Previdenza: la sede Enpapi ( Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica ) ANSA / UFFICIO STAMPA +++EDITORIAL USE ONLY+++
Il Tribunale di Roma condanna tre componenti degli organi dell’ENPAPI per falso ideologico nelle autocertificazioni presentate durante le elezioni del 2020. Assolta una quarta imputata per assenza del dolo.
Il Tribunale di Roma ha condannato tre componenti degli organi dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) per il reato di falso ideologico in atto pubblico, in relazione alle autocertificazioni presentate durante le elezioni del 2020 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale dell’ente.
La sentenza, pronunciata dal giudice monocratico Silvia Romeo e depositata il 9 luglio 2026, riguarda le candidature presentate per il quadriennio 2020-2024.
Le condanne.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità penale di E. G., M. A. e J. G., ritenendo che avessero attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto ENPAPI per poter essere elette.
Le tre imputate sono state condannate a quattro mesi di reclusione ciascuna, con concessione della sospensione condizionale della pena. Dovranno inoltre risarcire i danni, da quantificare davanti al giudice civile, alla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), costituitasi parte civile nel processo. E. G. e M. A. dovranno inoltre risarcire Alessandro Frano, anch’egli costituito parte civile.
Il Tribunale ha infine disposto il pagamento delle spese legali sostenute dalle parti civili.
Un’imputata assolta.
Diversa la posizione di N. A., assolta con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Secondo il giudice, pur essendo controversa l’interpretazione del requisito statutario, l’imputata aveva ricoperto incarichi di coordinamento, organizzazione e direzione nell’associazione “Piemonte Cuore”, circostanza che avrebbe potuto indurla ragionevolmente a ritenere di possedere i requisiti richiesti. Per questo motivo non è stato ritenuto provato il dolo necessario per configurare il reato di falso.
I requisiti contestati.
Al centro del processo vi erano le autocertificazioni presentate dalle candidate per partecipare alle elezioni ENPAPI del gennaio 2020.
Secondo il Regolamento elettorale e lo Statuto dell’ente, i candidati dovevano dimostrare:
- di essere iscritti all’ENPAPI da almeno due anni;
- di aver svolto, per almeno tre anni complessivi, funzioni dirigenziali, consiliari, amministrative o direttive presso ordini professionali o altre istituzioni pubbliche o private.
Secondo la sentenza, le attività lavorative svolte dalle tre condannate non potevano essere considerate incarichi dirigenziali o direttivi, trattandosi invece di mansioni prive di autonomia decisionale e gestionale.
Decisivi anche alcuni messaggi WhatsApp.
Nelle motivazioni il Tribunale richiama anche alcuni messaggi WhatsApp acquisiti agli atti.
Secondo il giudice, tali conversazioni dimostrerebbero che almeno E. G. e M. A. erano consapevoli di non possedere i requisiti previsti per candidarsi.
Tra i messaggi riportati nella sentenza figurano affermazioni nelle quali le imputate riconoscevano espressamente di non poter presentare la propria candidatura perché prive dei requisiti richiesti dallo Statuto.
ENPAPI considerato ente di rilievo pubblicistico.
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la natura giuridica dell’ENPAPI.
Il Tribunale ha ribadito che, pur essendo un ente previdenziale privatizzato, svolge una funzione pubblicistica di previdenza e assistenza sociale. Per questo motivo le autocertificazioni presentate dai candidati assumono il valore di atti destinati alla Pubblica Amministrazione e possono integrare il reato di falso ideologico previsto dall’articolo 483 del Codice Penale.
Le conseguenze.
La decisione del Tribunale rappresenta un importante precedente per il sistema elettorale degli enti previdenziali delle professioni sanitarie, riaffermando la necessità che le candidature siano supportate da requisiti effettivamente posseduti e correttamente dichiarati.
La sentenza evidenzia inoltre il ruolo dei controlli interni degli enti e conferma che le autocertificazioni rese nell’ambito delle procedure elettorali devono rispettare rigorosamente quanto previsto dalla normativa vigente, pena la responsabilità penale per dichiarazioni non veritiere.
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