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Diritto alla mensa sacrosanto, se non c’è il servizio vanno dati Buoni Pasto a Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie.

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Il Diritto alla mensa è sacrosanto, se non c’è il servizio vanno dati Buoni Pasto a Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici e Professioni Sanitarie. Sentenza del Tribunale.

Se non c’è la mensa l’Azienda Sanitaria, Ospedaliera o IRCCS deve garantire i Buoni Pasto a Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici e Professioni Sanitarie dipendenti. Lo ha stabilito una recente sentenza (la n. 127/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). L’Azienda dovrà pagare al ricorrente anche 3500 euro di buoni arretrati.

Se non posso dare “A” e il dipendente ne ha diritto, allora devo sostituire “A” con “B”, dove “B” ha lo stesso valore di “A”. Complicato da spiegare in una formula, ma semplice da chiarire nella quotidianità: non puoi offrire il servizio mensa, devi offrire ai tuoi collaboratori un servizio sostitutivo, come ad esempio quello dei Buoni Pasto.

Il Tribunale si è espresso sulla richiesta di mancata erogazione dei buoni pasto di un dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Nonostante il lavoratore superasse l’orario di lavoro di sei ore, come previsto dal Contratto collettivo vigente, non gli veniva riconosciuto alcunché.

Ma cosa ha deciso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Leggendo la sentenza è emerso che i giudici hanno evidenziato come il diritto alla fruizione dei Buoni Pasto (in alternativa al Servizio Mensa) ha natura assistenziale e non retributiva. Essa è finalizzata a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.

E non è tutto, il diritto alla pausa pranzo, previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003 per i lavoratori che superano le sei ore di lavoro giornaliero.ex art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003, è sacrosanto.

In altre parole se l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

Nei casi evidenziati comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Resta, pertanto, assodato il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.

Come accennavamo, la mancanza del Servizio Mensa, per la particolare strutturazione dell’orario di lavoro e per l’esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto dei dipendenti alla mensa, pertanto va sostituita con un servizio di pari grado, in questo caso i Buoni Pasto.

Secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2016-2018 all’art. 27, relativamente al disciplinare dell’orario di lavoro, è eliminata la possibilità per il dipendente in turno di effettuare una pausa di 30 minuti deve essere quindi coordinata con la norma sopra citata nel senso che, fermo restando l’obbligo di legge alla pausa e il diritto contrattuale alla mensa per tutti i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve attivarsi per garantire l’esercizio del diritto con modalità sostitutive.

Per farla breve, i Giudici hanno accolto il ricorso del ricorrente e, per l’effetto, condanna l’A.S.P.. al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 3.547,67, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore del predetto del diritto al l’erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda.

E dalle vostre parti cosa accade? Scriveteci pure le vostre considerazioni a redazione@assocarenews.it

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