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Gli OSS possono somministrare la terapia farmacologica. Storica sentenza.

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Sentenza storica a Firenze: l’OSS non è responsabile se somministra farmaci su indicazione scritta dell’Infermiere.

Una sentenza destinata a fare chiarezza nel panorama delle responsabilità professionali in ambito sanitario. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 789 del 6 maggio 2025, ha stabilito che un Operatore Socio Sanitario (OSS) non è colpevole di somministrazione impropria di un farmaco se agisce su indicazione scritta e supervisionata dall’infermiere. Questa decisione offre un importante chiarimento su un aspetto molto dibattuto nella pratica quotidiana, sollevando l’OSS da responsabilità personali se le procedure sono corrette.

Il caso specifico.

Il caso in questione riguardava un OSS di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) che aveva somministrato un antipiretico a un paziente anziano. L’azione era avvenuta seguendo una tabella di prescrizione infermieristica, ma senza la presenza diretta del personale infermieristico al momento dell’atto. A seguito di un effetto avverso, l’OSS era stato accusato di aver “agito oltre le competenze”.

La decisione e i criteri del Tribunale.

I giudici fiorentini hanno chiarito che: “La somministrazione di farmaci da parte dell’OSS è lecita se avviene in ambito di attività delegata, formalizzata e documentata da personale infermieristico, come previsto dai protocolli della struttura.”

La sentenza ha specificato tre criteri fondamentali per escludere la responsabilità dell’OSS:

  • La somministrazione non richiedeva una competenza clinica specifica (come nel caso di compresse orali comuni).
  • L’indicazione scritta e firmata dall’infermiere configurava una delega procedurale regolare.
  • L’OSS ha agito in buona fede, entro i limiti della sua formazione e delle procedure previste.

La normativa di riferimento e le implicazioni pratiche.

Il profilo dell’OSS, sebbene non includa la somministrazione autonoma di farmaci, prevede esplicitamente la possibilità di agire su indicazione dell’infermiere, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2001 e dalle successive linee guida regionali.

Questa sentenza comporta importanti implicazioni operative per le strutture sanitarie, che ora dovranno assicurare:

  • Un protocollo interno di delega scritto e ben definito.
  • Una formazione certificata del personale OSS, che attesti la loro capacità di eseguire tali procedure.
  • Una supervisione formale da parte dell’infermiere, anche se non necessariamente al momento esatto della somministrazione.

È fondamentale sottolineare che, in assenza di queste condizioni, il rischio legale potrebbe ricadere sulla struttura stessa, piuttosto che sull’operatore singolo che abbia comunque seguito le procedure stabilite.

La sentenza del Tribunale di Firenze porta finalmente chiarezza su un punto nevralgico della collaborazione tra professionisti sanitari. Gli OSS, pur non essendo medici né infermieri, possono operare con maggiore serenità nella somministrazione di farmaci, a patto che la procedura sia tracciabile, formalizzata e conforme ai protocolli. La chiave di volta, dunque, è la correttezza della procedura, che prevale sul titolo professionale, garantendo sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori.

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