L’INPS ha chiarito con il messaggio 30/2024 che la Tredicesima mensilità spetta a Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie che usufruiscono del congedo straordinario D.Lgs 151/2001.
Il Messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024 dell’INPS fornisce chiarimenti sui criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151/2001, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Di seguito, viene fornito un riassunto delle informazioni contenute nel messaggio:
Normativa di Riferimento: L’istituto del congedo straordinario è disciplinato dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con successive modifiche.
Diritto all’Indennità: Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
Contribuzione Figurativa: Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
Criteri di Calcolo: L’indennità è basata sull’ultima retribuzione percepita, considerando le voci fisse e continuative del trattamento. Queste includono il rateo della tredicesima mensilità e altre mensilità aggiuntive, escludendo gli emolumenti variabili della retribuzione.
Circolare del 2012: La circolare n. 32 del 6 marzo 2012 precisa che l’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita, escludendo gli emolumenti variabili.
Natura della Tredicesima Mensilità: La tredicesima mensilità è considerata un emolumento fisso e continuativo, maturato mensilmente, e viene inclusa nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario.
Riconoscimento Giurisprudenziale: La giurisprudenza amministrativa e il Ministero dell’Economia e delle finanze confermano che la tredicesima mensilità è un emolumento corrente fisso, computabile nel calcolo del congedo straordinario.
Interpretazione dell’INPS: L’INPS conferma l’interpretazione fornita nelle circolari n. 64/2001 e n. 32/2012, precisando che durante il congedo straordinario, il richiedente ha diritto all’indennità basata sull’ultima retribuzione, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e altre mensilità aggiuntive.
In sintesi, il messaggio chiarisce che la tredicesima mensilità è inclusa nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario, poiché è considerata un emolumento fisso e continuativo.
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