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Figli minori di tre anni? Anche Infermieri, Ostetriche, OSS e Professioni Sanitarie possono cambiare sede di lavoro.

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L’Assegnazione temporanea, ovvero il ricongiungimento familiare, se si ha figli minori di 3 anni, è possibile anche per Infermieri, Infermieri Pediatrici, OSS e Professioni Sanitarie. Ma solo fino a tre anni e se si è dipendenti pubblici.

Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, OSS e altre figure sanitarie, amministrative, tecniche e socio sanitarie possono godere del cosiddetto “ricongiungimento familiare” se sono genitori di uno o più bimbi fino minori di 3 anni. Possono richiedere l’istituto della Assegnazione Temporanea al luogo di lavoro più vicino la proprio o alla propria congiunta.

Non è una disposizione che riguarda solo i Docenti o i Militari, ma anche i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

Come funziona?

L’art. 42-bis del dlgs 151/2001 disciplina l’istituto dell’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, riconoscendo al dipendente pubblico, anche docente, genitore di un minore di età inferiore agli anni 3 di essere assegnato temporaneamente per un periodo non superiore a tre anni presso la sede scolastica più vicina al luogo in cui presta servizio l’altro genitore, anche non coniugato.

Quanto dura?

Il ricongiungimento dura al massimo tre anni e non è per sempre.

Viene tutelata l’unità della famiglia.

Si tratta di una disposizione posta a tutela dell’unità familiare e volta a tutelare il benessere psicofisico dei minori di tenera età, troppo spesso ormai sottoposti a stress familiari non indifferenti connessi alla lontananza di uno dei due genitori per motivi di lavoro.

Cosa dice nello specifico la norma.

La norma in particolare, come modificata dalla legge n.124 del 2015 dispone che: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato ai casi o esigenze eccezionali”.

Requisiti.

I requisiti per avanzare la richiesta sono i seguenti:

  • essere dipendente di una pubblica Amministrazione, anche militare o di polizia;
  • provare che l’altro genitore è impegnato in una attività lavorativa stabile presso una provincia o una regione diversa da quella in cui è impiegato il richiedente;
  • essere genitore di un figlio di età non superiore ai 3 anni.

Le tempistiche della Pubblica Amministrazione.

L’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per esitare l’istanza, successivamente ai quali, il provvedimento si intende rifiutato. Da tale momento, si può presentare ricorso.

Assegnazione temporanea anche per i conviventi more uxorio.

I giudici amministrativi hanno stabilito che è illegittimo il provvedimento che dichiari inammissibile la domanda di ricongiungimento con esclusivo riferimento alla condizione di convivente more uxorio.

Pertanto, poiché il diritto all’unità della famiglia si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana, anche nel silenzio della legge n. 76/2016, il ricongiungimento può essere richiesto e ottenuto non solamente dai coniugi e dai soggetti uniti civilmente, ma anche ai conviventi di fatto.

Ed ecco perché la Pubblica Amministrazione in nessun caso si può rifiutare.

“Qualsiasi forma di discriminazione giuridica della convivenza rispetto al matrimonio civile si porrebbe in grave violazione dell’articolo 2 della Costituzione – scrivono i giudici – che, com’è noto, “riconosce” i diritti fondamentali dell’uomo, fra i quali non può essere escluso quello ad una vera, stabile ed effettiva convivenza more uxorio, oltre che di numerose ulteriori disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Evidenzia, altresì, la difesa del ricorrente, come il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri abbia errato nel considerare isolatamente la circolare del 2010 e nel non averla letta in combinato disposto con la circolare 27 luglio 2005, prot. 201/1-1, con la quale si sarebbero equiparati gli effetti giuridici della convivenza a quelli discendenti dal matrimonio civile”.

Alcune volte, però, le amministrazioni del SSN, soprattutto in epoche pandemiche come questa, tendono a trattenere il personale. In questi casi per aver ragione sulla richiesta di ricongiungimento familiare occorre sempre rivolgersi ad uno studio Legale preparato nel settore.

Vi consigliamo all’uopo lo Studio Legale dell’Avvocato Leone: LINK.

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