Previdenza: la sede Enpapi ( Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica ) ANSA / UFFICIO STAMPA +++EDITORIAL USE ONLY+++
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter) ha messo un punto fermo sulla complessa vicenda elettorale di Enpapi, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica. Con la sentenza n. 11719/2026, il TAR ha respinto il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti presentati dall’Ente, confermando di fatto la legittimità dell’azione ministeriale che ha portato alla nomina di un commissario ad acta per il rinnovo degli organi statutari.
La vicenda: irregolarità e vigilanza ministeriale.
La disputa nasce dalle procedure elettorali per il quadriennio 2024-2028. A seguito di esposti e ispezioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva rilevato diverse criticità, tra cui:
- Esclusioni irregolari: l’esclusione di numerosi candidati per presunte irregolarità contributive, nonostante questi fossero in possesso di attestazioni di regolarità rilasciate dallo stesso Ente.
- Violazioni statutarie: l’esclusione di candidati che avevano rivestito ruoli in precedenza, basata su interpretazioni ritenute dal TAR “ictu oculi estranee” alle fattispecie previste dal regolamento.
- Anomalie informatiche: l’accesso alla piattaforma di voto da parte di utenze non identificate correttamente (senza sistema SPID), che ha minato la linearità del procedimento.
La decisione del TAR.
Il Tribunale ha chiarito che il potere di nomina del commissario straordinario, previsto dall’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 509/1994, rappresenta un presidio pubblicistico a tutela degli interessi degli iscritti. Secondo i giudici, l’autonomia gestionale dell’Ente non può tradursi in una sottrazione ai controlli ministeriali, specialmente quando la gestione di un ente previdenziale (che svolge funzioni pubblicistiche) viene compromessa da “gravi violazioni di legge” nelle procedure elettive.
Il TAR ha sottolineato che:
- Le elezioni sono un momento cruciale: la turbativa del procedimento elettorale crea una frattura tra organi di rappresentanza e comunità di riferimento, incidendo sulla “corretta gestione” dell’ente.
- Vigilanza globale: il Ministero non ha solo un compito di approvazione formale degli statuti, ma una vocazione di vigilanza generale che permane anche ex post per reagire ad abusi dell’autodeterminazione.
- Proporzionalità: la nomina del commissario, limitata al solo rinnovo delle elezioni, è stata ritenuta una misura ragionevole e rispettosa del principio del “minimo mezzo”, poiché non ha comportato la totale decadenza degli organi di governo eletti, ma solo l’affidamento del procedimento elettorale a una figura terza.
Con questa pronuncia, il TAR Lazio rigetta definitivamente la tesi difensiva dell’Enpapi, che sosteneva l’estraneità della materia elettorale rispetto ai poteri di controllo ministeriale. Le impugnative presentate dall’Ente sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse o respinte nel merito, confermando così la validità del decreto ministeriale del 5 novembre 2025.
L’Ente è ora chiamato a completare il percorso di rinnovo degli organi sotto la guida del commissario nominato, garantendo la regolarità e la trasparenza che il Tribunale ha ritenuto compromesse nelle tornate precedenti.
Ci sarà l’appello al Consiglio di Stato? Vedremo.
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