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No a stabilizzazione di Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie assunti tramite Cooperative e Agenzie Interinali.

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La Conferenza delle Regioni ha detto il suo no definitivo alle stabilizzazioni di Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie assunti tramite Cooperative e Agenzie Interinali.

L’altra sera la Conferenza delle Regioni ha approvato definitivamente le Linee Guida relative all’applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale (Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, OSS, Fisioterapisti, Professioni Sanitarie, Amministrativi e Tecnici), dando il suo no alla stabilizzazione di personale assunto durante la Pandemia Covid mediante Cooperative o Agenzie Interinali.

A quanto si è appreso la Conferenza ha integrato quanto già sancito in un apposito documento risalente al 27/07/2022, fornendo un utile contributo ad una omogenea e coerente applicazione delle stabilizzazioni introdotte per il personale sanitario e socio-sanitario. Gli stabilizzabili (personale dirigenziale e non) potranno essere sottoposti ad assunzione diretta o dopo superamento di apposita prova selettiva.

Come già risaputo il Decreto Legge Milleproroghe allungava al 31/12/2024 la possibilità di conseguire i requisiti minimi per la stabilizzazione (18 mesi di servizio) utili all’assunzione a tempo indeterminato presso un Ente del Servizio Sanitario Nazionale, così come sancito dall’art. 4 comma 9-quinquiesdecies. E non è tutto, lo stesso differiva al 30/06/2022 (a decorrere dal 31/01/2020) il termine ultimo entro cui si potevano maturare almeno 6 dei dei già citati 18 mesi di servizio, così come chiarisce l’art. 4 comma 9-sexiesdecies del suddetto DL.

Per ciò che concerne le stabilizzazioni dei dirigenti la Conferenza ha specificato che la stessa potrà essere applicata a tutti i ruoli, ovvero non solo al personale dirigenziale afferente al ramo sanitario o socio-sanitario, sempre che nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie riferite a procedure concorsuali, l’esperienza professionale richiesta, così come si evince dall’art. 1, comma 268, lett. b della Legge 234/2021, sia stata maturata totalmente nei relativi profili di appartenenza.

E non è finita. Così come già reso pubblico attraverso l’approvazione del Documento del 27/07/2022, si esclude l’assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione al personale sanitario e socio-sanitario assunto mediante somministrazione di lavoro (Cooperative o Agenzie interinali), pur avendo prestato servizio del Sistema Sanitario Nazionale. Va da sé che sono esclusi dalla stabilizzazione tutti coloro che hanno operato con contratto di formazione e lavoro, che prevedono tuttavia l’assunzione a tempo indeterminato attraverso specifiche procedure.

Per finire, la Conferenza delle Regione ribadisce (come impone l’art. 35, comma 3-bis del Decreto Legislativo 165/2011) che non possono essere stabilizzati più del 50% del personale programmato nel Piano Triennale dei Fabbisogni di ciascuna Azienda pubblica.

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