Gentile Direttore,
la nota inviata il 1° ottobre dalla Commissione Albo Odontoiatri nazionale al Ministro della Salute pone una questione che riguarda direttamente migliaia di igienisti dentali: quale contenuto concreto viene oggi riconosciuto all’autonomia della nostra professione?
La CAO sostiene che, pur essendo ammesso l’esercizio libero-professionale, l’igienista dentale non possa operare in uno studio autonomo ed esclusivo senza la compresenza dell’odontoiatra.
È una posizione che merita una risposta nel merito.
Non chiediamo di sostituirci all’odontoiatra. Non rivendichiamo diagnosi, terapie o competenze che non appartengono al nostro profilo professionale.
La questione è un’altra: fino a che punto la necessaria integrazione tra due professioni sanitarie può trasformarsi in un vincolo permanente sull’organizzazione dell’attività di una di esse?
Il punto di partenza è il DM 137/1999.
Il decreto prevede che l’igienista dentale svolga la propria attività, in regime di dipendenza o libero-professionale, «su indicazione» degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria.
Nel testo, però, la parola «compresenza» non compare.
Non viene espressamente previsto che l’odontoiatra debba essere fisicamente presente nella stessa struttura durante l’attività dell’igienista dentale. Né viene formulato un espresso divieto di titolarità di uno studio professionale autonomo.
È altrettanto vero che la giurisprudenza amministrativa ha attribuito alla locuzione «su indicazione» una portata più ampia.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1703/2020, ha ricavato da quella disposizione una necessaria integrazione funzionale e una contestualità spaziale tra odontoiatra e igienista dentale. Più recentemente, il TAR Marche, con la sentenza n. 752/2026, pronunciandosi in primo grado nel contenzioso relativo alla disciplina autorizzatoria regionale, ha ribadito la stessa impostazione.
È questa la lettura espressa dalle pronunce della giustizia amministrativa oggi richiamate dalla CAO.
Resta però un dato altrettanto importante: la compresenza non è formulata testualmente nel DM 137/1999, ma viene ricavata in via interpretativa dalla locuzione «su indicazione».
Ed è proprio qui che si apre il problema.
Lo stesso Consiglio di Stato, nel 2020, ha riconosciuto le rilevanti conseguenze della propria interpretazione e ha rimesso al legislatore la possibilità di individuare una soluzione diversa alla luce dell’evoluzione dei percorsi formativi, delle tecniche e delle conoscenze scientifiche.
Sono trascorsi ventisette anni dal DM 137/1999.
Nel frattempo la legge n. 42/1999 ha superato la precedente impostazione delle professioni sanitarie «ausiliarie». La legge n. 251/2000 ha riconosciuto alle professioni tecnico-sanitarie lo svolgimento delle attività di competenza con autonomia professionale, in attuazione dei rispettivi profili.
Ed è proprio il rapporto tra questa autonomia legislativamente riconosciuta e l’interpretazione del profilo professionale del 1999 a costituire oggi uno dei nodi centrali.
Anche la formazione è cambiata.
L’igienista dentale è oggi un professionista sanitario laureato, formato attraverso un percorso universitario abilitante che integra insegnamenti teorici, clinici e un rilevante tirocinio professionalizzante.
Questo non significa cancellare i confini tra professioni.
Significa però riconoscere che l’evoluzione normativa, universitaria, scientifica e professionale deve avere un peso quando si interpreta oggi una disciplina nata quasi trent’anni fa.
Da qui nasce una domanda essenziale.
Se «su indicazione» definisce il necessario rapporto funzionale con l’odontoiatra, perché tale rapporto dovrebbe tradursi necessariamente, per tutte le prestazioni e in ogni circostanza, nella presenza fisica dell’odontoiatra all’interno della stessa struttura?
Indicazione, collaborazione, integrazione e compresenza non sono necessariamente concetti sovrapponibili.
L’igienista dentale è personalmente responsabile dei propri atti professionali.
È soggetto a obblighi deontologici, formazione continua, copertura assicurativa e responsabilità professionale.
Riconoscere una condizione che richiede l’intervento dell’odontoiatra, indirizzare correttamente il paziente e collaborare con gli altri professionisti sanitari costituiscono parte della stessa responsabilità professionale.
Ma collaborazione non significa necessariamente dipendenza organizzativa.
Il problema non è stabilire se l’igienista dentale debba collaborare con l’odontoiatra. Evidentemente sì, ogni volta che le condizioni cliniche lo richiedono.
