histats.com
venerdì, Maggio 3, 2024
HomeProfessioni SanitarieFisioterapistiLibera Professione. Limitazioni per Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti e Professioni Sanitarie: solo fuori...

Libera Professione. Limitazioni per Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti e Professioni Sanitarie: solo fuori dall’azienda.

Pubblicità

Libera Professione: limitata a Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti e Professioni Sanitarie l’esercizio nella propria azienda di appartenenza. Pubblicato apposito documento delle Regioni.

Che fosse una mezza riforma lo si sapeva già, ma che venisse di fatto impedito a Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti e Professioni Sanitarie di svolgere regolarmente la Libera Professione è una vergogna. Alla fine la montagna ha partorito il classico topolino e chi osannava la scelta del Governo Meloni relativamente all’emancipazione delle professioni sanitarie non mediche ora si deve ricredere.

La Commissione Salute ha infatti redatto un documento sul tema “Un’uniforme e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative contenute nel d.lgs. 34/2023 in materia di lavoro autonomo degli operatori sanitari”, attraverso cui si danno severe limitazioni all’attività libero-professionale di Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti e Professioni Sanitarie. E anche sulle autorizzazioni da parte delle aziende è tutto in salita, mentre si potrà lavorare solo all’esterno dell’Ente di appartenenza.

Per lavorare all’interno della propria azienda manca la norma specifica.

“Il personale può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell’azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale ‘intramoenia’, per l’esercizio della quale sarebbe necessaria una formale previsione legislativa”. Lo dicono chiaramente le Regioni in un documento messo in piedi, come dicevamo, dalla Commissione Salute finalizzato alla “omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative”, così come introdotto dal Dl Energia n. 34/2023 relativamente alla libera professione per tutte le professioni sanitarie. Oggi la classica doccia fredda.

L’Azienda può autorizzare alla libera professione, ma solo all’esterno della sua giurisdizione.

Nel documento della Commissione Sanità si chiarisce che va ritenuto ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate. Pertanto “risulta altresì possibile l’esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti. Inoltre, in base ad una interpretazione letterale della norma, si deve ritenere non possa essere esclusa la possibilità di instaurare rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private, salvo poi valutarne la compatibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione per le probabili interferenze con l’organizzazione dell’Azienda datore di lavoro. Va peraltro sottolineato che la deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi, e conseguentemente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’articolo 97, comma 1 della Costituzione”.

L’Aziende potrebbe rifiutare. Purtroppo.

Va detto che per esigenze di servizio l’Azienda di appartenenza potrebbe anche non rilasciare alcuna autorizzazione al lavoro in regime di libera professione all’esterno. E non è una ipotesi peregrina il diniego, così come già avvenuto per tanti colleghi nei giorni scorsi. Mancano ad esempio Infermieri e permettere a questi ultimi di lavorare altrove potrebbe risultare catastrofico per l’Ente che rilascia l’autorizzazione, che già vessa il lavoratore con turni da brivido e abusi di ogni genere.

Come si chiede l’autorizzazione?

Stando a quanto sancito dal secondo comma dell’articolo 3-quater del D.L 127/2021, vi è l’obbligo dell’Azienda di appartenenza di autorizzare gli “incarichi” conferiti al personale. In altre parole è sempre lei a decidere per voi su tutte le modalità di svolgimento della prestazione di attività esterna al datore.

In sintesi, la Legge prevede che l’Azienda possa autorizzare (non è obbligata a farlo), ma deve valutare prima se:

  • è in grado di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale;
  • è stato verificato il rispetto della normativa sull’orario di lavoro;
  • ci sia l’attestazione dei vertici aziendali relativamente al non nocumento dell’obiettivo datoriale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica.

Insomma, ostacoli su ostacoli per non permettere alle professioni sanitarie di guadagnare un po’ di più e magari vedersi riconoscere altrove quelle competenze che spesso l’azienda di appartenenze non riesce o non vuole vedere e soprattutto prendere in considerazione nell’interesse finale del Cittadino.

Ecco il Documento della Commissione Sanità: LINK

_________________________

AVVISO!

  • Per chi volesse commentare questo servizio può scrivere a redazione@assocarenews.it
  • Iscrivetevi al gruppo Telegram di AssoCareNews.it per non perdere mai nessuna informazione: LINK
  • Iscrivetevi alla Pagina Facebook di AssoCareNews.itLINK
  • Iscrivetevi al Gruppo Facebook di AssoCareNews.itLINK

Consigliati da AssoCareNews.it:

RELATED ARTICLES

Novità

© 2023-2024 Tutti i diritti sono riservati ad AUSER APS - San Marco in Lamis - Tra sanità, servizi socio sanitari e recupero della memoria - D'intesa con AssoCareINFormazione.it.

© 2023-2024 ACN | Assocarenews.it

Quotidiano Sanitario Nazionale – In attesa di registrazione al Tribunale di Foggia.

Direttore: Angelo “Riky” Del Vecchio – Vice-Direttore: Marco Tapinassi

Incaricati di Redazione: Andrea Ruscitto, Lorisa Katra, Luigi Ciavarella, Antonio Del Vecchio, Francesca Ricci, Arturo AI.

Per contatti: WhatsApp > 3474376756Scrivici

Per contatti: Cell. > 3489869425PEC

Redazione Centrale: AUSER APS - Via Amendola n. 77 - San Marco in Lamis (FG) – Codice Fiscale: 91022150394