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Decreto attuativo Legge Gelli: definiti i massimali delle polizze assicurative.

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La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha abolito parte del Decreto Balduzzi (L. 158/2012): come cambia la Responsabilità Professionale per Medici, Infermieri e Professioni Sanitarie. Ma anche per Fisioterapisti, Ostetriche e indirettamente per OSS.

La Legge Gelli-Bianco, meglio conosciuta dai giuristi come Legge 24/2017, ha abolito definitivamente l’art. 3, comma 1, del D.L. 158/2012, che porta il nome del suo primo firmatario ovvero l’ex-ministro della salute Renato Balduzzi.

Quest’ultima norma, in sostanza, prevedeva che l’esercente la professione sanitaria (Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, Fisioterapisti, Professioni Sanitarie) e indirettamente anche gli Operatori Socio Sanitari (OSS), nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, si attenesse scrupolosamente alle linee guida e alla buona pratica assistenziale accreditata e validata dalla comunità scientifica locale ed internazionale per non rispondere di danni derivanti da tali attività (in caso contrario avrebbe commesso Dolo o Colpa Grave).

Ma cosa prevede il decreto attuativo? Ecco:

  • Massimali di garanzia:
    • Minimi e suddivisi per tipologia di struttura e classe di rischio (ambulatoriale, attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto).
    • Vanno da 1 miliardo a 5 miliardi per sinistro e un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo per quello di sinistro.
  • Responsabilità contrattuale dei professionisti sanitari:
    • Massimale non inferiore a 2 miliardi per chi svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.
    • Massimale non inferiore a 1 miliardo per chi non svolge queste attività.
    • Massimale per sinistri seriali pari al triplo di quelli sopra indicati.
  • Massimale minimo di garanzia:
    • 2 miliardi di euro per sinistro e per anno per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera.
  • Ultrattività della copertura:
    • Estesa anche agli eredi, entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività.
  • Assunzione diretta del rischio:
    • Le strutture sanitarie possono ricorrere a misure analoghe in alternativa al contratto di assicurazione.
    • Devono dotarsi di un fondo riserva sinistri e di un revisore legale che certifichi la congruità degli accantonamenti.
  • Funzione valutazione dei sinistri:
    • Le strutture devono istituirla per valutare la pertinenza e la fondatezza delle richieste a loro indirizzate.
  • Rimodulazione del premio:
    • Ad ogni scadenza contrattuale, in aumento o in diminuzione, con un preavviso di almeno 90 giorni.
  • Trasparenza:
    • Le strutture sanitarie devono pubblicare sul proprio sito aziendale i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati negli ultimi cinque anni.

Cosa significa per i pazienti:

  • Maggiore tutela in caso di errori medici.
  • Certezza di risarcimento in caso di danni.
  • Maggiori informazioni sulle coperture assicurative delle strutture sanitarie.

Cosa significa per le strutture sanitarie:

  • Obbligo di stipulare una polizza assicurativa con massimali adeguati.
  • Maggiore attenzione alla gestione del rischio clinico.
  • Maggiori oneri amministrativi.

Cosa significa per i professionisti sanitari:

  • Obbligo di avere una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
  • Maggiori oneri per la polizza assicurativa.

Il decreto attuativo della legge Gelli è un passo importante per la sicurezza delle cure e la tutela dei pazienti.

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