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Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie turnisti hanno diritto ai buoni pasto. Sentenza della Cassazione.

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Novità per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie turnisti: la Cassazione ha stabilito che hanno diritto ai buoni pasto.

Infermieri, Infermieri Pediatrici, OSS, Ostetriche/i e Professioni Sanitarie hanno diritto alla pausa pranzo e ai buoni mensa/buoni pasto se sono turnisti. Lo ha stabilito lo scorso 31 ottobre 2022 la Corte di Cassazione con l’ordinanza 32113.

Proseguiamo per ordine.

A quanto si è appreso la Corte di Appello di Caltanissetta (confermando quanto già deciso dal Tribunale di Gela), respingeva il ricorso dei ricorrenti, tutti Infermieri Turnisti, che chiedevano il diritto a beneficiare, per il periodo 2001-2010, dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul presupposto che costoro non avessero mai chiesto la fruizione del servizio mensa al di fuori dell’orario di lavoro-  con interruzione del turno per la pausa pranzo ed il prolungamento dello stesso per una durata pari all’operata interruzione- e della monetizzabilità del pasto. Di qui il ricorso e la pronuncia della Cassazione.

Il commento alla sentenza.

I giudici della Cassazione hanno deciso di accogliere il ricorso, rifacendosi ad una pregressa pronuncia riguardante una fattispecie sovrapponibile. In tale sentenza era stato considerato che “ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07”, fosse coessenziale alle “particolari condizioni di lavoro” di cui all’art. 29 del contratto collettivo integrativo del comparto Sanità, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, al di là del fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno.

La decisione finale.

La Cassazione, pertanto, ha stabilito un principio sacrosanto ovvero che “in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.

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