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Continua l’obbligo vaccinale per Medici, Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie: si rischia la sospensione.

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Con il Decreto Riaperture si pensava ad un allentamento per gli obblighi vaccinali anche per il personale sanitario e socio sanitario delle aziende pubbliche e private, ma è giunta ieri la doccia fredda da parte del Ministero della Salute. Arrivano però anche chiarimenti.

Se infetti e guariti Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, OSS e Professioni Sanitarie non possono essere sospeti per mancato rispetto delle norme sull’obbligo vaccinale “sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute”.

Per evitare equivoci lo stesso Ministero della Salute ha emanato ieri una circolare esplicativa sulle modalità con le quali applicare tale disposizione o più in generale su come gestire l’obbligo vaccinale anche in altre situazioni specifiche su cui si sono create nell’ultimo periodo alcune divergenze applicative da parte degli Ordini professionali (FNOMCeO, FNOPI, FNOPO, FNO TSRM PSRTP).

Ecco cosa dice la Circolare:

1) Termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo. In relazione alle riferite incertezze sull’individuazione dei termini di decorrenza dell’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, si conferma che i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo.

2) Termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione dell’unica dose nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. Il Ministero ha confermato che per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento).

Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario. E’ da considerare inadempiente all’obbligo vaccinale, il professionista sanitario che non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni).

3)Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose. Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n. 8284- 03/03/2021-DGPRE). In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione.

Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.

4) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario. Nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, il ministero ha chiarito che non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all’obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo.

Più chiaro di così!

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