Di cosa parla il Profilo Professionale dell’Assistente Sanitario (DM 69/97) e soprattutto di cosa si occupato questo quefessionista?
Il DM 69/97, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 1997, ha istituito la figura professionale dell’assistente sanitario, definendone le competenze e le funzioni.
In base al DM 69/97, l’assistente sanitario è un operatore sanitario che, in possesso della Laurea di Assistente Sanitario, svolge attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle persone e delle comunità, espletando le funzioni di collaborazione e di integrazione con le altre professioni sanitarie.
Ecco cosa dice il suo Profilo Professionale.
E’ individuata la figura professionale dell’assistente sanitario con il seguente profilo: l’assistente sanitario è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.
L’attività dell’assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.
L’assistente sanitario:
- identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio- culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle proprie competenze;
- progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
- collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria;
- concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria;
- interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
- attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
- sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo;
- relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;
- opera nell’ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
- collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;
- partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
- concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
- partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
- svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici;
- svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
- reagisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
L’assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
Svolge, inoltre, la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Il diploma universitario dell’assistente sanitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Ecco il DM_69-1997.
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