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Aumenti stipendiali per Infermieri, OSS, Professioni Sanitarie, Amministrativi e Tecnici: l’Art. 107 del CCNL 2019-2021.

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Arrivano gli agognati aumenti stipendiali. Interessati sono Infermieri, Infermieri Pediatrici, Operatori Socio Sanitari, Professioni Sanitarie, Amministrativi e Tecnici. Cosa prevede l’Art. 107 del CCNL 2019-2021?

In busta paga arrivano per tutti gli agognati aumenti stipendiali. Interessati sono Infermieri, Infermieri Pediatrici, Operatori Socio Sanitari, Professioni Sanitarie, Amministrativi e Tecnici. Cosa prevede ad esempio l’Art. 107 del CCNL 2019-2021?

Ecco:

Art. 107.

Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi

1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell’area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso unità operative o
servizi particolarmente disagiati.

2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti cosi’ come individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni, i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:

Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità.

3. Le UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2 possono essere integrati dalle aziende in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera l) tenuto conto della consistenza del fondo e in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione.

4. Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 come previsto dall’art. 1, comma 293, legge n. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una
indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo e’ stabilito presso ciascuna Azienda o ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell’art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell’onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, ‘ riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l’importo mensile lordo di euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.

5. Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio del personale operante in particolari unita’ operative o servizi.

6. Le indennità di cui al presente articolo sono finanziate con il fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).

7. Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’art. 86, commi 6, 8, 9, 10, 11 e 14, l’art. 87 e l’art. 88 del CCNL 21 maggio 2018.

Ma a chi toccano gli aumenti? Basta fare riferimento alle prime 4 Aree professionali introdotte dal CCNL 2019-2021.

Il sistema di classificazione del personale è regolato dall’art.15 del nuovo CCNL sanità pubblica, è articolato in cinque aree (nel nostro caso servono le prime 4), che corrispondono a cinque differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

  • Area del personale di supporto;
  • Area degli operatori;
  • Area degli assistenti;
  • Area dei professionisti della salute e dei funzionari;
  • Area del personale di elevata qualificazione (ESCLUSA, a questa Area vanno altre indennità).

Le aree vengono raggruppate in tre diversi ruoli.

  • Ruolo sanitario: personale infermieristico e delle altre professioni sanitarie, si colloca in una posizione strategica nell’ ambito delle Aziende ed Enti per la relativa specificità. Rappresenta un punto di riferimento di alta qualificazione, finalizzato al consolidamento, sviluppo e diffusione di competenze sanitarie avanzate relative ai processi di cura, riabilitativi, diagnostici e di prevenzione, decisionali e valutativi. Svolgono attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, alla riabilitazione, all’esecuzione di procedure tecniche necessarie alla effettuazione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, attività di prevenzione, verifica, controllo e sicurezza.
  • Ruolo Socio-Sanitario: il punto di riferimento della competenza e consulenza socio-sanitaria nelle situazioni di bisogno e di disagio o nello sviluppo e diffusione di competenze nei processi gestionali all’interno di un gruppo o di un’organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo. Svolgono prestazioni sociosanitarie e azioni di protezione sociale nonché attività di mantenimento dello stato di salute ed in attività di lotta all’emarginazione, devianza e dipendenza. Tale personale si caratterizza per lo svolgimento, con autonomia professionale.
  • Ruolo amministrativo, professionale e tecnico: rappresenta il punto di riferimento della competenza nello sviluppo e diffusione di processi gestionali e amministrativi all’interno di un gruppo o di un’organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo, di programmazione, di ricerca e analisi indispensabili per le attività svolte nell’articolazione organizzativa.

Siamo stati chiari?

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