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sabato, Aprile 27, 2024
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Servono nuovi “Ordini” contro le nuove ignoranze.

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Non sarebbe meglio pensare a nuove organizzazioni ordinistiche in Italia nel campo delle Professioni della Salute? Riflettiamoci su.

A riguardo dell’insorto clima di sfiducia verso i vaccini anti-Covid, alla luce di quanto si stia quotidianamente apprendendo da ogni organo di informazione od anche di intrattenimento culturale (si vedano ad es. gli iconici casi della Bulgaria e Romania, oppure l’ennesimo dibattito nostrano, come quello trasmesso a “Porta a Porta” il 03.11 u.s. [1]), con particolare riferimento alla contrapposizione che si sia creata sul c.d. fenomeno del “non credere ai vaccini”, ove anzitutto andrebbe premesso che il tema non sia affatto riducibile ad una mera questione “di fede”, bensì al contrario vada posto come un ambito di affidamento, di garanzia e di civica tutela, all’insegna del noto “principio di precauzione”…

Ebbene, risulta quanto mai apprezzabile la congiunta iniziativa di «Position Statement sui comportamenti antiscientifici» recentemente pubblicata anche su AssoCareNews,it [2].

Una approvazione che discende anzitutto dal notare una forse inedita, compatta alleanza di entità che ultimamente hanno fatto discutere proprio per una carenza di comune identità e soprattutto di intenti e strategie ampiamente condivise – vedi il caso dello “scisma” degli infermieri dello scorso aprile – [3].

Oltre tale “discontinuità”, l’occasione sarebbe quanto mai opportuna per porre l’attenzione su uno storico irrisolto limite – segnatamente in ambito sanitario – dell’operato degli ordini professionali, riguardante un atteggiamento prevalentemente “punitivo” , che in vero sarebbe contrastante uno dei compiti fondamentali cui ogni ordine, sotto la vigilanza (giusto caso) del ministero di Grazia e Giustizia sia preposto, ossia quello della TUTELA della professionalità della categoria; funzione che certamente non può essere ristretta al solo ambito disciplinare, ma che risulti invece funzionale all’esercizio garantista anche della funzione protettiva o difensiva, in quanto lo stesso professionista iscritto è di fatto esposto alla possibilità di abusi da parte di terzi, impersonabili dallo stesso datore di lavoro (quindi addirittura anche dalle ASST/ASL nel caso dei dipendenti pubblici), fino al medesimo destinatario della opera professionale, come nel caso del contenzioso giuridico, che in campo sanitario costituisce un ambito di crescente importanza ed entità.

Attualmente il limite sostanziale a tale esercizio è costituito dal contenuto della lettera “e” c. 1, art. 3 del d. lsg. CPS del 13 settembre 1946, n. 233 – Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse (aspetto lasciato inalterato dalla legge di “modifica” dell’11 gennaio 2018, n. 3):

«interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse»

Ove, alla ambiguità definitoria di tale verbo, “interporsi”, ossia di chi s’interpone fra due persone cercando di portarle ad un accordo, di far concludere loro una trattativa, laddove le eventualità di una controversia siano assai poco predeterminabili o “negoziabili”, si aggiunge la debolezza di tale dispositivo normativo, di alcuna vera garanzia a sostegno del professionista, che in caso di contenzioso legale, visto il “peso” pressoché trascurabile di tale eventuale “parere” che una Federazione Ordinistica (che pure agisce quale organo sussidiario dello Stato) dovrebbe emettere, sarebbe costretto a nominarsi un proprio legale, ovviamente a proprie aggiuntive spese.

Per inciso, già anni fa il Prof. Antonio Panti tramite l’Ordine dei Medici di Firenze, si domandava «A che serve l’Ordine?» [4]; a quanto pare alle legittime questioni poste nel 2001 circa la sua utilità si stanno aggiungendo nuovi temi sociali e sociologici che certamente richiamano gli Ordini ad un “nuovo” ordine (si perdoni il voluto disimpegno semantico) forse mai prima esistito: ossia una assunzione di responsabilità che diventi completa; perché noti i valori di mission e vision, il campo di azione e responsabilità e soprattutto i divieti che i codici deontologici al pari e parallelamente alla norma di legge certamente sostengono, è evidente che un professionista sia ad un tempo sanzionabile in caso di condotte illegittime, ma ad un altro vulnerabile ad una assai incerta valutazione sul suo corretto operato che un terzo inesperto possa sostenere, proprio anche in virtù della su esposta caduta valoriale e culturale cui stiamo assistendo, soprattutto se foraggiata da campagne di disinformazione e fake news, anche al di fuori della sussistente situazione di pandemia.

Pertanto, garantire ad un professionista formato in seno alla Università un esercizio professionale indipendente, autorevole e certamente aderente alle norme di legge come anche ad i precetti del codice deontologico, è un impegno che ogni ordine professionale deve – in questo preciso periodo e contesto storico – assumersi, anche nella ipotesi di dover difendere coloro che da sempre interpretano un atteggiamento ligio e scrupoloso, che però restano indifesi contro gli attacchi di una assai pericolosa, emergente moderna sofistica ignoranza.

Leggi anche:

Violazioni deontologiche, position statement sui professionisti sanitari e sociosanitari contrari al vaccino.

Note:

[1] LINK

[2] LINK

[3] LINK

[4] LINK

Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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