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Profilo Professionale dell’Assistente Sanitario. DM 69/97.

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Di cosa parla il Profilo Professionale dell’Assistente Sanitario (DM 69/97) e soprattutto di cosa si occupato questo quefessionista?

Il DM 69/97, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 1997, ha istituito la figura professionale dell’assistente sanitario, definendone le competenze e le funzioni.

In base al DM 69/97, l’assistente sanitario è un operatore sanitario che, in possesso della Laurea di Assistente Sanitario, svolge attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle persone e delle comunità, espletando le funzioni di collaborazione e di integrazione con le altre professioni sanitarie.

Ecco cosa dice il suo Profilo Professionale.

E’ individuata la figura professionale dell’assistente sanitario con il seguente profilo: l’assistente sanitario è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.

L’attività dell’assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.

L’assistente sanitario:

  • identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio- culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle proprie competenze;
  • progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
  • collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria;
  • concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria;
  • interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
  • attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
  • sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo;
  • relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;
  • opera nell’ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
  • collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;
  • partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
  • concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
  • partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
  • svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici;
  • svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
  • reagisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.

L’assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

Svolge, inoltre, la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Il diploma universitario dell’assistente sanitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Ecco il DM_69-1997.

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