La recente sentenza del Tar Lombardia ha riacceso i riflettori su un tema spinoso e irrisolto da quasi vent’anni: la partecipazione dei dirigenti delle professioni sanitarie alle selezioni per la direzione di struttura complessa. Tra vuoti normativi, rimpalli di responsabilità e sentenze che “fanno le veci” del Parlamento, il Servizio Sanitario Nazionale attende disperatamente una bussola.
Immaginate di trovarvi nel bel mezzo di un intricato labirinto normativo dove le regole del gioco sono state scritte prima ancora che i giocatori esistessero. È un po’ questa la sensazione che si prova addentrandosi nel mondo della dirigenza sanitaria in Italia, un settore in cui la burocrazia e l’assenza di riforme strutturali continuano a generare confusione e contenziosi a catena.
A rimettere in moto il dibattito ci ha pensato di recente il Tar Lombardia, con una pronuncia che ha subito catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Ma al di là del clamore mediatico, la questione è molto più profonda e affonda le radici in un ritardo legislativo cronico.
Tutto parte da un incarico (temporaneo).
Il caso specifico nasce da una controversia apparentemente circoscritta: un incarico temporaneo di sostituzione – della durata inferiore a dieci mesi – per coprire l’assenza del titolare, in aspettativa da tempo. L’Ats, attenendosi scrupolosamente alle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (il Ccnl del 19 dicembre 2019), ha bandito un avviso pubblico applicando le medesime regole previste per un incarico quinquennale ordinario.
Da qui il ricorso e l’analisi dei giudici amministrativi, che nel motivare la sentenza hanno puntato il dito contro una presunta «scelta legislativa». Ma la realtà dei fatti è ben diversa: non si tratta di una scelta, bensì di un anacronismo oggettivo. La dirigenza delle professioni sanitarie, infatti, è stata istituita ben tre anni dopo l’entrata in vigore del DPR 484/1997. È in questo scollamento temporale che nasce il cortocircuito: il Ministero della Salute avrebbe dovuto recepire tempestivamente la novità e aggiornare le regole per l’accesso alle strutture complesse, cosa che non è mai avvenuta.
Le occasioni sprecate dal legislatore.
Il tempo, purtroppo, è trascorso invano. Le norme concorsuali per l’accesso alle nuove qualifiche dirigenziali sono arrivate con otto anni di ritardo rispetto alla Legge 251/2000 (tramite il DPCM del 28 gennaio 2008). Il problema è che il percorso si è fermato lì: nessuno si è preoccupato di disciplinare la titolarità delle strutture complesse.
Eppure, le occasioni per rimediare non sono mancate. Il legislatore ha fatto spallucce almeno due volte:
- Nel 2012, con l’approvazione della legge “Balduzzi“ (Legge 189/2012).
- Nel 2022, con la Legge europea (Legge 118/2022).
Risultato? Oggi le selezioni per i dirigenti delle professioni navigano in acque tempestose. Che si tratti di strutture infermieristiche, tecnico-sanitarie o di accessi multiprofessionali, il caos regna sovrano. Servirebbe un intervento urgente su tre fronti: colmare l’inesistenza di discipline specifiche per i neo-dirigenti, allineare le anzianità richieste e definire chiaramente la composizione delle commissioni esaminatrici (che dovrebbero includere direttori di struttura complessa sorteggiati da un elenco nazionale). Senza dimenticare l’eterna attesa per l’aggiornamento del DPR 220/2001 e delle norme per i dirigenti assistenti sociali.
Quando la sentenza “si sostituisce” al Parlamento.
Di fronte a questo vuoto normativo, il Tar Lombardia ha cercato di raddrizzare la barra in via interpretativa, arrivando a considerare tacitamente abrogata quella che i giudici hanno definito una riserva anacronistica a favore dei soli dirigenti medici (lasciando paradossalmente sullo sfondo i dirigenti sanitari non medici, come biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi, da sempre ammessi).
Una pronuncia che assume, nei fatti, una natura “additiva e manipolativa”: in parole semplici, i giudici hanno dovuto riscrivere le regole al posto di un legislatore sordo e immobile. Tuttavia, questa parificazione giudiziaria sui requisiti d’accesso apre le porte a paradossi non di poco conto. Cosa ne è delle discipline specifiche, che per i dirigenti delle professioni semplicemente non esistono? E come la mettiamo con le commissioni di valutazione, considerando che nell’elenco nazionale non figura alcun dirigente infermiere o tecnico-sanitario, con il rischio concreto che un infermiere dirigente venga valutato da una commissione composta interamente da medici?
La sentenza del Tar Lombardia, per quanto importante e dirompente, ha scalfito solo la punta di un iceberg che si protrae da vent’anni. Più che una soluzione definitiva, ci troviamo di fronte a un grido d’allarme. La speranza è che questo pronunciamento scuoti finalmente il Governo e il Ministero della Salute, spingendoli ad adottare un atto normativo organico che metta ordine nel Servizio Sanitario Nazionale, dando certezze ai professionisti e qualità ai servizi offerti ai cittadini.
Testi, foto e correzioni realizzati con AI.
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