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Coronavirus. I colleghi di lavoro sono da intendersi come “congiunti”? I dubbi di Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie.

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Emergenza Coronavirus. I colleghi di lavoro sono da intendersi come “congiunti”? I dubbi di Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie.

Il nuovo DPCM che entrerà in vigore domani 4 maggio 2020 sta metttendo Infermieri, Oss e Professionisti Sanitari di fronte ad un dubbio atroce: i colleghi di lavoro possono essere intesi quali “congiunti”? Tra loro, con le dovute eccezioni, da mesi e anni si è instaurato un rapporto di amicizia che spesso travalica il uogo di lavoro. La domanda ci è stata posta da una collega OSS, Nicoletta Sorbillo, di Napoli che ci chiede se può andare a trovare un’amica di reparto. Vediamo assieme se ciò è possibile e preché, cercando di capirci qualcosa di più assieme a lei.

Arrivati ieri i chiarimenti da parte del Governo in vista della fase 2 che partirà il 4 maggio. Si tratta di: “Parenti, affini, partner nelle unioni civili e chi è legato da stabile legame affettivo”.

Dunque, sono questi i “congiunti” ai quali si potrà andare a fare visita da lunedì 4 maggio. Entro qualche ora il governo pubblicherà sul sito della presidenza del Consiglio i chiarimenti al decreto già pubblicato in Gazzetta ufficiale e che entra in vigore alla mezzanotte del 3 maggio.

Tra le novità importanti in vista della fase 2 si registra anche la tutela della privacy dei congiunti: non dovrà essere indicata nel modulo l’identità dei “congiunti”.

Sebbene, al momento, si è in attesa di ulteriore chiarimento da parte del Governo.

Cosa dice la Legge italiana?

A fare chiarezza in merito è il codice penale che, per esempio, la parola “congiunti” ricorre infatti in 561 atti, senza una definizione precisa.

Esiste invece la definizione di “prossimi congiunti”, nell’articolo 307 del codice penale, quello sulla “Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata”.

Il codice stabilisce che non è punibile chi commette questo reato in favore di un prossimo congiunto, dove per prossimi congiunti si intende: “Ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”. L’articolo stabilisce che la definizione vale ai fini della legge penale.

Nel codice penale, l’articolo 649 definisce come congiunti il coniuge non legalmente separato, la parte “dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”, “un ascendente o discendente” (quindi un genitore o un figlio), “un affine in linea retta” (nuora, suoceri, genero), “l’adottante o dell’adottato”, “un fratello o di una sorella che con lui convivano”.

In questo caso si potrebbero quindi visitare, genitori, figli, coniugi (che si tratti di matrimonio o unione civile), genitori e figli adottivi, nuore, suoceri e generi tra loro, e infine fratelli e sorelle se conviventi.

La legge considerava non punibili i reati come il furto e la truffa se erano stati compiuti verso i “congiunti”, sacrificando alcuni diritti individuali all’idea di famiglia.

Possono essere “congiunti” anche i colleghi?

Il dubbio sollevato da Nicoletta resta tutto. I colleghi di lavoro possono essere considerati “congiunti”? E voi cosa ne pensate? Scriveteci il vostro parere a redazione@assocarenews.it.

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