Il problema è stabilire se quella collaborazione debba necessariamente assumere la forma della compresenza fisica generalizzata.
La CAO pone al centro della propria posizione la tutela della salute e della sicurezza del paziente.
È un obiettivo che condividiamo pienamente.
Proprio per questo la questione dovrebbe essere affrontata attraverso dati verificabili.
Se la presenza fisica dell’odontoiatra viene considerata indispensabile durante le prestazioni proprie dell’igienista dentale, occorre individuare quale rischio concreto essa prevenga, con quale frequenza quel rischio si manifesti e in quale misura la compresenza sia effettivamente in grado di ridurlo.
UNID, richiamando dati assicurativi presentati il 6 giugno scorso al Convegno della Commissione Albo degli Igienisti Dentali e riferiti a oltre 10.000 professionisti e sei anni di osservazione, ha riportato una percentuale di sinistri aperti pari allo 0,32%, tutti descritti come di lieve entità e senza emergenze che abbiano richiesto interventi sanitari esterni.
Sono dati rilevanti che, proprio per la loro importanza, sarebbe opportuno rendere disponibili in forma completa, trasparente e verificabile.
Il punto, però, va oltre il singolo dato.
Quando una limitazione dell’esercizio professionale viene giustificata con la sicurezza del paziente, è ragionevole chiedere che il rischio sia individuato e che la misura adottata sia proporzionata alla sua effettiva dimensione.
La direttiva UE 2018/958, nel disciplinare l’introduzione o la modifica di restrizioni all’esercizio delle professioni regolamentate, richiede una valutazione della loro proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito, considerando anche elementi qualitativi e, ove pertinenti, quantitativi, nonché gli sviluppi intervenuti nella professione.
La tutela della salute è il parametro comune a entrambe le posizioni.
Proprio per questo occorre stabilire quale modello organizzativo la garantisca sulla base del rischio effettivo e delle evidenze disponibili.
C’è poi un punto che merita di essere affrontato separatamente.
Anche ammettendo, per ipotesi, che in determinate situazioni cliniche debba essere garantita la presenza dell’odontoiatra, perché da questo dovrebbe necessariamente derivare l’impossibilità per l’igienista dentale di essere titolare e organizzatore del proprio studio?
Indicazione, compresenza e titolarità non sono la stessa cosa.
Una cosa è stabilire i requisiti clinico-assistenziali necessari per una determinata prestazione.
Un’altra è stabilire chi possa essere titolare dello studio, sostenerne gli investimenti, acquistare tecnologie, organizzare il personale e sviluppare la propria attività professionale.
Se occorrono protocolli per le emergenze, si definiscano.
Se sono necessari criteri chiari per la valutazione e l’eventuale intervento dell’odontoiatra, si definiscano.
Se determinate condizioni richiedono una preventiva valutazione odontoiatrica o una presenza fisica, si individuino puntualmente.
Ma un requisito clinico dovrebbe essere commisurato al rischio clinico e non trasformarsi automaticamente in un vincolo generale sull’autonomia organizzativa di un’altra professione sanitaria.
Se il problema è clinico, anche la risposta organizzativa deve essere costruita sulla natura e sulla dimensione del rischio clinico.
L’igienista dentale è una professione della prevenzione.
In un sistema sanitario nel quale prevenzione e salute orale rappresentano ancora una sfida, utilizzare pienamente competenze già formate significa valorizzarle sul territorio e nei percorsi rivolti alle persone con maggiori bisogni, nel rispetto dell’integrazione con l’odontoiatra e delle rispettive competenze.
La CAO ha espresso la propria posizione al Ministro della Salute e ha chiesto di essere coinvolta nelle sedi istituzionali.
È legittimo.
Ma una questione che incide direttamente sull’esercizio dell’igienista dentale non può essere definita ascoltando soltanto la professione che ne propone i limiti.
Al Ministro Schillaci chiediamo quindi chiarezza su tre punti:
che cosa significa oggi «su indicazione»;
quando la compresenza sia realmente necessaria sulla base del rischio;
e perché un eventuale requisito clinico debba tradursi anche nell’impossibilità per l’igienista dentale di essere titolare del proprio studio.
Dopo ventisette anni, queste domande non possono continuare a essere affidate soltanto all’interpretazione.
La CAO ha portato la propria lettura al Ministro. Ora, sullo stesso tavolo e con la stessa dignità, deve esserci quella degli igienisti dentali.
Irene Riccitelli Guarella
Igienista Dentale
MOPS Movimento delle Professioni Sanitarie
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