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Cassazione. Gli Infermieri possono occuparsi di rifiuti ospedalieri e gestire i ROT.

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Sentenza della Cassazione. Gli Infermieri possono occuparsi di rifiuti ospedalieri e gestire i ROT. Non spetta all’OTA. Demansionamento e deprofessionalizzazione ormai legalizzati?

Con la sentenza n. 22091/2022 del luglio scorso la Cassazione ha stabilito che l’Infermiere che si occupa di gestire, chiudere e smaltire i rifiuti ospedalieri (ROT) non possono più urlare al demansionamento o alla deprofessionalizzazione.

In pratica la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale capitolino, aveva respinto la domanda con cui un Infermiere aveva denunciato l’azienda per essere stato a suo dire demansionato, contravvenendo alla circolare dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Nel documento si stabiliva che, in assenza di personale ausiliario OTA (che non sono OSS), gli Operatori Socio Sanitari e gli Infermieri, come pure altro personale tecnico e sanitario, potessero e dovessero chiudere e confezionare i rifiuti ospedalieri tossici durante il servizio.

Inoltre, la Corte, richiamando il testo della circolare aziendale, evidenziava come quella fosse una prestazione di “compensazione”, in quanto tale rientrante nella previsione del precedente Codice deontologico dell’infermiere, art. 49, che attribuiva agli stessi un’ampia responsabilità su tutti gli aspetti igienico-sanitari del reparto ove essi operano.

E non è tutto, la stessa Corte aggiungeva che i rifiuti in esame, se lasciati aperti, si caratterizzavano per l’elevato rischio infettivo, sicché doveva ritenersi evidente il rientrare della loro occasionale chiusura nell’ambito dell’attività professionale e delle responsabilità dell’infermiere, anche perché non era vero che, secondo il criterio della qualifica immediatamente inferiore, l’infermiere professionale avrebbe potuto svolgere solo le mansioni dell’infermiere e non quelle dell’addetto OTA e ciò in quanto la L. n. 42 del 1999, aveva abolito la figura dell’infermiere generico e quindi la qualifica di ausiliario era immediatamente inferiore a quella di infermiere professionale.

In conclusione il tribunale non poteva ritenersi che lo svolgimento occasionale e residuale di compiti integrasse un demansionamento, ciò potendosi verificare solo in presenza di un prevalente e costante svolgimento di incarichi afferenti ad un livello di inquadramento inferiore, non ricorrente né caso di specie.

L’infermiere ha dunque proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, resistiti da controricorso dell’Azienda Ospedaliera. La Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto fondata la decisione della Corte d’Appello, respingendo il ricorso dell’infermiere. Infatti secondo la Cassazione, la Corte territoriale si è allineata al principio, già affermato dalla stessa Cassazione, secondo cui “in tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l’assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita…… e l’attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare“; analoghi principi sono stati confermati da Cass. 17 settembre 2020, n. 19419.

In altre parole dalla sentenza emerge che l’obbligo di assegnazione di mansioni confacenti all’inquadramento è quello di attribuire il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l’alterazione di quanto è dovuto per l’adempimento dell’obbligo datoriale.

Traducendo dal tribunalese all’italiano corrente la Corte chiariva che “lo svolgimento occasionale di quei compiti, tra l’altro rimessi al “personale sanitario” e dunque genericamente a tutti coloro che risultassero presenti, in assenza degli OTA, al momento, non sempre prevedibile in ogni contingenza di spazio e di tempo, della formazione di quei rifiuti tossici, ha il senso di disporre rispetto a situazioni eccezionali in cui evidentemente non si possono abbandonare rifiuti di tale tipologia, senza che ciò possa anche solo far ipotizzare, in totale assenza di elementi di prevalenza e continuità, il ricorrere di demansionamento, anche perché le mansioni non possono essere intese con la rigidità pretesa dal ricorrente, ma devono essere calate nel contesto pratico di ciascuna funzione operativa”. Il carattere della eccezionalità di queste attività dunque esclude, per la Corte, il demansionamento del dipendente.

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