Straordinario festivo, riposo compensativo e debito orario: le Aziende sanitarie rispettino il contratto e i diritti dei lavoratori.

Lavorare il 2 giugno, il 25 aprile, il 1° maggio o in qualsiasi altra festività infrasettimanale non può essere considerato un normale giorno di servizio, senza il riconoscimento dei diritti economici e contrattuali previsti.
Il SIAPS – Sindacato Italiano Autonomo Professioni Sanitarie richiama l’attenzione delle Aziende sanitarie su una questione che continua a generare dubbi, interpretazioni difformi e possibili penalizzazioni per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
Il principio è semplice: il lavoratore che presta servizio durante una festività infrasettimanale ha diritto a scegliere tra il pagamento dello straordinario festivo, il riposo compensativo o il ricorso alla banca delle ore, secondo le disposizioni contrattuali.
La disciplina del CCNL Comparto Sanità, già contenuta nell’art. 106, comma 5, del contratto 2019-2021 e confermata nella successiva disciplina contrattuale, riconosce al dipendente questa facoltà, da esercitare mediante richiesta entro 30 giorni.
Non si tratta di una concessione del Direttore, del Coordinatore o dell’Ufficio del Personale. È un diritto contrattuale che deve essere rispettato.
IL DEBITO ORARIO NON PUÒ DIVENTARE UNA PENALIZZAZIONE
Un aspetto particolarmente importante riguarda il cosiddetto debito orario mensile.
Se un professionista sanitario lavora il 2 giugno per 7 ore e 12 minuti, quelle ore possono essere già comprese nella normale programmazione dei turni e concorrere al raggiungimento dell’orario mensile.
Questo, tuttavia, non elimina il diritto al trattamento previsto per la festività lavorata.
L’ARAN ha chiarito che tale diritto sussiste anche quando il servizio festivo è stato regolarmente programmato nell’ambito dell’orario ordinario.
Non è quindi accettabile che il dipendente venga penalizzato attraverso conteggi del debito orario che finiscano per vanificare il beneficio contrattuale.
Il SIAPS ritiene indispensabile che ogni Azienda sanitaria adotti criteri trasparenti e uniformi, distinguendo correttamente l’orario ordinario, il lavoro festivo e gli eventuali riposi compensativi.
LA SCELTA SPETTA AL LAVORATORE, NON ALL’AZIENDA
«Non possiamo accettare che un diritto previsto dal contratto venga trasformato in una decisione discrezionale dell’Azienda. Se il professionista sanitario lavora durante una festività nazionale, deve poter esercitare la scelta riconosciuta dal CCNL. Non può essere l’organizzazione del servizio a cancellare unilateralmente un diritto economico o compensativo», dichiara il Segretario Generale del SIAPS, dott. Michele Placentino.
«Il personale sanitario garantisce l’assistenza ai cittadini 365 giorni all’anno, comprese le festività. È un impegno che merita rispetto, non interpretazioni restrittive delle norme contrattuali».
IL SIAPS CHIEDE IL RISPETTO DEL CCNL IN TUTTE LE AZIENDE SANITARIE
Il SIAPS invita le Direzioni Generali, le Direzioni delle Risorse Umane e i responsabili della gestione del personale a verificare le procedure adottate per il riconoscimento del lavoro festivo, con particolare attenzione al pagamento delle competenze, alla concessione dei riposi compensativi e alla corretta contabilizzazione delle ore.
Il lavoro festivo deve essere riconosciuto. Il debito orario deve essere calcolato correttamente. La scelta contrattuale del lavoratore deve essere rispettata.
«La sanità pubblica non può pretendere disponibilità continua dai propri professionisti e poi discutere sul riconoscimento dei loro diritti. Il contratto non è un insieme di disposizioni facoltative: deve essere applicato integralmente», conclude Placentino.
Testi, foto e correzioni realizzati con AI.
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