  9. prevedere che alle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle password di cui allalettera b sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore acceso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

Le urne nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori sono sigillate e conservate almeno per 180 giorni. L’apertura delle urne e l’esame delle ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

Il quorum.

Nell’ipotesi di prima o seconda convocazione della tornata elettorale, una volta terminate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti. In caso di non raggiungimento del quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione. Se il quorum non viene raggiunto il Presidente del seggio pubblica apposita notizia sul sito Web dell’Ordine e convoca gli iscritti alla data successiva, si prosegue fino alla terza convocazione, quando basterà la sola maggioranza degli elettori.

Le operazioni di scrutinio: informatiche e cartacee.

Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, in caso di voto telematico, il Presidente del seggio dichiara l’esito della votazione come determinato dal sistema informatico. In caso di voto cartaceo il Presidente del seggio qualora la votazione sia stata dichiarata valida, provvede al conteggio delle schede depositate nell’urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti (fa fede il registro firme) e schede depositate nell’urna stessa.

Ovviamente va da sé immaginare che il voto telematico sarà più rapido soprattutto nella fase dello scrutinio. In tempo reale sapremo il risultato.

Si redigono poi i verbali relativi al numero di votanti, alle schede nulle o bianche (nel caso telematico non si capisce se sarà possibile non votare o sbagliare nelle operazioni), agli eletti, al numero di voto per ciascuna lista e per ciascun candidato.

In caso di parità di voti viene eletto il più giovane, all’insegna del cambio generazionale necessario.

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Da questa data decorrono i trenta giorni per impugnare il risultato elettorale innanzi alla CCEPS.

Le schede scrutinate non vanno immediatamente distrutte, ma conservate.

Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma.

Il Presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell’istruzione, dell’università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle Federazioni degli Ordini e all’ente nazionale di previdenza e assistenza della categoria e pubblicato sul sito dell’Ordine.

Nel termine di otto giorni dall’avvenuta proclamazione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

L’elezione del Presidente dell’Ordine e dei componenti il Direttivo.

Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente del seggio, il vice-Presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

Come sostituire gli eletti non eleggibili, dimissionari o decaduti per qualsivoglia ragione?

In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza per qualsiasi causa di uno o più eletti, sino alla data della prima convocazione da parte del consigliere più anziano, subentra il primo dei non eletti. Anche in questo caso in caso di parità di voti subentra il più giovane per iscrizione all’albo.

Le eventuali Elezioni suppletive.

Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio. Tali disposizioni si applicano anche nei casi di cessazione dell’intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori.

Conclusioni.

Speriamo di essere stati utili. Comunque non è detto che tutti gli Ordini provinciali sceglieranno il voto telematico e che è ancora distante l’epoca in cui gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici, le Ostetriche, gli Ostetrici e tutti gli altri Professionisti Sanitari voteranno direttamente da casa o dal cellulare per i loro rappresentanti istituzionali. E’ già, tuttavia, un buon inizio e si spera nella decisione degli Ordini di adire le vie telematiche più moderne, anche per svecchiare un sistema di voto che attira sempre meno giovani leve.

Dott. Angelo Riky Del Vecchio
Dott. Angelo Riky Del Vecchiohttp://www.angelorikydelvecchio.com
Nato in Puglia, vive e lavora in Puglia, Giornalista, Infermiere e Scrittore. Già direttore responsabile di Nurse24.it, attuale direttore responsabile del quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it. Ha al suo attivo oltre 15.000 articoli pubblicati su varie testate e 18 volumi editi in cartaceo e in digitale.
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