Sostenere la genitorialità e conciliare i tempi vita-lavoro diventa un obiettivo sempre più centrale. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti cambiamenti riguardanti i congedi parentali e i permessi per la malattia dei figli, estendendo tutele e termini temporali.
Ecco una guida completa su come cambiano le regole e cosa spetta oggi ai genitori.
1. Congedi Parentali: sale l’età dei figli.
Una delle novità più rilevanti riguarda l’estensione dell’arco temporale in cui è possibile usufruire del congedo:
- Limite di età: Il congedo è ora utilizzabile fino ai 14 anni del bambino (mentre in precedenza il limite era fissato a 12 anni).
- Durata massima: Resta invariata la soglia di 6 mesi per ciascun genitore.
- Totale complessivo: La coppia può arrivare a un massimo di 10 mesi totali, che salgono a 11 mesi se il padre ne utilizza almeno 3.
- Genitore solo: In caso di genitore unico o affidatario esclusivo, spettano fino a 11 mesi.
2. Indennità Economica: più supporto nel tempo.
Anche il trattamento economico è stato rimodulato per offrire maggiore copertura fino ai 14 anni del minore:
- Mesi indennizzati: In totale sono previsti 9 mesi coperti da indennità (3 per la madre, 3 per il padre e 3 condivisi).
- Percentuale di stipendio: Per i primi 3 mesi (da fruire entro i 6 anni del figlio), l’indennità è pari all’80% della retribuzione; per i mesi restanti scende al 30%.
- Reddito basso: Oltre i 9 mesi, l’indennità è concessa solo se il richiedente rientra in fasce di reddito basso.
3. Congedo per malattia dei figli.
Regole più flessibili anche quando i piccoli non stanno bene:
- Fino ai 3 anni: Il congedo resta illimitato.
- Dai 3 ai 14 anni: L’estensione permette ora di usufruire di 10 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore (da utilizzare alternativamente) fino al compimento dei 14 anni.
4. Figli con Disabilità Grave e Adozioni.
La legge riserva un’attenzione particolare alle situazioni di fragilità e ai nuovi ingressi in famiglia:
- Disabilità grave: Il congedo parentale può essere prolungato fino ai 14 anni del ragazzo, per una durata massima complessiva di 3 anni, con un’indennità fissa del 30%.
- Adozioni e Affidamenti: I diritti relativi a congedi e indennità si applicano fino a 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, purché non venga superata la maggiore età.
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